venerdì, Aprile 19, 2024
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La successione dello Stato: un soggetto da sempre privato

In molti interventi è stata posta l’attenzione sullo Stato in quanto soggetto giuridico il quale non agisce esclusivamente come Pubblica Amministrazione, ma spesso e volentieri, esso ha gli stessi poteri di un soggetto privato.

Non poche volte è stato posto in evidenza come permanga comunque un rapporto di sperequazione tra i soggetti. L’obiettivo del legislatore resta quello affievolire tale situazione, riducendo le distanze e soprattutto cercando di renderla sempre meno gravosa per il privato.

Ma il concetto “Stato –  soggetto privato” non è nuovo. Già nel diritto “antico”, sia romano che germanico, esisteva un istituto  che dimostrava e dimostra quanto detto.

Il riferimento è alla Successione dello Stato.

L’attuale codice civile dispone, all’articolo 586 che: “In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.”

Ed è l’istituto di eredità vacante  a farla da padrone.

La sua acquisizione, infatti, risale al più antico diritto romano, con il quale, i beni del de cuius, in mancanza di eredi legittimi o testamentari, erano considerati usucapibili, successivamente furono devoluti all’erario, ovvero al patrimonio dello Stato che, però non era mai stato qualificato erede nelle fonti romane.
Nel diritto dei popoli germanici questa successione, invece, non trovò contrasti, perché i privati furono considerati transitori concessionari delle proprietà ed era perciò comprensibile che i beni di chi moriva senza eredi ritornassero allo Stato.

In epoca moderna è stato, invece, necessario assicurare un destinatario della delazione di eredità in mancanza di altri successibile; si è, quindi, sentita l’esigenza di individuare un soggetto con il compito di gestire il patrimonio del de cuius, provvedendo al pagamento dei debiti e dei legati e impedendo la dispersione dei beni relitti. Questo soggetto è stato identificato appunto nello Stato.

Tutto ciò ha trovato una conferma in una Teoria piuttosto autorevole, nonché preferibile e preferita nella prassi: la c.d. teoria dello Stato erede secondo la quale, lo Stato è un vero e proprio successore legittimo e non a titolo particolare, bensì a titolo universale. Acquista, infatti, l’eredità come universalità. Si può affermare che la ragione della successione dello Stato è nella sua funzione pubblica, realizzata utilizzando un mezzo tecnico apprestato dal diritto privato qual è la successione a titolo di erede.

Ma le domande da farsi sono: “questo tipo di arricchimento erariale, è vantaggioso per la collettività? O porta solo spese aggiuntive?” Si pensi alle spese di manutenzione e/o ristrutturazione nella successione avente ad oggetto immobili.

Da qui parte quella che è la vera e propria attività amministrativa, intesa come gestione delle risorse in funzione della collettività: appunto la funzione pubblica che si mira a raggiungere e tutelare mediante questo meccanismo.

L’auspicio sarebbe quello di perseguire fini sociali utilizzando tra i vari mezzi a disposizione della P.A. anche quelli che possono pervenire dalla successione dello Stato.
Tutt’oggi non è chiaro quale sia la destinazione di tali beni, lasciandoli molto spesso alla deriva burocratica.

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