venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

La Suprema Corte in tema di pornografia minorile: il pericolo di diffusione del materiale pedopornografico non è requisito del reato

La Corte di Cassazione si è da poco pronunciata sui presupposti di uno dei reati dal maggior disvalore sociale e culturale presenti nel nostro ordinamento, la pornografia minorile ex artt. 600 ter e ss. c.p.

La sentenza (Cass., Sez. un., sent. 31 maggio 2018 -dep. 15 novembre 2018- n. 51815, Est. Andronio, Pres. Carcano, ric. M.) ha enunciato il principio per cui per contestare il reato di produzione di materiale pedopornografico non è più necessaria la diffusione dello stesso, così sottolineando il discrimine tra la fattispecie dell’art. 600 ter c.p. e 600 quater c.p. e prendendo le distanze dall’orientamento opposto, consolidatosi fino ad oggi.

Senza necessità di arbitrarie interpretazioni, cosa si intenda per “pedopornografia” lo stabilisce in modo chiaro ed univoco il Codice Penale con esplicita menzione all’ultimo comma dell’art. 600ter, laddove stabilisce che per pornografia minorile “si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”. Elemento caratterizzante la fattispecie è, inoltre, la differenziazione tra l’art. 600 ter e l’art. 600 quater c.p., ossia tra il reato di chi realizza o produce materiale pornografico, recluta o induce minori a partecipare ad esibizioni pornografiche traendone eventualmente profitto e commercia suddetto materiale, che è punito con la reclusione da 6 a12 anni e multa fino a 240.000€, ed il reato di detenzione di materiale pornografico, per il quale, a differenza del primo, si prevede una pena sensibilmente minore (reclusione fino a 3 anni e multa non inferiore a 1549€).

Sebbene i confini dei reati in esame siano stati coerentemente tracciati dal fondamento normativo appena riportato, si diffuse, fino agli anni 2000, la nodosa discussione circa i presupposti richiesti per la configurabilità del reato di pedopornografia: l’interrogativo era se, ai fini dell’integrazione del reato ex art. 600 ter, comma 1, c.p., ossia produzione del materiale pedopornografico, fosse indispensabile accertare il pericolo di diffusione del materiale stesso.

Il dibattito nasceva dalla presenza di un precedente orientamento giurisprudenziale consolidato (SSUU n.13 del 2000) fino al 2006, quando entrò in vigore la Legge del 6 febbraio 2006 n. 38 secondo la quale,  giacché il delitto di pornografia minorile ha natura di reato di pericolo concreto«il fatto di sfruttare minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, salvo l’eventuale ipotizzabilità di altri reati, non deve necessariamente essere caratterizzato dal fine di lucro o dall’impiego di una pluralità di minori, ma deve avere una consistenza tale (attraverso elementi sintomatici da accertare di volta in volta) da implicare il pericolo concreto di diffusione del materiale prodotto».[1]

In quei tempi la Suprema Corte rilevava cioè, che il reato di produzione di materiale pornografico (art. 600 ter c.p.) costituisse un reato di pericolo concreto configurabile solamente allorquando fosse provata la sussistenza di un concreto pericolo di diffusione del suddetto materiale.

Nelle ipotesi in cui, invece, la produzione fosse indirizzata alla soddisfazione delle “intime pulsioni” dell’autore, restando nella sua sfera privata, doveva imporsi il reato meno grave  di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).

Determinante, ai fini di giustificare tale indirizzo, era la circostanza che il reato di produzione di materiale pornografico dovesse arrestare, in particolare, il rischio che veri e propri “circuiti” di pedofilia si moltiplicassero.[2]

Orbene, il superamento di questi principi, pone le sue fondamenta nel già mutato orientamento diffusasi a partire dal 2006, quando, con l’entrata in vigore della citata Legge n. 38 del 2006, gli artt. 600 ter e 600 quater c.p. furono modificati. Allora, a causa dell’incremento dell’utilizzo di internet e degli strumenti multimediali di ultima generazione, l’allarme di una pericolosissima e non più rara diffusione del materiale pedopornografico richiese la necessità di una disciplina che punisse e definisse in modo più stringente tali forme di reato. La legge, recante “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografica anche a mezzo Internet” apportava non soltanto l’inasprimento delle pene per chi commette violenza sessuale, ma anche un’estensione della nozione di pornografia[3], introducendo per giunta il reato di “pornografia minorile virtuale”[4].

Stante la formulazione letterale della norma del 2006 in cui non figurava la particolare circostanza della “diffusione” e visti gli arresti dei giudici già nell’ordinanza di rimessione del caso di cui si sta per accennare, (sez. III, 20 marzo 2017 – 12 aprile 2018, n. 10167, rispetto al caso emblematico del 2018), i giudici hanno deciso, con motivazione della rivoluzionaria sentenza, di discostarsi dai precedenti orientamenti.

Il caso, in breve, riguardava un sacerdote che era stata condannato, per il reato di pornografia minorile continuata, perché utilizzando minori di anni 18, aveva realizzato e prodotto materiale pornografico, o comunque aveva indotto minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche, con le aggravanti di aver commesso i fatti in danno di minori e con l’abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto.”[5] I giudici in appello avevano confermato la sentenza di primo grado e contro tale decisione era stato proposto ricorso per cassazione lamentando l’ errata applicazione dell’art. 600-ter c.p., in quanto, “poiché le foto rinvenute sul computer dell’imputato non erano destinate alla pubblica fruizione, ma erano state conservate per il solo soddisfacimento dei propri istinti sessuali” non potesse ritenersi integrato il reato de qua. Si aggiungeva nel ricorso che, essendo richiesta la potenziale diffusione del materiale per la configurabilità del reato in questione, sarebbe stato necessario accertare se il comportamento dell’autore del reato fosse stato idoneo a creare un fenomeno diffusivo o fosse limitato a costituire il malsano hobby di un singolo individuo.”[6]

La Suprema Corte ha steso tre argomenti per capovolgere l’orientamento consolidatosi nel 2000 e per affermare la natura di reato di danno del reato ex art. 600 ter c.p., invece che di pericolo concreto. Secondo la Corte:

  1. In primis, la L.38/2006 non accoglieva, distintamente, quale requisito del reato, il “pericolo di diffusione” del materiale prodotto. Emergeva, da ciò, l’intenzione di condannare la produzione di materiale pornografico, a prescindere dalla verifica della sua destinazione;
  2. In secundis, in base al mutato contesto sociale e in virtù del progresso tecnologico per il quale l’accesso e la diffusione su internet non sono più un quid pluris ma una conseguenza quasi obbligata del reato, la formulazione del reato come di pericolo concreto è ormai anacronistica;
  3. In terzo luogo, precedentemente si distinguevano le norme 600ter e 600 quater c.p. in base alla sussistenza o meno del pericolo di diffusione. Tuttavia, secondo i giudici, è più appropriato “ritenere che il materiale pornografico considerato dal reato di cui all’art. 600 quaterp. è lo stesso materialepornografico, la cui produzione integra il reato di pornografia minorile. […] La distinzione tra le due figure di reato non può dunque appuntarsi sul pericolo concreto di diffusione, bensì, esclusivamente, sull’identità del soggetto che tale materiale abbia realizzato, di talché, se colui che detiene il materiale pornografico ne è anche il produttore si applicherà, stante la clausola di riserva di esordio del reato di cui all’art. 600 quater c.p., il solo reato di produzione di materiale pornografico, viceversa, se il materiale è detenuto da soggetti diversi dal produttore troverà applicazione il solo art. 600 quater c.p.”[1]

La soluzione cui perviene la Corte di Cassazione propone ragguardevoli risvolti pratici, in quanto uno dei più diffusi sistemi di difesa sull’argomento era rappresentato proprio dalla circostanza che il materiale, nonostante fosse stato prodotto, non fosse destinato alla diffusione bensì rimanesse nella sfera privata e personale dell’autore, senza arrecare ulteriori danni alla dignità e alla privacy dei soggetti coinvolti, sebbene esse fossero state già totalmente compromesse. In altre parole, era una prassi difensiva quella di cercare di qualificare il reato ai sensi dell’art. 600quater c.p., anziché nell’ambito del 600ter, così da ottenere una condanna meno severa. Alla luce di quest’ultima pronuncia e del conseguente inasprimento della disciplina, quale sarà la strategia difensiva da intraprendere?

 

 

[1] “Le Sezioni Unite in tema di pornografia minorile non è necessario l’accertamento del pericolo di diffusione del materiale pedopornografico”, Tratto da www.giurisprudenzapenale.com.

[2] “Produzione di materiale pornografico: per le sezioni unite non è necessario l’accertamento del pericolo di diffusione” Tratto da www.penalecontemporaneo.it.

[3]  D’ANIELLO T.J.M., “Il reato di violenza sessuale a danno dei minori”, Tratto da www.iusinitinere.it.

[4] La “pornografia minorile virtuale” si verifica quando il materiale pedopornografico rappresenta immagini relative a bambini/e ed adolescenti, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate, in tutto o in parte, a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

[5] “Pedopornografia: la giurisprudenza degli ermellini al passo con la rivoluzione tecnologica”, tratto da www.quotidianogiuridico.it.

[6] Op. Cit. Ult.

[7] Op. Cit. Ult.

Fonte immagine: Il Sole 24 Ore

Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

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