lunedì, Ottobre 14, 2024
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La tipizzazione legislativa del leasing finanziario

La legge n.124/2017 (art. 1 co. 136-140) (cd. “Legge Concorrenza”) ha disciplinato la fattispecie contrattuale del leasing o locazione finanziaria, sinora regolamentata in via meramente definitoria nella legge n.183/1976 (art. 17).

La tipizzazione legislativa consente di superare i problemi ermeneutici afferenti alla disciplina applicabile a tale contratto di derivazione statunitense e, in particolare, offre all’interprete una regolamentazione che in parte si allontana dalle coordinate elaborate sinora dalla giurisprudenza.

Come noto, infatti, in assenza di una regolamentazione normativa, la giurisprudenza ha risolto le problematiche emerse sul punto talvolta applicando la disciplina del contratto di locazione (qualora il bene oggetto del contratto esaurisse la sua utilità economica alla scadenza del contratto, cd. “leasing di godimento”), talaltra ricorrendo alla disciplina del contratto di vendita con riserva della proprietà (qualora alla scadenza del contratto il bene non esaurisse la sua utilità economica, cd. “leasing traslativo”).

Secondo la novella legislativa, “per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto”.

Il legislatore pertanto ha optato per una definizione unitaria di locazione finanziaria che di fatto “ripudia” le categorie giurisprudenziali del “leasing di godimento” e del “leasing traslativo”.

Senz’altro, si rivela pregevole la scelta normativa in forza della quale i rischi, anche di perimento, connessi al bene scelto dall’utilizzatore ricadono su quest’ultimo e non anche sull’intermediario finanziario.

Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.

Il comma 137 dell’art. 1 della Legge Concorrenza definisce cosa debba intendersi per grave inadempimento dell’utilizzatore: il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

In tal caso, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente.

Il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all’utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l’indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell’utilizzatore.

Inoltre, si specifica che restano ferme le previsioni in tema di fallimento dell’utilizzatore di cui all’articolo 72 -quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In relazione al “leasing abitativo”(quale fattispecie funzionalizzata all’acquisito di un immobile ad uso abitativo) la novella specifica che trova applicazione l’articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81,della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Inoltre, giova precisare che rimane esclusa dalla portata applicativa della l. n.124/2017 la fattispecie del leasing operativo, ovvero quella particolare fattispecie instaurata direttamente tra l’utilizzatore e il fornitore del bene oggetto del contratto.

Claudia Calderini

Claudia Calderini fa parte di Ius In Itinere dal 2018 in qualità di Responsabile dell'area di Diritto Civile. Laureata con lode all'università di Napoli Federico II, dopo aver conseguito l'abilitazione forense, nel 2016 ha deciso di trasferirsi a Milano per partecipare al master "Diritto & Impresa" presso la Business school de il Sole 24 Ore. Dopo aver lavorato presso un primario studio legale milanese, dal 2019 lavora come Senior Legal Associate presso un fondo di investimento che si occupa di gestione di investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

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