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La transazione in materia ambientale: cenni all’art 2 del D.l. 208/2008

La transazione, ai sensi dell’art. 1965 del codice civile è quel contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Nell’ultimo decennio, le tematiche legate all’ambiente hanno assunto una posizione di rilievo nel dibattito politico e sociale; difendere le risorse e amministrarle in modo razionale e sostenibile rappresenta un riferimento ineludibile per la gestione dei processi decisionali aventi ad oggetto il bene ambiente. In un contesto come quello che si sviluppa nell’ambito ambientale, la transazione si pone quale strumento idoneo a dare, in una situazionale conflittuale attuale o potenziale, un assetto ai contrapposti interessi delle parti, alternativo rispetto a quello che le stesse otterrebbero in sede giurisdizionale, ma in eguale misura satisfattivo.

Ciò che distingue e contraddistingue la transazione dalle altre principali forme alternative di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR), sta nelle modalità attraverso le quali si realizza la composizione dei contrapposti interessi delle parti. La composizione della lite, infatti, avviene attraverso l’incontro della volontà dei contraenti. Nelle altre fattispecie quali ad esempio l’arbitrato, si attua un’eterocomposizione degli interessi attraverso l’intervento degli arbitri, alla decisione dei quali le parti si vincolano prima della decisione. Ulteriormente, la transazione non mira ad accertare chi ha torto e chi ha ragione; tale aspetto la differenzia dalla sentenza, dal negozio di accertamento e dalla conciliazione.

L’Istituto della transazione comporta una notevole riduzione dei costi, non soltanto economici ma anche temporali. Tali aspetti sono senz’altro favorevoli considerando che l’oggetto del contratto transattivo, nell’ambito ambientale, ha certamente delle ricadute sul bene giuridico ambiente. Quest’ultimo, in ragione delle sue caratteristiche peculiari, si pone quale bene immateriale che abbraccia interessi che superano la sfera individuale del singolo per divenire non solo interessi diffusi e talora collettivi, ma interessi universali.

Lo schema delineato dall’art. 1965 del c.c. viene in via generale ripreso nell’art. 2 del D.l. n. 208/2008, che prevede l’applicazione dell’istituto della transazione ambientale nell’ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza di siti di interesse nazionale. Tale previsione si applica solo, come specificato, alle fattispecie di bonifica di siti contaminati riservate allo Stato, in quanti riguardanti siti di interesse nazionale ai sensi dell’art. 252 del D.lgs. 152/2006. La procedura prevista dall’art. 2 rappresenta una procedura alternativa di risoluzione extragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. Questa previsione legislativa concede la facoltà al Ministero dell’ambiente di predisporre lo schema di contratto per la stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate (pubbliche o private) in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica e di rispristino, nonché del danno ambientale.

Entrambe le tipologie di transazione, quella civile e quella ambientale, presuppongono un contrasto tra le parti (attuale o potenziale) e perseguono il fine della composizione della lite mediante la previsione di una nuova regola alla quale le parti decidono di sottoporsi di comune accordo. Il mezzo utilizzato per realizzare tale scopo è costituito dalle reciproche concessioni che impongono ad entrambe le parti sacrifici corrispondenti. Un elemento specifico della transazione ambientale è, in questo caso, la natura pubblica della parte contraente.

Nel nostro ordinamento la transazione tra un soggetto pubblico ed un soggetto privato è disciplinata da una pluralità di disposizioni, talune di carattere generale, altre riguardanti la materia ambientale.

Amalia Scaperrotta

Nasce ad Ariano Irpino (AV) il 14/12/1993. Consegue la maturità scientifica ed é attualmente iscritta al quinto anno di Giurisprudenza presso l'Università degli studi del Sannio. Prossima alla laurea intende sviluppare una tesi in Negoziazione e Sviluppo Sostenibile. Da sempre sensibile ai problemi ambientali e ai temi sociali, è un energy broker presso un'azienda che si occupa di energie rinnovabili impegnata anche nel sociale. Ha partecipato al Concorso indetto dalla Fondazione Italiana Accenture, sullo Sviluppo Sostenibile, "Youth in Action for Sustainable Development Goals", in cui è arrivata in finale. È socia di Elsa ( The European Law Student's Assocation ). Nelle sue esperienze universitarie ha partecipato ad un progetto di ricerca, nell'ambito del Diritto Commerciale dal titolo "La liceità del marchio".

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