giovedì, Aprile 18, 2024
Criminal & Compliance

La Tutela del dichiarante: Il caso Arizona v. Miranda

I Miranda Warnings a confronto con l’articolo 63 del c.p.p

Una delle più note citazioni che ricorre spesso nei film e telefilm Americani è: « You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to have an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. »[1] ossia: « Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà potrà e sarà usata contro di lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato durante l’interrogatorio. Se non può permettersi un avvocato, gliene sarà assegnato uno d’ufficio. »

In realtà tale affermazione rappresenta uno dei più grandi diritti Costituzionali americani, conosciuti anche con il nome di “Miranda Warnings”, i quali devono tale denominazione al caso Miranda v. Arizona.  In particolare Arturo Miranda arrestato inizialmente per il crimine di furto, fu in seguito condannato a 30 anni di reclusione a causa di una sua spontanea confessione riguardante uno stupro commesso a danno di una ragazzina, qualche settimana prima. Tale confessione comportò l’aggravamento della sentenza con un periodo di detenzione molto più lungo.

L’Avvocato di Miranda, ipotizzando una lesione di diritto del suo cliente, che si concretizzava nel non aver chiesto espressamente la presenza di un avvocato al momento della confessione, si rivolse alla Corte Suprema dell’Arizona. Il caso si concluse nel Giugno del 1966, in occasione della quale la Corte affermò che a seguito del famoso caso Miranda, dovevano essere inderogabilmente rivolti all’arrestato una serie di avvertimenti che precedono il momento dell’interrogatorio. Tali avvisi, conosciuti proprio con il nome Miranda warnings, (Diritti Miranda) consistono nell’esporre al soggetto in stato di arresto, in modo chiaro ed inequivocabile del suo diritto a non rispondere, informandolo che ogni dichiarazione resa potrà essere utilizzata contro di lui in sede dibattimentale, della possibilità di avvalersi di un Avvocato di fiducia o dell’assistenza difensiva gratuita e che potrà richiedere la presenza del suo avvocato nel momento dell’interrogatorio ed infine la facoltà di avvalersi del diritto al silenzio.[2] .

L’omissione di tali avvertimenti comporterebbe un’assoluta inutilizzabilità di eventuali dichiarazioni rese, salvo che l’accusa dimostri che l’imputato abbia rinunciato liberamente ai suoi diritti e che la sua rinuncia sia frutto di scelte intelligenti e serie.

Nell’ordinamento italiano, una simile forma di garanzia trova luogo nell’art. 63 del codice di procedura penale rubricato “Dichiarazioni indizianti” attuativa del  principio garantista del “nemo tenetur se detegere”. La disciplina dell’articolo 63 si concretizza in una anticipazione del diritto al silenzio che si estende non solo al soggetto sottoposto ad indagini o all’imputato, ma a tutti coloro che sono chiamati a deporre dinanzi all’autorità giudiziaria a completezza della regola per cui nessuno può essere costretto a testimoniare sui fatti dai quali può emergere la propria responsabilità penale (divieto della self-incrimination). Sezionando  l’articolo in questione si nota che al primo comma ove recita:

“Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.”

Con suddetta disposizione, il legislatore ha cercato di evitare che vengano eluse le garanzie del dichiarante, punendo con la sanzione dell’inutilizzabilità le eventuali dichiarazioni da lui rese da cui possono emergere indizi di reità a sua carico, in tal senso, l’autorità è obbligata a interrompere immediatamente l’esame ed informarlo che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, invitandolo inoltre a nominare un difensore. Proseguendo con un analisi minuziosa del primo comma emerge che le dichiarazioni rese non potranno essere utilizzate contro il dichiarante poiché acquisite prive delle garanzie previste dall’art. 64 del codice di procedura penale. Il legislatore ha avuto premura  infatti, di differenziare il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni, tra il primo e il secondo comma del medesimo articolo.

Precisamente mentre al primo comma le dichiarazioni eventualmente rese non potranno essere utilizzate contro il dichiarante ma allorché dai fatti dovessero emergere indizi di reità a carico di terzi, contro quest’ultimi saranno pienamente utilizzabili, in quanto non si concreta nessuna violazione dell’art 64 sopra  citato.

Differentemente il secondo comma dell’articolo 63 che recita: “Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato  o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate”

Come si evince dal testo dell’articolo, il legislatore non si preoccupa di indicare limitazioni soggettive, poiché tali dichiarazione saranno caratterizzate da una sanzione di inutilizzabilità assoluta, ossia non potranno essere utilizzare contro nessuno (inutilizzabilità erga omnes).

Ciò perché, se la persona che ha reso dichiarazioni, doveva essere sentita fin dal principio in qualità di indagato o imputato (consegue quindi con le garanzie indicate dall’articolo 64), ma l’autorità procedente abbia consapevolmente omesso di far risultare la sua qualità al fine di ottenere più informazioni e poter utilizzare contro terzi quelle dichiarazioni, In tal caso si realizzerebbe una lesione dei diritti del terzo, quindi il legislatore scrupolosamente ha mutato il regime di inutilizzabilità; dove nel 2° comma si concreta in una forma di inutilizzabilità assoluta o patologica, precisamente che quelle dichiarazioni non potranno essere utilizzate contro nessuno, ciò anche al fine di dissuadere comportamenti “contra legem” da parte delle autorità allo scopo di ottenere dichiarazioni indizianti a carico di terzi.

Un orientamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, precisa che la norma auspica a tutelare il terzo, a cui sono riferite dichiarazioni accusatorie e che inoltre spetterà al giudice la possibilità di accertare la qualifica soggettiva del dichiarante.

Avvicinandoci al sistema americano ed in particolare alle possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese volontariamente e liberamente dal dichiarante, vi si collega una recentissima sentenza della Cassazione penale sez. II,  “Le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l’avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nella fase procedimentale nella misura in cui emerga con chiarezza che l’indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione.”  [3]

Si discute quindi del regime di utilizzabilità delle stesse. Sulla questione però non vi è unanimità come infatti un orientamento giurisprudenziale che precisa “qualunque dichiarazione sia essa spontanea, che sollecitata, assunta senza le garanzie di cui all’art 64 c.p.p., sarebbe inutilizzabile.” [4]

Si tratta di una questione sensibile e da esaminare con cautela a cui non può darsi un’interpretazione unica a causa delle continue divergenze giurisprudenziali.

 

 

[1] wikipedia, l’enciclopedia libera.

[2]  Enciclopedia del diritto- Giuffrè Editore.

[3]Cassazione penale,sezione II sentenza n° 26246/2017

[4] Cass penale, III sez. n° 24944/2015 e n. 36596/2012

Tayla Jolanda Mirò D'Aniello

Tayla Jolanda Mirò D'aniello nata ad Aversa il 4/12/1993. Attualmente iscritta al V anno della facoltà di Giurisprudenza, presso la Federico II di Napoli. Durante il suo percorso univeristario ha maturato un forte interesse per le materie penalistiche, motivo per cui ha deciso di concludere la sua carriera con una tesi di procedura penale, seguita dalla prof. Maffeo Vania. Da sempre amante del sistema americano, decide di orientarsi nello studio del diritto processuale comparato, analizzando e confrontando i diversi sistemi in vigore. Nel privato lavora in uno studio legale associato occupandosi di piccole mansioni ed è inoltre socia di ELSA "the european law students association" una nota associazione composta da giovani giuristi. Frequenta un corso di lingua inlgese per perfezionarne la padronanza. Conseguita la laurea, intende effettuare un master sui temi dell'anticorruzione e dell'antimafia.

Lascia un commento