giovedì, Marzo 28, 2024
Uncategorized

La tutela del diritto d’autore nelle controversie transfrontaliere: il Regolamento n. 2421/2015

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, istituito con Regolamento della Comunità Europea n. 861/2007 (modificato dal Regolamento UE n. 2421/2015) [1] [2], è quella procedura giudiziale, alternativa a quelle ordinarie operanti in ciascun Stato Membro, istituita allo scopo di aiutare i cittadini europei che si trovano ad essere parte di controversie transfrontaliere. In specie, tale procedimento trova applicazione nell’ambito di cause civili e commerciali aventi valore non superiore agli € 5.000,00, con esclusione di spese, interessi e diritti (prima della riforma il massimale relativamente al valore della causa era pari ad € 2.000,00) e che, soprattutto, abbiano natura transfrontaliera ove, con tale termine, si intendono “le controversie in cui” almeno una delle parti coinvolte “[…] è domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello in cui la sentenza deve essere eseguita”[3] o in cui si trova l’organo giudiziale adito.

Il procedimento giudiziale in oggetto si svolge prevalentemente, salvo diversa statuizione del giudice competente, in forma scritta ed in base a moduli standard [4] secondo una procedura semplificata i cui principali elementi caratterizzanti sono essenzialmente tre:

  • Limitazione considerevole della durata => l’organo giurisdizionale adito avrà tempo un mese a partire dal momento in cui tutti gli elementi utili ai fini della decisione siano stati messi a sua disposizione per prendere la propria decisione in merito alla controversia;
  • Rilevante riduzione dei costi => è infatti prevista la possibilità di utilizzare le tecnologie di comunicazione messe a disposizione dalla scienza moderna;
  • Non richiede alle parti di sottoporre valutazioni giuridiche della controversia => da cui consegue che non è necessario essere assistiti da un avvocato per l’intera fase della procedura.

L’avvio della procedura si ha con la compilazione da parte dell’attore, ovvero del soggetto che agisce in giudizio per vedersi riconoscere e/o per far valere il proprio diritto, dei moduli di domanda succitati, predisposti ai sensi del Regolamento europeo n. 861/2007. Una volta compilato il detto modulo in una delle lingue dall’organo giudiziario davanti al quale intende incardinare il procedimento (ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento n. 861/2007, gli Stati membri devono assicurare che le parti dispongano di un’assistenza ai fini della compilazione dei moduli) l’attore lo dovrà a quest’ultimo presentare, unitamente ai documenti giustificativi pertinenti, tramite consegna diretta o a mezzo posta o anche, nel caso in cui lo Stato Membro dell’organo adito lo accetti, a mezzo pec. L’individuazione e la scelta dell’organo giurisdizionale competente a trattare una causa nel quadro del procedimento europeo per le controversie di modesta entità deve essere frutto di un’accurata ricerca da parte dell’”attore potenziale”, per effettuare la quale egli deve poter avere accesso alle informazioni relative alle norme nazionali degli Stati membri sulla giurisdizione. Per tale ragione, è pratica comune a molti Stati membri mettere a disposizione tali informazioni su loro siti web.

A questo punto, qualora il giudice ritenesse fondata ed ammissibile la domanda, procede a compilare la parte a lui riservata del c.d. modulo di replica, disponendone la notifica, unitamente al fascicolo presentato dalla parte attrice, al convenuto entro il termine di quattordici giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Il convenuto, ricevutolo, ha la possibilità di predisporre la propria difesa compilando la parte a lui riservata dello stesso e, entro 30 giorni dall’avvenuta notifica, deve ritrasmetterlo al giudice assieme, ove del caso, ai documenti giustificativi.

Il giudice, a sua volta, una volta espletato l’obbligo di notifica all’attore del modulo di replica ricevuto entro 14 giorni dalla ricezione dello stesso, può:

  1. richiedere ulteriori chiarimenti alle parti;
  2. esperire il tentativo di conciliazione;
  3. fissare, ove richiesto da una delle parti o qualora fosse necessario, un’udienza da tenersi, ove possibile, attraverso videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione;
  4. richiedere l’assunzione di alcuni tipi di prova quali, ad esempio, le perizie;

Dal momento in cui saranno stati acquisiti tutti gli elementi utili ai fini della decisione, il giudice avrà trenta giorni per emettere sentenza la quale, su richiesta di parte, può essere corredata del certificato di esecuzione in modo tale da essere riconoscibile ed eseguibile in altro Stato Membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività (la c.d. delibazione o exequatur [5]).

Analizzato l’iter procedurale in oggetto, è bene ora andare a vedere come il nostro ordinamento abbia “reagito” all’emanazione di tale regolamento. Ebbene, con Comunicazione [6] trasmessa ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento 861/2007, l’Italia ha indicato che sul nostro territorio “gli organi giurisdizionali competenti con riferimento al procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono: il giudice di pace, oppure, nei casi di competenza esclusiva per materia previsti dalla legislazione italiana, il tribunale ordinario civile o la corte d’appello in funzione del giudice in unico grado. In particolare, nei limiti di valore del regolamento e nelle materie non incluse dall’art. 2 del testo, è competente il tribunale ordinario civile nel caso di: 1) domande di pagamento di somme di denaro in materia di locazioni di immobili e di affitto di azienda (art. 2, par. 2, lett. g, del regolamento n. 861 del 2007, e art. 447-bis del codice di procedura civile italiano); 2) domande nelle materie dei contratti agrari (in questo caso sono competenti le sezioni specializzate agrarie del tribunale ordinario, ai sensi dell’articolo 9 della legge 14.2.1990 n. 29); 3) domande in materia societaria, bancaria e di intermediazione mobiliare, di crediti per opere pubbliche, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 17.1.2003 n. 5;  4) domande in materia di brevetti e marchi (in questo caso sono competenti le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale del tribunale ordinario, ai sensi degli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 27.6.2003 n. 168 [7]) […]”.

In merito al diritto d’autore, la citazione, nell’ambito della detta comunicazione, unicamente alla materia di brevetti e marchi parrebbe portare alla conclusione che tale branca del diritto è esclusa dal novero di materie cui il procedimento europeo contemplato ex Regolamento europeo n. 861/2007 è applicabile. In merito, tuttavia, risolutiva è stata la sentenza n. 6676 del 30/05/2016 (R.G. n. 3369/2016 )[8] emessa dalle Sezioni Specializzate del Tribunale di Milano.

Davanti al detto organo giudicante nazionale, si precisa, è stata portata la controversia avente ad oggetto la pubblicazione e l’utilizzo a scopi pubblicitari (sul proprio sito web ufficiale nonché sulla propria pagina Facebook), da parte della società italiana Luxo Italia snc, di una fotografia realizzata da un fotografo professionista tedesco, Nico Trinkhaus, il quale era titolare dei diritti d’autore ad essa inerenti. In particolare, alcuna richiesta era a quest’ultimo pervenuta, da parte della detta società, per ottenere l’autorizzazione allo sfruttamento e, comunque, all’uso della fotografia “incriminata”.

A fronte del mancato rilascio della detta autorizzazione, il Sig. Trinkhaus presentava alla Luxo Italia snc numerose diffide, tanto da costringerla a rimuovere la fotografia da entrambe le piattaforme utilizzate. Questa, tuttavia, con una missiva del 14 novembre 2014 contestava di non aver cagionato, con la propria condotta, alcuna lesione ai diritti di sfruttamento economico dell’immagine in quanto sulla stessa, al momento della pubblicazione da parte dell’autore sul sito di sua proprietà, non erano stati indicati gli estremi ex art. 90 della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941.

Tale articolo, infatti, prevede che gli esemplari di una fotografia debbano portare le seguenti indicazioni:

  • il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
  • la data dell’anno di produzione della fotografia;
  • il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore [9].

Il fotografo Sig. Trinkhaus, contestando quanto sostenuto dalla Luxo Italia snc, sosteneva invece la sussistenza di tali requisiti i quali, pur se non materialmente indicati sull’immagine fotografica, erano specificati immediatamente dopo la fotografia.

Alla luce di ciò, veniva quindi promossa dallo stesso, nei confronti della società Luxo Italia snc, una causa davanti alle Sezioni specializzate del Tribunale di Milano. Inoltre, in forza della modestia dell’importo della richiesta di risarcimento da lui presentata, inferiore ai € 2.000,00, l’attore dichiarava di volersi avvalere del procedimento europeo previsto dal Regolamento europeo n. 861/2007.

La vicenda, conclusasi con la condanna di Luxo Italia snc (rimasta contumace nel processo) al pagamento, in favore dell’attore Sig. Trinkhaus, della somma da egli richiesta a titolo di risarcimento dei danni da indebito sfruttamento economico dell’opera fotografica (ai sensi dell’art. 90 della legge sul diritto d’autore n. 633/1941 [10]), è di estremo interesse per i suoi aspetti processuali. Tali aspetti sono:

  • l’inutilizzabilità della della fictia confessio [11][12] a carico del contumace nel sistema processuale italiano, anche nel caso in cui il procedimento segua la normativa europea (poiché tale istituto non è stato introdotto nel diritto processuale italiano, art. 291 ss. c.p.c.);
  • l’utilizzabilità del procedimento per controversie di modesta entità per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare del diritto d’autore.

Anzitutto, va brevemente rilevato che il primo dei due aspetti qui evidenziati si va a porre in netto contrasto con la corrente dottrinaria secondo la quale, dalla lettura dell’art. 7, par. 3 del Regolamento europeo n. 861/2007: “in mancanza di replica della parte interessata entro i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale”, sarebbe desumibile l’applicabilità dell’istituto della fictia confessio in tutti gli Stati membri.

In merito al secondo punto, invece, va rilevato che questo è il primo caso in cui, ad una controversia avente ad oggetto la tutela del diritto d’autore, è stata dichiarata applicabile la procedura per controversie di modesta entità prevista dal Regolamento europeo n. 861/2007 [13].

Da quanto enunciato nella pronuncia del Tribunale di Milano, quindi, sembra che del riferimento ai soli brevetti e marchi nel testo della sopra menzionata Comunicazione [14] possa essere data interpretazione in via estensiva, circostanza che ne comporta la riferibilità a tutta la sfera dei diritti di proprietà intellettuale, incluso il diritto di autore, che si trova quindi con un’ulteriore strumento di tutela in suo favore.

 

[1] Regolamento europeo n. 861/2007, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0861&from=EN;

[2] Regolamento europeo n. 2421/2015, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/2421/oj;

[3]  Cit. art. 2 direttiva CE n. 8 del 2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0008&from=ET;

[4] I moduli sono disponibili sul portale europeo della giustizia all’indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-it.do;

[5] exequatur o delibazione, ovvero “la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato paese, un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di un altro paese. In Italia il procedimento si svolge dinanzi alla Corte d’appello territorialmente competente e deve accertare che il procedimento straniero si sia svolto con le regole del contraddittorio, che la sentenza in oggetto sia passata in giudicato, che questa stessa sentenza non sia contraria a un’altra pronunciata in Italia e che non contenga statuizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano”, definizione disponibile qui: https://it.wikipedia.org/wiki/Delibazione;

[6] Comunicazione trasmessa dall’Italia alla luce dell’art. 25 del Regolamento europeo n. 861/2007, disponibile qui: http://www.corteappello.genova.it/ug-content/vers_consolide_it_861.pdf;

[7] Decreto legislativo del 27/6/2003 n. 168 disponibile qui: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;168;

[8] sentenza Tribunale di Milano (Sezioni Specializzate) n. 6766/2016, disponibile qui: https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/20160530_RG3369-2016-1.pdf;

[9] art. 90 Legge sul diritto d’autore n. 633/1941, disponibile qui: https://www.cyberlaws.it/2019/art-90-l-633-1941-diritto-dautore/;

[10] art. 90 Legge sul diritto d’autore n. 633/1941, disponibile qui: https://www.cyberlaws.it/2019/art-90-l-633-1941-diritto-dautore/;

[11] “Si ha confessione c.d. fittizia quando la parte da interrogare non compare dinanzi al giudice o, se comparsa, rifiuta di rispondere senza giustificato motivo. In questo caso, il giudice ritiene come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova: la legge opera un’equiparazione giuridica tra la sussistenza dei fatti dedotti nell’interrogatorio, e la loro non ammissione da parte del confitente.” Definizione disponibile qui: https://www.brocardi.it/F/ficta-confessio.html;

[12] Cfr. Tribunale di Milano, sentenza 30 maggio 2016, disponibile qui:                                              http://www.cortedicassazione.it/cassazione-   resources/resources/cms/documents/Massimario_SSM_-1.3.19-.pdf;

[13] Regolamento europeo n. 861/2007, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0861&from=EN;

[14] Cfr. [6];

 

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

Lascia un commento