venerdì, Aprile 19, 2024
Labourdì

La tutela del lavoro autonomo di cui alla legge 81/2017: un favor per questa tipologia di rapporto?

 

La legge 81/2017 si occupa dei rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile nonché quelli riguardanti i piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. ed è rubricata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Le disposizioni previste dalla legge in esame disciplinano e tutelano un rapporto che ha la sua fonte originaria nell’art. 2222 del codice il quale prevede che “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”. Le norme seguenti ne articolano l’oggetto e l’esecuzione applicando la disciplina generale in tema di obbligazioni e contratti. In particolare è applicabile quella relativa ai doveri di correttezza e buona fede, nonché alla libera recedibilità di cui all’articolo 2227 secondo il quale “il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.”

Ebbene, il legislatore interviene con l’art. 3 della presente legge rubricato “Clausole e condotte abusive” del quale si riporta il testo nei suoi quattro commi:

  1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
  2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
  3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.
  4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.

Una norma alquanto singolare ed evidentemente “concentrata” nei contenuti. In pochi commi il legislatore ha articolato una tutela vasta e dinamica per il lavoratore autonomo non imprenditore titolare di partita IVA. In effetti, risultano da quest’articolo alcuni punti di contatto con il rapporto di lavoro subordinato nel momento in cui tratta di prestazione continuativa, di congruo preavviso e di tentativo di conciliazione.
In generale il contratto di lavoro subordinato è storicamente caratterizzato per essere disciplinato da leggi speciali, contratti collettivi e, meramente in via residuale, dal codice civile. Il contratto di lavoro autonomo è viceversa contraddistinto dall’autonomia privata, dallo scambio di prestazioni corrispettive, nonché dagli effetti obbligatori per le parti.
Il legislatore raramente è intervenuto in materia regolando un simile rapporto. Probabilmente in ragione della posizione dei contraenti. Infatti la caratteristica essenziale di questo contratto è la flessibilità che lo rende uno strumento particolarmente efficace per affrontare aspetti dell’organizzazione della produzione che risulterebbero di difficile approccio tramite lo strumento del lavoro dipendente. Evidentemente questa categoria risulta parte di un sistema produttivo che cambia, in un mercato sempre più “smart” e flessibile. Non a caso si è inserito il Capo II dedicato al cd. Lavoro agile che rende più competitivo e moderno lo stesso rapporto di lavoro subordinato sul quale si rinvia nella norma all’art. 18.
Tuttavia ciò che desta perplessità è il novero di tutele ribadite nella novella legislativa.
È previsto il ristoro del lavoratore autonomo con il risarcimento dei danni, in caso di violazione dei commi 1 e 2, nelle sue articolazioni di lucro cessante e mancato guadagno senza prevedere, come nel caso del contratto di lavoro subordinato di cui al D. lgs. 23/2015, le limitazioni previste in tema di proporzionalità in caso di illegittimità o quelle in tema di quantificazione delle indennità di licenziamento che come prevede l’articolo 3 del decreto sono estremamente parametrate, nonostante l’intervento del cd. Decreto dignità che al più ne aumenta l’entità mantenendo ugualmente un intervallo minimo e massimo.

Si interviene in maniera incisiva come se tale categoria fosse assimilabile a quella del lavoratore subordinato considerato parte debole rispetto all’imprenditore. Eppure in passato non è trapelata questa esigenza. Al più, di questa impostazione, sono stati alcuni interventi come, ad esempio, la legge 92/2012, la cd. Riforma Fornero, che ha introdotto un comma bis all’art. 69 della legge Biagi manifestando chiaramente l’esigenza di tutelare il lavoro autonomo nel momento in cui a certi vantaggi contrattuali si nascondono, sotto il profilo di sistema, il rischio di abusi da parte del committente che potrebbe invece utilizzare questo strumento per aggirare le norme previste per i lavoratori dipendenti e così avvantaggiarsi della condizione di precarietà lavorativa e di dipendenza economica dei professionisti inseriti in queste forme nel processo produttivo. Questo obiettivo era perseguito stabilendo delle ipotesi nelle quali il rapporto si doveva considerare “equivalente” ad una collaborazione coordinata e continuativa alla ricorrenza di determinati presupposti per evitare che dietro un contratto d’opera continuativa si celasse un rapporto di lavoro subordinato privo delle relative tutele, evidentemente più “onerose”.
Fin qui non risultano ulteriori perplessità. Vi è tendenzialmente un favor verso questa categoria nel momento in cui si dimostra un certo squilibrio contrattuale ad opera degli imprenditori committenti o dei clienti di piccole attività.
Tuttavia, sono di notevole eccezionalità le previsioni di cui agli articoli 6,13 e 14 della legge in esame che, in sintesi, assicurano al lavoratore iscritto alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. Viene poi riconosciuta l’indennità di maternità alla lavoratrice autonoma anche a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro nel periodo compreso tra i due mesi prima della data del parto e i tre mesi successivi al parto medesimo. Inoltre la gravidanza, la malattia e l’infortunio del lavoratore autonomo che presta la sua attività in via continuativa per il committente non può comportare l’estinzione del rapporto di lavoro. In questo caso il lavoratore può chiedere che il rapporto rimanga sospeso senza diritto al corrispettivo per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Si tratta di storiche tutele concesse al lavoratore dipendente a seguito di lotte politiche e sociali e mediante l’approvazione di leggi come quelle degli anni ‘60 e ’70 le cui previsioni sono in via di principio tendenzialmente assimilabili a queste disposizioni seppur non identiche.
La fase di applicazione della disciplina, inoltre, mantiene una certa prospettiva favorevole al lavoratore autonomo che può contare sulla discrezionalità giudiziale e su clausole elastiche e/o eventualmente abusive. In particolare resta applicabile la disciplina contrattuale in tema di quantificazione del risarcimento del danno di cui al comb. disp. 1218-1223 e quella processuale di cui all’art. 15 della legge che modifica l’articolo 634, secondo comma, del codice di procedura civile inserendo dopo le parole “che esercitano un’attività commerciale” le parole “e da lavoratori autonomi”. Viceversa, come accennato, nel lavoro subordinato il legislatore del 2015 ha vincolato il giudice alla lettera della legge in caso di licenziamento e apportando notevoli limitazioni alla sua discrezionalità.
Risulta, per completezza, rinviare anche alle disposizioni relative alla deducibilità delle spese di formazione e di accesso alla formazione permanente di cui all’art. 9 che raddoppiano a diecimila euro, nonché alle disposizioni finanziare di cui all’art. 25 che prevedono espressamente un aumento di spesa rispetto ai profili sopra evidenziati.

Il D. lgs 23/2015 e la legge 81/2017, dunque, manifestano tendenzialmente due impostazioni di politica del diritto parallele ma di direzione opposta inversamente proporzionali rispetto alle tutele.

1 – Legge 81/2017 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg

2 – D. lgs. 23/2015 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/06/15G00037/sg%20

Dario Di Stasio

Diplomato al liceo scientifico e laureato con lode in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II" all'età di 24 anni discutendo la tesi in diritto del lavoro in tema di licenziamenti e tutele indennitarie. Vincitore delle collaborazioni studentesche part-time A.A. 2014/2015, socio Elsa Napoli e vincitore assegnatario del bando per le attività di tutorato e orientamento A.A. 2017/2018. Ha superato con esito positivo il tirocinio presso il TAR Campania per l'accesso al concorso in magistratura. Ha completato il primo anno di praticantato come consulente del lavoro. Appassionato di diritto tributario, ha approfondito alcune sue branche, dalla finanza decentrata ai sistemi fiscali comparati. Sostenitore del federalismo europeo. E' stato eletto segretario della sezione di Napoli della Gioventù Federalista Europea nel 2017 e ha contribuito alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, edito da Guida Editore. Condivide e sostiene il progetto federalista di Altiero Spinelli volto all'unione politica e fiscale così da eliminare quelle disuguaglianze sostanziali che di fatto impediscono il pieno sviluppo della personalità anche oltre i confini nazionali.

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