martedì, Aprile 23, 2024
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La tutela delle vittime di prostituzione forzata: il caso S.M. v. Croazia

L’articolo 4 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (“CEDU”) proibisce ogni forma di schiavitù, servitù e lavoro forzato obbligatorio; tuttavia, non vi è alcuna menzione espressa di sfruttamento e traffico di donne per fini di prostituzione. Ciò non sorprende, essendosi tale convenzione ispirata alla Dichiarazione universale dei diritti umani proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, la quale non faceva nessun espresso riferimento alla tratta di donne. Ed infatti, secondo l’articolo 4 della Dichiarazione “nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma”.

Nonostante la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (“Corte EDU”) abbia già affrontato il problema del traffico di esseri umani in numerose sentenze, il primo caso in cui si è presa in considerazione la possibilità di applicare l’art. 4 CEDU anche allo sfruttamento e traffico di donne con fini di prostituzione, si è avuto a partire dalla sentenza della Camera della Corte del 19 luglio 2018, nel caso “S.M. v. Croazia” (application no. 60561/14).

I fatti

Una donna croata (“S.M.”), nel 2012, ha sporto denuncia nei confronti di un uomo, appartenente alle forze di polizia croata, asserendo di essere stata vittima di numerosi abusi. La ricorrente, in particolare, lamentava che il soggetto (“T.M.”) l’avesse obbligata ad avere rapporti sessuali con clienti di sua scelta, in cambio di un pagamento (anche se metà della quota era trattenuta dall’accusato). Tale situazione si è protratta per anni, seguita da una serie di violenze domestiche e minacce subite da “S.M.”, la quale ha tardato a denunciare i fatti, per il forte timore di ripercussioni sulla sua integrità (disponendo l’uomo di un arsenale di armi).

Nel 2013, la vittima, con l’aiuto di un’amica, ha citato in giudizio l’uomo dinanzi al giudice di primo grado croato, che ha però assolto il poliziotto dall’accusa di prostituzione forzata e lenocinio sull’assunto di un’incoerenza ed inaffidabilità della deposizione di S.M., la quale – secondo la prima sentenza – avrebbe prestato servizi sessuali volontariamente. Una sorte simile ha avuto la decisione giurisdizionale data in appello; mentre, nel 2014, la Corte Costituzionale croata ha dichiarato inammissibile la domanda della ragazza.

Il 27 agosto 2014 S.M. ha presentato ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per presunta violazione dell’art. 4 della Convenzione europea (Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato), secondo cui: “nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio”. La ricorrente lamentava la carenza di un adeguato quadro normativo in materia di protezione dalla prostituzione forzata e un mancato supporto ed assistenza, al fine di alleviare il suo timore e così facilitare la testimonianza durante il processo.

Le fonti

La materia dello sfruttamento e traffico di donne per fini di prostituzione è trattata giuridicamente in numerose fonti nazionali (Costituzione, codice penale e codice di procedura penale) e convenzioni o trattati internazionali cui la Croazia aderisce: la Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui (1949), la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani ed il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità, il c.d. Protocollo di Palermo, del 2000, sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini.

Secondo tale ultima fonte, la tratta degli esseri umani consiste nel “reclutamento, trasporto, trasferimento, accoglienza e ospitalità di persone, dietro minaccia di ricorso alla forza o ad altre forme di costrizione, o tramite rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, o dietro pagamento o riscossione di somme di denaro o di altri vantaggi per ottenere il consenso di una persona esercitando su di essa la propria autorità, a scopo di sfruttamento”[1].

L’interpretazione estensiva dell’art. 4 CEDU si è basata proprio sull’applicabilità di questa disposizione sulla tratta di esseri umani anche al fenomeno del traffico di donne con fini di prostituzione.

La decisione della Corte

La Corte, composta da sette giudici riuniti in prima sezione, ha analizzato i profili in fatto e in diritto della questione, e ne ha dedotto che il quadro normativo positivo fosse sufficientemente esaustivo e prevedesse misure adeguate nella lotta contro il traffico, ma anche lo sfruttamento, delle donne, e che non rilevasse, tanto per le fonti nazionali, quanto internazionali, un eventuale consenso della vittima[2].

Anche sotto il profilo dell’adeguata assistenza morale, psicologica e materiale, la Corte ha rigettato il punto sostenuto dalla ricorrente, sull’assunto che ad essa fu fornita una tutela legale gratuita dallo Stato, e che le fu stata data immediatamente la possibilità di deporre in assenza dell’accusato, quando richiesta.

Una carenza, però, è stata effettivamente riscontrata da parte della Corte, laddove ha ritenuto che le autorità croate non abbiano indagato correttamente sulla questione, non udendo i testimoni chiave, né tantomeno indagando accuratamente sul timore della vittima, causato dalle minacce dell’uomo e dalla dipendenza economica da lui (timore che avrebbe influenzato le prime deposizioni della donna, ritenute incoerenti dai giudici di prima istanza). In ragione di ciò, la Corte ha concordemente dichiarato una violazione dell’art. 4 della CEDU, per un’inadeguata istruttoria dei processi di fronte alle corti nazionali. La Corte ha ritenuto infine che lo Stato croato dovesse risarcire una somma pari a 5.000 € alla vittima, come danno non patrimoniale.

La decisione, è stata deferita, ai sensi dell’art. 30 CEDU, alla Grand Chambre della Corte Europea (udienza fissata per il 15 maggio 2019).

Conclusioni

Il caso costituisce una decisione chiave, che permette l’interpretazione estensiva dell’art. 4 della Convenzione, anche in ragione di altri trattati internazionali che ne disciplinano la materia più compiutamente, quali il Protocollo di Palermo. Gli standard elevati di protezione dei diritti umani richiedono infatti grande fermezza nel condannare comportamenti che contrastino con i valori fondamentali di una società democratica, in particolare per quanto attiene a fenomeni globali e significativamente in crescita, come lo sfruttamento e il traffico di esseri umani.

[1] Vedi anche: C. Cantone, La tratta degli esseri umani: cos’è e cosa prevede il diritto internazionale, Ius in itinere, link: https://www.iusinitinere.it/la-tratta-degli-esseri-umani-cose-cosa-prevede-diritto-internazionale-1216

[2] Vedi: http://www.humanrightseurope.org/2018/07/croatia-court-makes-judgement-in-womans-forced-into-prostitution-human-rights-complaint/

 

Fonte immagine: https://www.guwahatiplus.com

Silvia Casu

Silvia Casu, nata a Varese nel 1995, ha conseguito il diploma di maturità in lingue straniere nel 2014, che le ha permesso di avere buona padronanza della lingua inglese, francese e spagnola. Iscritta al quinto anno preso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano Statale, ha sviluppato un vivo interesse per la materia internazionale pubblicistica e privatistica, nonché per la cooperazione legale comunitaria, interessi che l'hanno portata nel 2017 ad aprirsi al mondo della collaborazione nella redazione di articoli di divulgazione giuridica per l'area di diritto internazionale di Ius in Itinere. Attiva da anni nel volontariato e nell'associazionismo, è stata dal 2014 al 2018 segretaria e co-fondatrice di un'associazione O.N.L.U.S. in provincia di Varese; è inoltre socio ordinario dell' Associazione Europea di Studenti di Legge "ELSA" , nella sezione locale - Milano.

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