venerdì, Marzo 29, 2024
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La tutela legislativa offerta allo pseudonimo

Ad oggi, grandissimo è il numero di artisti che utilizzano uno pseudonimo per “firmare” le proprie creazioni. Anzitutto, è bene precisare che, con il termine pseudonimo, ci si riferisce ad un appellativo, di solito una parola, utilizzato al posto del proprio nome e cognome anagrafico come, ad esempio, il caso del celebre cantante Zucchero, pseudonimo di Adelmo Fornaciari.

Si intende, invece, con l’espressione “nome d’arte”, un vero nome di invenzione che va a sostituirsi effettivamente al nome, come la cantante Lady Gaga, il cui vero nome è Stefanie Joanne Angelina.

Vuoi per la maggiore “appetibilità”, vuoi per un desiderio di mantenere la propria privacy il più possibile intatta, gli pseudonimi, nel tempo, si sono moltiplicati in una misura tale da rendere necessaria la previsione di una tutela specifica per essi. Ad affrontare l’ardua impresa si sono cimentati non soltanto il codice civile, ma anche la ben nota legge del 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. Legge sul diritto d’autore).

L’art 9 del codice civile [1], da una parte, prevede la tutelabilità dello pseudonimo utilizzato da un qualunque soggetto purché, alla luce dell’utilizzo che se ne fa, esso sia conosciuto ed acquisisca un’importanza pari a quella del nome, nonché vada ad assolvere la funzione di identificazione nell’ambito della società in cui il soggetto che va ad utilizzarlo vive. È, quindi, necessario che lo pseudonimo abbia acquisito la rilevanza del nome perché possa essere ricompreso nell’ambito della tutela garantita al diritto al nome dall’art. 7 del codice civile [2], in base al quale “La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo risarcimento danni”. In riferimento al dispositivo di tale articolo è bene fare alcune precisazioni:

1) si ha contestazione quando viene impedito ad un soggetto l’uso del nome che gli spetta;
2) si parla di uso indebito del nome quando si verifica un’appropriazione o utilizzazione abusiva di un nome                                       appartenente ad altri;

Inoltre, si rammenta che le azioni previste a tutela del diritto al nome sono due:

  1. a) l’azione di reclamo, volta a tutelare il diritto della persona ad usare il proprio nome dalla condotta posta in essere da un terzo che ne impedisca l’uso;
    b) l’azione di usurpazione, esperibile nel caso in cui si verifichi un indebito uso del nome, anche potenziale;

All’interno della legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633, è riscontrabile, d’altra parte, un vero e proprio combinato di articoli a tutela dello pseudonimo. Anzitutto, all’art. 8 della detta legge è stabilito che “È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale […]” [3] e l’indicazione richiesta, in base a quanto disposto dal secondo comma dello stesso articolo, può essere tanto un nome quanto uno pseudonimo o una sigla, purché sia “notoriamente conosciuto come equivalente al nome vero”.

Si prosegue, poi, con il primo comma dell’art. 21 della detta legge, in base al quale “L’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore” [4] ove, ricordiamo, con “qualità di autore” si intende il titolare “primo” dei diritti patrimoniali e morali garantiti dalla disciplina del diritto d’autore e relativi all’opera dell’ingegno dallo tesso realizzata.

È, quindi, chiaro oramai che lo pseudonimo, in determinate circostanze, valga come nome. Resta, tuttavia, una differenza fondamentale tra un nome ed uno pseudonimo, ambedue diritti personali e, di conseguenza, non trasmissibili, ovvero il fatto che il diritto al nome, irrinunciabile ed indisponibile, sorge con la nascita in capo ad un soggetto che non ha voce in capitolo al momento della scelta dello stesso, avendo un neonato la sola capacità giuridica (ovvero la capacità di essere titolare di diritti e doveri [5]), e che lo acquisisce, quindi, tramite attribuzione. Allo pseudonimo, d’altro canto, l’autore potrà rinunciare sia definitivamente che temporaneamente in qualunque momento egli voglia.

Particolare è, in riferimento a ciò, il caso dei c.d. ghost writers. Questi sono, per dirla in maniera semplice, scrittori per conto terzi (noto esempio di scrittore che lavorò molto come ghost writer è quello di Howard Lovecraft).

Nei fatti: essi realizzano un’opera (come, ad esempio, un libro) divenendone, di conseguenza, autori, non designandosi, però, come tali in quanto l’opera verrà pubblicata, per l’effetto del c.d. accordo di ghost writer, con il nome del soggetto che ha commissionato la realizzazione dell’opera.

Per inciso, non è che l’autore rinunci anche al suo diritto di essere riconosciuto quale autore dell’opera, cosa non fattibile, in ogni caso, dato che trattasi di un diritto personale non trasferibile ai sensi del dispositivo dell’art. 9 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d’autore [6]. Ciò posto, si ribadisce che: “essendo titolare del copyright, il committente è l’unico proprietario dei diritti d’autore. Suoi, pertanto, sono gli eventuali guadagni derivanti dalla pubblicazione dell’opera, dalla vendita della sceneggiatura e da quant’altro connesso alla paternità del lavoro. Lo scrittore ombra non ha nulla a pretendere, come da specifica clausola contrattuale”[7].

Tornando al nostro discorso, è ora il momento di vedere come, effettivamente, avvenga il riconoscimento ufficiale di uno pseudonimo. Cominciamo con il dire che l’uso dello stesso deve essere riconosciuto dalla SIAE, su istanza di parte; tale riconoscimento è subordinato ad una condizione fondamentale, ovvero che non risultino registrati altri nomi, pseudonimi o nomi d’arte che siano simili o, addirittura, uguali a quelli richiesti. Fondamentale, quindi, è che vi sia il requisito della novità.

È questa la ragione per cui è meglio che nel modulo di richiesta vengano presentati più pseudonimi, ovviamente in ordine di preferenza [8].

Inoltre, è necessario che il richiedente sia associato alla SIAE e che, presso gli uffici della stessa, venga depositata copia della ricevuta dei versamenti effettuati. È importante ricordare, poi che, una volta ottenuto il riconoscimento dello pseudonimo, questo non potrà essere sostituito né modificato se non dopo quattro anni.

Infine, ogni qual volta si vorrà registrare una nuova opera, occorrerà indicare espressamente se si intende registrarla con lo pseudonimo o con il nome anagrafico.

Possono, in definitiva, essere tranquillizzare i futuri artisti di domani: se pensate che il vostro nome “non venda” o che non rispecchi le vostre creazioni, siete liberi di avvalervi dello pseudonimo.

[1] articolo 9 del codice civile, disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art9.html;

[2] articolo 7 del codice civile, disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art7.html;

[3] art. 8 legge del 22 aprile 1941, n. 633, disponibile qui: https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-i/capo-ii/art8.html;

[4] art.21 legge del 22 aprile 1941, n. 633, disponibile qui: https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-i/capo-iii/sezione-ii/art21.html?q=21+ldiraut&area=codici;

[5] cit. articolo 6, I comma, codice civile: “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito”, disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art6.html?q=6+cc&area=codici;

[6] art. 9 della legge del 22 aprile 1941, n. 633, disponibile qui: https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-i/capo-ii/art9.html?q=9+ldiraut&area=codici;

[7] cit. articolo di Claudia Roggero: “Aranzulla, diritto d’autore e Ghost Writer on line”, 11 luglio 2017, disponibile qui: https://www.dandi.media/2017/07/aranzulla-diritto-dautore-e-ghost-writer/.

[8] Cfr. Emanuela T. Russo, “Pseudonimo e nome d’arte”, 10 dicembre 2015, Note Legali https://www.notelegali.it/approfondimento/pseudonimo_nome_d_arte/

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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