La tutela offerta dal copyright all’ingegneria
L’art. 99, titolo II, capo VII della Legge sul diritto d’autore (L.d.A. o anche legge sul copyright) n. 633 del 22 aprile 1941, prevede per l’autore di progetti di lavori di ingegneria, “o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, [..] oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso” [1].
Dalla lettera dell’articolo succitato, pertanto, emerge chiaramente che, nonostante l’alto livello di tecnicismo che lo caratterizza, anche il “mondo” dell’ingegneria riceve la sua parte di tutela dal diritto della proprietà intellettuale.
Oggetto della tutela non sono, infatti, elementi coperti da marchi o brevetti e, pertanto, beneficiari della protezione offerta dal diritto della proprietà industriale ma, invece, i progetti, ovvero quelle costruzioni mentali frutto di un’elaborazione di conoscenze tecnico-scientifiche che si presentano come totalmente originali e nuove. D’altro canto, in assenza di uno specifico riferimento ad un determinato prodotto o invenzione industriale, tali progetti non potrebbero accedere alla tutela del brevetto per invenzione [2] né del modello di utilità [3].
Affinché il diritto d’autore possa trovare applicazione, si rammenta, è noto come i requisiti della novità, creatività ed originalità dell’opera siano indispensabili. Sul tema, è opportuno ribadire, in via generale, il senso proprio di tali concetti, tanto importanti per tale branca del diritto.
Anzitutto, con novità dell’opera ci si riferisce al fatto che l’opera, rispetto allo stato dell’arte di quel determinato settore, costituisce un elemento nuovo, ovvero mai riscontrato nell’ambito dello stesso. I requisiti di creatività ed originalità, d’altro canto, attengono all’espressione esteriore dell’opera, non al suo contenuto e, pertanto, vanno ricercati nel modo in cui lo stesso o, comunque, l’argomento sono trattati nella forma della loro esposizione.
La creatività attiene all’espressione personale dell’idea da parte dell’autore dell’opera, quindi, perché possa ritenersi sussistente, è necessario che dalla forma esterna della stessa sia rinvenibile “un’impronta indistinguibile” di quest’ultimo.
In merito all’originalità, occorre sottolineare da subito che non ve ne è un’espressa previsione quale requisito per l’accesso alla tutela autoriale. Costituisce, tuttavia, opinione diffusa che essa sia richiesta implicitamente al fine di tutelare, principalmente, la prima opera realizzata, in modo da non allargare l’ambito di operatività della tutela ad opere create da autori diversi ma frutto di uno sfruttamento parassitario dell’originale altrui.
Ovviamente, il riconoscimento della godibilità, da parte di tale opera, della protezione autoriale fa sì che, in capo all’autore della stessa, sussistano non solo i diritti morali, ovvero e soprattutto il riconoscimento della paternità dell’opera ma, anche, i più “prosaici” diritti di utilizzazione economica (i c.d. diritti patrimoniali), con l’annessa garanzia di tutela nel caso in cui la propria creazione venga utilizzata a scopo di lucro da altri senza suo previo consenso. Caso emblematico di tale eventualità è costituito, senza dubbio, dalla violazione del diritto di riproduzione dell’opera, ovvero il diritto esclusivo, sussistente in capo all’autore, avente ad “oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione” [4].
Tornando nel merito dell’argomento in esame, occorre precisare che con l’espressione “progetti di ingegneria” si intendono l’insieme delle indicazioni di carattere tecnico, dei disegni e dei calcoli necessari per la realizzazione di determinate opere che sono normalmente di competenza degli ingegneri, specie la costruzione o ricostruzione di edifici o impianti.
L’art. 99 L.d.A. succitato, poi, nomina anche i c.d. “lavori analoghi”, riferendosi quindi, come osservato in dottrina, al “campo delle arti analoghe (similari) a quelle dell’ingegneria, che è un campo assai vasto dato lo sviluppo in rapporto alle varie esigenze dell’industria, dell’elettricità, dell’agricoltura, dell’edilizia, delle costruzioni meccaniche (progetti di macchine, d, motore, di velivolo, di vettura, di turbina ecc.)” [5].
Per tali creazioni, tra i succitati requisiti per accedere alla tutela autoriale, fondamentale rilevanza presenta l’originalità della soluzione tecnica adottata, che deve consistere nell’applicazione di nuovi principi e di nuove regole tecniche, oppure nell’innovativa applicazione di principi e regole preesistenti con il raggiungimento di risultati non ottenuti prima. In giurisprudenza si è più precisato, negli anni, che, per perché sia riconoscibile tale tutela ad opere di tal genere è sufficiente che vadano a realizzare un progresso e un miglioramento, anche modesto, nella tecnica conosciuta del settore di riferimento [6]. Parte della dottrina, ulteriormente, ha ritenuto essere soluzione originale un ritrovato tecnico che consenta di superare, nella realizzazione dell’opera oggetto del progetto, difficoltà di attuazione mediante procedimenti o accorgimenti di nuova elaborazione [7].
Sul punto, occorre precisare che, ai sensi della norma in oggetto, per tale determinata categoria di opere i requisiti della creatività e dell’originalità, entrambi generalmente riferiti alla forma con cui l’opera viene esteriorizzata dall’autore, sono invece tra loro distinti, andando a riferirsi il primo alla forma ed il secondo al contenuto dell’opera.
Sempre dalla lettera dell’art. 99 della Legge sul diritto d’autore (L.d.A.) n. 633 del 22 aprile 1941, in combinato con l’art. 2578 c.c. [8] [9], si evince che la tutela offerta ai progetti di lavori di ingegneria ed alle opere ad essi analoghe non è “piena” ma, al contrario, vengono specificamente riconosciuti solo due diritti connessi e di carattere esclusivo: il diritto di riproduzione dei piani e dei disegni (c.d. riproduzione omogenea) e, in presenza delle adeguate formalità, il diritto all’equo compenso per la realizzazione del progetto (c.d. esecuzione eterogenea).
Il primo dei due riguarda la riproduzione grafica e rappresentativa del progetto e si acquista per il solo fatto della creazione; il secondo, invece, spetta all’autore del progetto per l’esecuzione di quest’ultimo costruttiva in forma tridimensionale ed è esercitabile nei confronti di coloro che vanno a realizzare lo stesso a scopo di lucro ma senza il previo consenso dell’autore.
Per l’azionabilità di tale diritto è necessario, precisa il legislatore, che siano rispettate determinate formalità, ovvero:
- L’inserimento di una dichiarazione di riserva sul piano o disegno;
- Il deposito del piano o disegno presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) secondo le disposizioni regolamentari.
Palese è, pertanto, che l’art. 99 L.d.A. non prevede in alcun modo, in capo all’autore, un diritto esclusivo alla concreta realizzazione dell’opera descritta all’interno del progetto (sostanzialmente una libera utilizzazione dello stesso) ma fa salvo solamente un diritto al pagamento di un equo compenso da parte di chi realizzi l’opera senza il consenso dell’autore del progetto e a scopo di lucro [10].
In maniera estremamente sintetica, quello che l’art. 99 L.d.A. riconosce in capo al progettista è il diritto esclusivo alla riproduzione dell’aspetto formale del progetto, escludendo qualunque altro tipo di utilizzazione. Pertanto, l’eventuale consenso dato dall’autore alla realizzazione dello stesso non potrà contenere una clausola di esclusività, ciò alla luce del fatto che qualunque terzo potrebbe sempre dare esecuzione al progetto mentre l’autore di questo, al massimo, potrà pretendere il famoso equo compenso.
“Ratio” di fondo di tale scelta del legislatore, secondo autorevole dottrina [11], sarebbe la volontà dello stesso di impedire che fossero frapposti ostacoli alla diffusione ed utilizzazione di soluzioni nuove a problemi tecnici, in modo così da agevolare il processo tecnico.
In merito all’equo compenso, infine, si segnala come la norma, pur non contenendo indicazioni sulle modalità in cui esso debba essere determinato, all’ultimo comma stabilisce che esso ha una durata di vent’anni dal giorno del deposito. Nessuna indicazione, invece, in merito alle modalità di computo dello stesso, pertanto appare ragionevole dedurre che ci si dovrà basare sulle normali valutazioni di mercato, unitamente all’apporto dato dall’uso del progetto alla produzione dei beni o servizi relativi, oltre che al c.d. prezzo del consenso (ovvero il prezzo che l’autore del progetto avrebbe applicato qualora avesse dato al terzo il proprio consenso [12]).
[1] Art. 99 Legge sul diritto d’autore (L.d.A.) n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/23/legge-n-633-1941-titolo-ii#titolo2;
[2] Artt. 45 e 67 codice della proprietà industriale, disponibili qui: https://www.altalex.com/documents/news/2013/04/26/esistenza-ambito-ed-esercizio-dei-diritti-di-proprieta-industriale#capo2;
[3] Art. 82 codice della proprietà industriale, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/news/2013/04/26/esistenza-ambito-ed-esercizio-dei-diritti-di-proprieta-industriale#capo2;
[4] Art. 13 Legge sul diritto d’autore (L.d.A.) n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore#titolo1;
[5] Cit. da M. Fabiani, “Rivista trimestrale della S.I.A.E.”, ottobre-dicembre 2007, pagg. 560-566, disponibile qui: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_rom_09/wipo_smes_rom_09_k_theme05_2.pdf;
[6] Cfr. sentenza Suprema Corte di Cassazione del 13/02/1987, n. 1558, disponibile qui: https://www.legislazionetecnica.it/46205/normativa-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/sentc-cass-13-02-1987-n-1558;
[7] Cfr. RUSSO, “Sulla tutela dei progetti di ingegneria e sul diritto al compenso del progettista”, 1988, pag. 1293 ss.
[8] Art. 99 Legge sul diritto d’autore (L.d.A.) n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/23/legge-n-633-1941-titolo-ii#titolo2;
[9] Art. 2578 c.c., disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ix/art2578.html;
[10] Cfr. AMMENDOLA, 1976, citato in P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, 2019, p. 2096;
[11] Cfr. CATAUDELLA, 1982, citato in P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, 2019, p. 2096;
[12] Cfr. sul punto art. 125 codice della proprietà intellettuale, disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-della-proprieta-industriale/capo-iii/sezione-i/art125.html;
[13] Cfr. sul punto art. 158 Legge sul diritto d’autore (L.d.A.) n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/23/disposizioni-comuni#titolo3;
Dott.ssa Valentina Ertola
Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico (“L’Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità”). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l’università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l’esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l’area “IP & IT”.