giovedì, Aprile 25, 2024
Criminal & Compliance

La tutela penale delle confessioni religiose

ecclesiastico

La particolarità dei soggetti appartenenti ad una confessione religiosa (in qualità di fedeli o in qualità di ecclesiastici)  è quella di essere sottoposti sia coattivamente all’ordinamento statale, sia volontariamente all’ordinamento confessionale.  Pertanto, sono varie le ipotesi criminose presenti nel codice penale che si possono configurare a dimostrazione del fatto che l’appartenenza ad una confessione religiosa non è mai irrilevante per lo Stato.[1]

Quali sono le norme del codice penale che riguardano i reati commessi da e contro ecclesiastici?

  1. L’art. 61 n.9 c.p. considera come circostanza aggravante di un reato comune “l’aver commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei dover inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto”;
  2. L’art. 61 n. 10 c.p., invece, prevede come circostanza aggravante l’aver commesso il fatto contro un ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato “nell’atto o per l’adempimento delle funzioni o del servizio”;
  3. L’art. 403 c.p. prevede l’ipotesi del reato di vilipendio ad una confessione religiosa mediante vilipendio di un ministro di culto;
  4. L’art, 405 c.p. prevede il turbamento di funzioni, cerimonie o pratiche religiose presiedute da un ministro di culto;
  5. Il titolo “Dei delitti contro la pietà dei defunti” del libro II, titolo IV, Capo II del codice penale, invece, punisce i reati di violazione del sepolcro (art. 407), di vilipendio delle tombe o delle cose destinate al culto dei defunti (art. 408), di turbamento di un funerale o di servizio funebre (art. 409) ed infine di distruzione, soppressione o sottrazione di un cadavere o una parte di esso, oppure di sottrazione o dispersione delle ceneri (art. 411).
  6. L’art. 498 c.p., tutela la pubblica fede, sanzionando chiunque “indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico”;[2]
  7. Infine, è vietato l’uso dell’abito ecclesiastico del sacerdote che sia stato ridotto allo stato laicale ed è considerato come abusivo l’uso dell’abito ecclesiastico da parte di chiunque non abbia ricevuto l’ordinazione sacerdotale (anche se l’art. 29 lett. i) del Concordato del 1929 non è più in vigore).[3]

Il “ministro di culto”, a differenza del fedele è un soggetto che riveste un ruolo strumentale all’interno di una confessione religiosa, svolgendo attività di esercizio pubblico del culto e di governo spirituale di esso e i ministri di culto, secondo l’ordinamento giuridico italiano, malgrado la funzione “spirituale” svolta, non sono esclusi dalla responsabilità penale per la commissione di reati. Però, ci sono alcune norme che, soprattutto in sede processuale, flettono a loro favore, testimoniando una sorta di “protezione penale”[4]. Dunque:

  • Si dispone la segretezza dell’iscrizione del nome della persona a cui il reato è stato attribuito nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.c.p.), anche se tale disciplina è spesso derogata qualora, durante le indagini preliminari, sia necessario compiere sequestri o altri atti suscettibili di divenire di pubblico dominio;
  • Vige il principio di riservatezza, riguardante le conoscenze che il ministro di culto possa acquisire durante lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. In particolare: l’art. 622 c.p. prevede una sorta di “obbligo al silenzio” e punisce chi riveli segreti senza giusta causa per proprio o altrui profitto; l’art. 200 c.p.p., prevede, invece, che “non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
    a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;”.
  • Anche l’art 194 c.p.p. titolato “oggetto e limiti della testimonianza” si applica ai ministri di culto. Esso sancisce che “il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell’imputato, salvo che si tratti di casi specifici idonei a definirne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale”, e il testimone “non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali”.

È doveroso specificare, però, che in relazione a quest’ultima ipotesi ci sono casi pratici in cui i sacerdoti sono sospinti nell’esprimere opinioni sulla moralità degli imputati, in deroga all’art. 194 c.p., soprattutto nei processi di mafia. Lo stesso vale per la manifestazione di apprezzamenti personali in giudizio, vietati dall’ordinamento, ma molto spesso disattesi.

Un caso molto noto è stato quello che si è svolto all’interno del processo “All inside”, che si è appena concluso con la pronuncia della Cassazione, con condanne fino a 28 anni di reclusione per gli ‘ndranghetisti della cosca calabrese Pesce, in cui Don Memè Ascone, parroco di Rosarno chiamato a testimoniare proprio sui reati commessi dai presunti Boss della cosca, affermava “F. Pesce è un mio amico, D. Varrà è un gran gentiluomo e F. Rao è una brava persona”. Ed ancora asseriva che “In questo processo ci sono persone detenute ingiustamente”, malgrado lo stesso Giudice lo invitasse a contenere le proprie affermazioni, prescindendo da sentimenti personali.

 

[1] TEDESCHI M., Manuale di diritto ecclesiastico, Torino, Giappichelli 2004, 149.

[2] TARTAGLIA E., Compendio di diritto ecclesiastico, Maggioli, 2012.

[3] TARTAGLIA E., op. cit.

[4] Tratto da www.sicurezzaegiustizia.com.

Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

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