venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

La tutela penale delle donne

Il ruolo delle donne, nella storia romana come in quella greca pare basato sulla funzione di riprodurre cittadini, se libere, e di fungere da forza-lavoro servile, se schiave. Le donne erano prive di istruzione ed escluse dal mondo maschile, così come dai lavori più prestigiosi in quanto ritenute inadeguate, inferiori.

La paideia greca riproduceva una misoginia che escludeva il sesso femminile non soltanto dalla partecipazione alla vita sociale e politica, ma anche dal mondo della religione e dell’amore più alto. Con l’adempimento della sua funzione biologica la donna aveva realizzato la sua unica forma di partecipazione alla vita della polis.

A Roma invece la condizione femminile cambia, piuttosto che assolvere solo al suo ruolo naturale di procreatrice, le viene data anche la delega di educare i figli per farne dei cittadini, il che le attribuisce una dignità che mai le era stata riconosciuta prima di allora[1].Il percorso della donna e la sua piena affermazione nella società è stato tortuoso soprattutto per ciò che riguarda la tutela per essa prevista dall’ordinamento.

E’ da ormai sì lungo tempo che è iniziato il lungo cammino del legislatore verso una vera e propria tutela delle donne all’interno dell’ordinamento italiano ed in particolar modo nella disciplina penalistica.

L’intervento del legislatore si è articolato in due distinte azioni: la prima è stata certamente quella di rimuovere irragionevoli disparità di trattamento fornendo al contempo anche nuovi strumenti sanzionatori più adeguati alle nuove forme di criminalità nei confronti del genere femminile. L’altra azione invece, è stata prettamente simbolica volta a trasformare quelle che prima erano figure circostanziali di reato, in autonome fattispecie.

Il primo passo verso una maggiore sensibilizzazione ai diritti ed alla tutela della donna si è di certo avuto con l’introduzione della legge Merlin (l. 20 febbraio 1958, n. 75) con la quale il legislatore ha incriminato tutte le condotte dello sfruttamento della prostituzione che potessero rivelarsi lesive della condizione femminile. Con la legge Merlin infatti, vengono chiuse le case di prostituzione e ne viene vietato l’esercizio.

Fino al 1958 in realtà erano rilevanti penalmente e quindi sanzionabili i soli comportamenti di costrizione, induzione, favoreggiamento della prostituzione caratterizzate sotto il profilo soggettivo dal dolo di servire l’altrui libidine. Ciò precisato, vi è da rimarcare che anche dopo l’ultimo intervento normativo del 1958 la prostituzione rimane attività lecita, ed in quanto tale si rende chi ne profitta e chi la esercita non punibile. Il novum normativo, ha fatto sì che il baricentro della tutela si spostasse dalla morale pubblica ed il buon costume alla libertà ed alla dignità della donna.

Secondo quanto previsto dalla Legge Merlin la persona che si prostituisce in realtà è una vittima, per cui lo Stato deve tutelarla abolendo il fenomeno della prostituzione e criminalizzando tutte le condotte verso questa convergenti sia sul piano materiale – la promozione o l’agevolazione – ma anche sul piano morale in termini di induzione.

Nel 1981, come anticipato, ci fu il cosiddetto momento abrogativo a seguito di una donna di diciassette anni, Franca Viola, che non volle sposare il suo stupratore facendolo condannare. Tale intervento ha riguardato sia l’art. 544 c.p. sia l’art. 587 c.p.; la ratio di tale intervento risiede nella volontà di evitare irragionevoli compressioni dei diritti fondamentali delle donne.

L’art. 544 c.p. prevedeva una causa estintiva speciale del reato o meglio estremamente particolare, in virtù di tale norme si permetteva al reo di “riparare” le condotte offensive poste in essere nei confronti della donna, convolando a nozze con quest’ultima. Tale causa estintiva del reato, era estendibile ai concorrenti in forza del disposto dell’art. 119 co. 2 c.p. ed aveva persino la forza di travolgere il giudicato.

La secondo norma abolita è l’art. 587 c.p. “l’omicidio per causa d’onore” il quale sembrava una sorta di permesso all’omicidio. Con tale fattispecie si prevedeva una pena dagli anni 3 ai 7 di reclusione a carico di quel soggetto che, avendo scoperto l’illegittima relazione carnale del suo coniuge, della figlia o della sorella, agisse per salvare il suo onore uccidendole.

Dopo la legge Merlin, in realtà moltissimi sono stati gli interventi legislativi in favore delle donne; nel 1996 fu promulgata una riforma che dava una nuova collocazione codicistica ai delitti contro la libertà sessuale rendendo autonomamente rilevante la violenza sessuale di gruppo, la quale dismetteva la sua valenza meramente circostanziale.

Nel 2003, nel Titolo XII della Parte Speciale del codice penale, viene dedicata un’area alla tutela individuale della personalità della donna, la quale è stata poi oggetto di varie modifiche ad opera del legislatore del 2014 e del 2019.

In tale titolo, vengono introdotte nuove fattispecie di reato, come gli artt. 600 e 601 c.p.; tali norme incriminano rispettivamente chi esercita su altri individui poteri corrispondenti al diritto di proprietà attraverso precise modalità di condotta tutte limitative o ablative della volontà della vittima o profittative delle sue condizioni; e la tratta di donne destinate al mercato di prostituzione illegale.

L’obiettivo di tutela delle donne negli anni è sempre stata una costante.

Nel 2006 infatti il legislatore ha introdotto all’art. 583-bis c.p. il delitto di mutilazioni genitali femminili; tale norma però, per il forte grado di tutela verso le donne, ha suscitato in giurisprudenza alcune perplessità: in primis perché tale tutela solo per il genere femminile potrebbe essere sintomatica di una discriminazione per altre situazioni omologhe ma appartenenti al sesso opposto ed in secondo luogo perché sembrerebbe a latere presentare una valutazione negativa del fattore culturale e del mancato adeguamento dell’immigrato alla cultura dell’accoglienza.

Sulla scia dell’art. 593-bis c.p. può essere collocato l’art. 612-bis c.p. che il legislatore introduce con la riforma del 2009 al fine di tutelare tutte quelle donne vittima di stalking.

La legge 161 del 2017 introduce tale fattispecie tra quelle per le quali è prevista l’adozione di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Quello che il legislatore ha a cuore è la libertà individuale delle persone e della donna in particolar modo, che molto spesso si trova a dover fronteggiare condotte persecutorie reiterate che producono disagio e timore.

Una delle espressioni più significative della tutela delle donne è certamente data dalla riforma del c.d. femminicidio dell’anno 2013 la quale, sebbene non vada a colmare i vuoti disciplinari previsti nell’ordinamento penale, riduce per lo meno i deficit di tutela per la donna previsti, introducendo un’aggravante per la violenza assistita all’art. 61 co 1 n. 11 quinquies c.p. così come per la violenza sessuale all’art. 609-ter co 5 ter ed un aumento di pena per il reato di minaccia ex art. 612 c.p..

Il Codice Rosso, la legge 69/2019, è certamente il più recente intervento legislativo in materia di tutela della condizione femminile e non solo. La legge ha come obiettivo quello di fornire una riposta punitiva più severa da parte dell’ordinamento a quei reati di violenza di genere introducendo nuove fattispecie e potenziandone il regime sanzionatorio.

Infatti, dopo i più tristi fatti di cronaca che in questa sede si tralasciano, è stato introdotto l’art. 612-ter c.p. il quale sanziona il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti dopo la loro realizzazione o sottrazione senza il consenso delle persone rappresentate, ed al contempo chi li diffonda al fine di recare nocumento agli interessati. Per le due distinte ipotesi, il legislatore prevede un medesimo trattamento sanzionatorio. Tale fattispecie criminosa rientra nel fenomeno conosciuto come revenge-porn, e descrive la condotta di chi lede la libertà morale nonché quella sessuale o ancor di più l’integrità psico-fisica della vittima.

Altra fattispecie di nuovo conio è l’art. 583-quinquies c.p., pensato ed inserito nel codice penale per la triste proliferazione di episodi delittuosi di tal genere. La norma disciplina il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Tale norma punisce molto severamente, con la reclusione dagli 8 ai 14 anni, colui che compromette i lineamenti del volto della vittima deturpandolo con acidi o altre sostanze corrosive. Il legislatore ha voluto riconoscere un disvalore maggiore a questa fattispecie rispetto alle ulteriori ipotesi di lesioni personali gravissime che, sebbene siano punite con pene piuttosto aspre, appaiono meno pertinenti al modus aggressivo e violento peculiare di tali condotte.

Altra portata innovativa è l’art. 558-bis c.p. il quale prevede la fattispecie di costrizione o induzione al matrimonio; con tale norma si mira a tutelare il diritto di autodeterminazione della donna vietando pratiche culturalmente diffuse di combinazione matrimoniale. Infine il codice Rosso, come anticipato, inasprisce il trattamento sanzionatorio di diverse fattispecie tra cui i maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. in danno o in presenza di minore o di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità; la violenza sessuale punendola con la reclusione da anni 6 a 12 anni e la violenza sessuale di gruppo sanzionata con reclusione dagli 8 ai 14 anni.

Il legislatore ha ancora molti altri aspetti da rivedere per rendere la vita delle donne serena e sicura ma l’operato svolto negli anni è sicuramente indice di un’attenta analisi dei fenomeni criminali crescenti e dell’esigenza di rispondere a tali condotte con delle misure più dure al fine di disincentivarle o quanto meno ridurle.

[1] Eva Cantarella, L’Ambiguo malanno – condizione e immagine della donna nell’antichità greca e romana, Feltrinelli Editore, 2015

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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