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La violenza sessuale di gruppo e la sentenza n. 45589 del 2017

La violenza sessuale di gruppo e la sentenza 45589 /2017
La violenza sessuale di gruppo e la sentenza n. 45589/2017

La legge 66/1996, ha introdotto e meglio disciplinato la violenza sessuale in ogni sua forma. Quello però di cui ci si accinge a trattare è la violenza sessuale di gruppo che è un delitto contro la persona commesso da chiunque partecipi con più persone ad atti di violenza sessuale ed è disciplinato dall’art. 609-octies c.p.

Il reato di violenza di gruppo è maggiormente grave rispetto a quello compiuto individualmente sopratutto perché è maggiore l’offesa subita dalla vittima andando a ledere fortemente i beni protetti dalla legge che nella fattispecie sono: la libertà personale, l’autodeterminazione in riferimento alla libertà sessuale e la dignità dell’offeso.

La norma in esame configura un reato necessariamente plurisoggettivo, in quanto ai fini della sua sussistenza è richiesta una pluralità di agenti che devono materialmente partecipare nell’azione delittuosa. Sono considerati compartecipi non solo coloro che pongono in essere atti sessuali, ma anche quelli che sostengano od incoraggino tale condotta. Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 609-octies c.p. non è necessario che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente invece che la presenza del compartecipe abbia fornito un contributo causale alla commissione del reato

Ciò così configurato sembrerebbe rientrare nella fattispecie di reato plurisoggettivo a concorso necessario, ma la circostanza attenuante introdotta con l’art 609-octies ultimo comma, non permette tale configurazione in maniera automatica, anzi tende a ricondurla all’art. 110 c.p. Nel caso in cui, infatti, il contributo sia stato prestato da un complice non presente nel corso dell’esecuzione del delitto, esso dovrà essere diversamente qualificato come concorso eventuale ex art. 110 c.p. nel reato di cui all’art. 609 octies c.p.., sempre che, tuttavia, il suo apporto abbia una seppur minima influenza ai fini della perpetrazione del reato

Parte della dottrina, riferibile ad Ambrosini, ha tentato di interpretare la circostanza attenuante de qua in maniera tale da renderla compatibile con una ricostruzione in termini di reato plurisoggettivo autonomo. Per tale ragione, è stato ritenuto che la circostanza attenuante prevista dal comma quarto dell’art. 609-octies c.p. sia riferibile, esclusivamente, alle ipotesi di concorso eventuale esterno alla violenza sessuale di gruppo. Altra parte della dottrina, quella di Fiandaca e Masullo, non sono concordi con tale ricostruzione ritenendo difficile e marginale differenziare la posizione di chi agisce come protagonista nel fatto e chi invece agisce marginalmente ad esempio per debolezza, andando a minimizzare di conseguenza il peso della circostanza attenuante applicabile al caso concreto.

La seconda Sezione della Cassazione penale nel settembre 2008 con sentenza 34830 ha statuito infatti che  “Per configurare il reato di violenza sessuale di gruppo non è necessario che tutti i componenti del gruppo compiano o assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti sono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi”.

La pena invece è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter.

Integra il reato di violenza sessuale di gruppo, con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole.

L’accertamento di siffatta modalità di realizzazione del reato, più subdolamente insidiosa rispetto all’accertamento della coartazione della volontà della persona offesa, può prescindere dalla verifica della espressione o meno di un formale consenso alla congiunzione da parte della vittima del reato, atteso che detto consenso, seppure fosse presente, altro non sarebbe che il frutto dell’avvenuto abuso da parte del soggetto agente delle condizioni di inferiorità della parte offesa al momento del fatto.

Nel 2014 la Cassazione aveva punito con la reclusione tre soggetti che avevano intrattenuto in rapporti sessuali una donna, in stato di ebbrezza in quanto configuratosi il presupposto dello stato di inferiorità fisica e psichica provocato dall’assunzione di bevande alcoliche di cui all’art. 609-octies c.p.; ma in quell’occasione la vicenda si poneva in riferimento al fatto che i soggetti avessero contribuito allo stato di infermità procurando ed inducendo la vittima nell’assunzione di tali sostanze, comprovato dal fatto che questi erano usciti a comprare dell’altro alcool una volta terminato quello di cui disponevano in precedenza. In questa occasione la Corte aveva evidenziato che la violenza sessuale di gruppo si configura quale fattispecie espressiva di un maggiore disvalore (che giustifica un più aspro trattamento sanzionatorio), proprio in quanto richiede la contestuale presenza degli aggressori nel luogo e nel momento della consumazione del reato; soltanto in tal modo si realizza la specifica dimensione di lesività ricompresa nell’art. 609-octies c.p., che risulta particolarmente insidiosa proprio in quanto la vittima percepisce di subire l’abuso contestualmente da più persone che al contrario non è elemento essenziale per la configurabilità dell’art. 609-bis per il quale si realizza il concorso nel reato di violenza anche in capo al soggetto che, pur agevolando l’azione criminosa, non risulti fisicamente presente al momento della consumazione della stessa.

Ciò su cui infine, si pone l’attenzione è una recente sentenza della Terza sezione penale della Corte di Cassazione, sentenza 4 ottobre 2017, n. 45589 la quale ha statuito che : “Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica seguente all’assunzione delle dette sostanze”.

La pronuncia è avvenuta a seguito ad un caso di violenza sessuale da parte di tre uomini su una donna, la quale autonomamente aveva assunto sostanze alcooliche e psicotrope che per il giudice di merito non permettevano di applicare l’aggravante dell’art. 609-ter della provocazione dello stato di incapacità fisica e psichica poi incidente sul consenso volontario al rapporto sessuale.

Quello che rileva per gli Eremllini non è chi ha cagionato lo stato di incapacità (ovvero se a fornire alcool e droga fossero stati gli indagati al fine dell’atto sessuale, o se la ragazza lo avesse assunto volontariamente), ma se al momento degli atti sessuali la donna era o no in grado di esprimere il consenso al rapporto con i tre ragazzi, annullando nel caso concreto la decisione del giudice di merito e a lui rimettendo la causa avendo accolto i ricorsi presentati dal Pubblico Ministero sul caso; il PM sottolineava che il Tribunale avesse confuso l’induzione degli indagati a far assumere alla ragazza alcolici e droga, contestata solo come circostanza aggravante, e l’induzione a subire un rapporto sessuale dimenticando che senza aggravante il reato della violenza sarebbe stato comunque configurato.

“Non importa se la vittima fosse incapace per volontà propria o altrui, quello che è  presupposto fondamentale e intangibile per l’applicazione dell’art. 609-octies è la mancanza assoluta del consenso al rapporto sessuale dell’altra parte.”

 

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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