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La voluntary disclosure: cos’è ?

La legge di stabilità 2017, il più importante documento finanziario prodotto dal governo nel corso dell’anno, vedrà al suo interno, tra i molti provvedimenti, il rinnovo della cd. “voluntary disclosure ” o collaborazione volontaria, misura di rientro fiscale introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dalla legge n. 186/2014.

Ma in cosa consiste?

La “voluntary disclosure” è una procedura che permette, a coloro che detengono capitali all’estero ed hanno violato gli obblighi in materia di dichiarazione annuale sui redditi detenuti, di “autodenunciarsi” alle autorità fiscali e di regolarizzare la loro posizione sia in materia di imposte dirette ed indirette che  in riferimento ai contributi previdenziali.

La misura, che da alcuni è stata definita di “pacificazione tributaria”, è stata fortemente caldeggiata negli scorsi anni anche a livello internazionale, in particolare dall’OCSE e, nel 2013, dalla Commissione Greco per studio sull’auto-riciclaggio.

Nella sua declinazione all’italiana, la procedura di collaborazione volontaria consente, a chi vi aderisce, di sanare le violazioni commesse in materia di monitoraggio fiscale e di dichiarare i capitali detenuti all’estero, beneficiando, contestualmente al pagamento dell’intera somma accertata e dovuta (comprensiva degli interessi), di sensibili diminuzioni delle sanzioni applicate per i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio.

L’agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare 27/E  del 16 luglio 2015, che la normativa si applica a :

  • persone fisiche,
  • enti non commerciali,
  • società semplici fiscalmente residenti nel territorio dello stato,
  • trust,
  • soggetti “esterovestiti”,
  • contribuenti che detengono attività all’estero senza esserne formalmente intestatari, che hanno fatto ricorso a soggetti interposti.

La  normativa precisa che la procedura potrà essere avviata solo da coloro che non sono interessati da procedimenti di accertamento tributario e che dovranno essere fornite al Fisco tutte le informazioni relative alle attività ed ai capitali detenuti all’estero, direttamente o per interposta persona   (dovranno essere dichiarati i flussi di in entrata e la loro origine nonché i flussi in uscita e la loro destinazione).

E’ stata prevista anche una “voluntary disclosuredomestica, applicabile, a differenza di quella internazionale, a tutti i contribuenti italiani che abbiano violato gli obblighi tributari in materia di IRPEF e relative addizionali, Iva ed IRAP. Tale istituto sembra essere più conveniente rispetto al classico ravvedimento operoso, in quanto retroagisce per più annualità.

La procedura di collaborazione volontaria si differenzia dallo scudo fiscale, rispetto a cui è stata spesso paragonata, poiché il relativo procedimento è di carattere nominativo. D’altra parte la “voluntary disclosure” non è assimilabile nemmeno ad un condono fiscale, in quanto, a differenza di questo ultimo, le imposte dovute  ed accertate dovranno essere pagate interamente.

La misura fin qui esaminata, così come introdotta dalla l.n. 186/2014, risultava applicabile, previa istanza depositata presso l’UCIFI (ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali), fino al 30 settembre 2015 e solo per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. Ma dati gli esiti estremamente positivi riscontrati ed il rientro in Italia di circa 60 miliardi di euro, il governo ha deciso di rinnovare la possibilità di aderire alla procedura, inserendo, con caratteristiche sostanzialmente immutate rispetto alla primigenia versione, una “voluntary disclosure bis” nella legge di stabilità del 2017, che permetterà l’autodenuncia dei capitali e delle attività detenute e non dichiarate anche per gli anni 2015 e 2016.

Anche nell’ambito dei rapporti dell’Italia con il Vaticano la “voluntary disclosure” ha trovato il suo spazio: il 28 giugno scorso, il Senato ha approvato la legge di esecuzione e ratifica della Convenzione in materia fiscale tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede, che prevede, al suo interno (art.2 della Convenzione), una specifica procedura di collaborazione volontaria destinata agli ordini religiosi ed al personale vaticano. Per le annualità pregresse (dal 2010 al 2015) è stata quindi disposta una procedura per la regolarizzazione della posizioni fiscali che ricalca sostanzialmente quanto disposto dalla l.n. 186/2014, con importanti benefici sanzionatori ed esimenti penali. La relativa disciplina applicativa è stata delineata dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n.171521 del 18 ottobre 2016.

Rossana Grauso

Studentessa della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli "Federico II" e tesista in diritto finanziario, è socia di Elsa Napoli. Appassionata di tributaristica e diritto del lavoro, prende parte al progetto "Ius in Itinere" a giugno 2016, divenendone nel gennaio 2017 responsabile dell'area di diritto tributario e diritto del lavoro. Dall'ottobre 2017 è collaboratore editoriale per AITRA - Associazione Italiana Trasparenza ed Anticorruzione. Nel futuro, un master in fiscalità d'impresa e contrattualistica internazionale. Email: rossana.grauso@iusinitinere.it

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