martedì, Aprile 16, 2024
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L’abbandono del tetto coniugale

Tendenzialmente, a seguito di litigi molto spesso anche abbastanza accesi, i coniugi, preferiscono la soluzione più semplice: l’abbandono del tetto coniugale.

Ma quanto è conveniente questa scelta?

Ai sensi dell’articolo 143 c.c., con il matrimonio si acquistano diritti e doveri tra cui l’obbligo reciproco all’assistenza materiale e spirituale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Il venir meno a quest’obbligo integra di per se una conseguenza giuridica in capo al soggetto che si è allontanato senza il consenso dell’altro coniuge. In tal caso, infatti, l’allontanamento da casa rappresenta in sé e per sé una violazione dell’ obbligo di coabitazione scaturente dal matrimonio e di conseguenza può essere causa di addebito della separazione (ossia di attribuzione della responsabilità della separazione a carico di chi si è allontanato); ciò in quanto esso porta all’impossibilità della convivenza.

Però subire l’addebito della separazione, può non essere vantaggioso nel caso in cui sia la donna ad essersi allontanata. Infatti ci saranno inevitabili conseguenze, come la perdita di diritti ereditari o la perdita del diritto al mantenimento per poter continuare a condurre la propria vita con un tenore analogo a quello svolto durante la vita matrimoniale. Ma non solo: si rischia altresì di perdere l’assegnazione della casa familiare.

Questa situazione, dunque, non è agevole soprattutto per il coniuge economicamente più debole.

È possibile allora escludere l’addebito della separazione in caso di allontanamento dal tetto coniugale?

Immaginiamo gli odierni casi di cronaca, molte mogli lasciano la propria abitazione per evitare di dover subire ulteriori abusi o maltrattamenti dai propri mariti. In realtà nulla esclude che potrebbe verificarsi il contrario! (Ma i mariti subiscono più maltrattamenti psichici che fisici).

Detto questo è possibile provare in giudizio che tale abbandono rappresenta la conseguenza della condotta dell’altro coniuge o sia intervenuto quando la convivenza era già divenuta intollerabile. Sarà allora necessario fondare l’abbandono su giusta causa per evitare l’addebito della separazione.

C’è poi un altro aspetto da analizzare dell’abbandono del tetto coniugale, che ricade nell’ambito penale. Ai sensi dell’art. 570 del c.p. “ chiunque, abbandonando il domicilio domestico, […] si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1032.

La Corte di Cassazione, ha voluto però fare chiarezza in merito. Infatti il semplice abbandono della dimora familiare, non costituisce di per se reato, è necessario un qualcosa in più: la sentenza n. 12310 del 02 aprile 2012, ha infatti stabilito che la fattispecie di reato, si perfeziona solo se e quando “il contegno del soggetto agente si traduca in un’effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge abbandonato”. Inoltre aggiunge che” alla luce della normativa regolante i rapporti di famiglia e della stessa evoluzione del costume sociale e relazionale, la qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione modificabile per la volontà, anche di uno solo, di rompere o sospendere il vincolo matrimoniale. Volontà la cui autonoma manifestazione, può essere idonea a interrompere senza colpa e senza effetti penalmente obblighi alcuni degli obblighi previsti dal matrimonio, tra i quali quello della coabitazione”.

Anna Formicola

Anna Formicola, iscritta all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, ha iniziato il suo corso di studi già con una matura passione per l'ambito civilistico. La sua penna è semplice, ma diretta. Arrivare al dunque e rendere l'argomento accessibile a tutti i lettori, è il suo obiettivo principale. Masticare il diritto non è una cosa facile, ma grazie all'ausilio di casi concreti e vicini alla relatà quotidiana, i suoi articoli saranno piacevoli da leggere e accresceranno di certo le vostre conoscenze.

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