mercoledì, Aprile 24, 2024
Criminal & Compliance

Il labile confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente, ancora una volta al vaglio delle Sezioni Unite

Ampiamente controversa ed oggi spesso di difficile comprensione da parte dei giuristi è la definizione di dolo eventuale e colpa cosciente, due fattispecie normative dai contorni imprecisati, che non sono state ancora codificate. Inoltre, sebbene apparentemente simili, il loro rapporto risulta soggetto a continue riformulazioni giurisprudenziali.

Dottrina e giurisprudenza per anni hanno cercato di dare un’interpretazione normativa a queste due tipologie di reato ed è stato lungo il percorso che ha preceduto l’ultima recente definizione depositata nella sent. N.45997 del 2 novembre 2016, dalla Sez. V Penale della Corte di Cassazione.

Volendo procedere ad un’analisi dell’excursus normativo che le ha riguardate, notoriamente emblematiche sono le sentenze legate al caso Thyssen Krupp, una famosa e controversa vicenda che ha ridisegnato i caratteri del dolo eventuale e della colpa cosciente e che rappresenta un punto di partenza, ma anche di arrivo nella risoluzione della questione in esame.

L’antefatto riguardava un disastroso evento verificatosi nell’acciaieria Thyssenkrupp s.p.a. a Torino nel 2007, in cui sette operai persero la vita in seguito ad una flash fire, ossia una nuvola di fuoco che li investì. L’imputato, in quanto amministratore delegato della società, era stato condannato in primo grado ex art. 589 c.1, 2, 3 e ex art. 61 n.3 c.p. a titolo di dolo eventuale, muovendo dal fatto che si fosse rappresentato concretamente la possibilità del verificarsi di un incidente mortale e che egli avesse accettato tale rischio, avendo infatti posticipato gli investimenti di manutenzione antincendio e di pulizia delle linee, con conseguenti perdite di olio facilmente infiammabile. Poi, in secondo grado l’esito del procedimento fu rovesciato, quando la Corte D’Assise D’Appello di Torino condannò l’amministratore delegato e gli altri dirigenti imputati per una responsabilità a titolo di colpa cosciente, in quanto essi non avrebbero agito “accettando il rischio del verificarsi dell’evento”, bensì “nella convinzione che gli eventi sarebbero stati comunque evitati” facendo leva su una commisurazione dei costi e dei rischi e sulla speranza nella non verificazione dell’evento. Emergeva così il discrimine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente.

Riassumendo, fu stabilito con minuzia e puntualità che: nella responsabilità a titolo di dolo eventuale, occorre che la realizzazione del fatto sia stata accettata psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche nella certezza che il fatto si sarebbe verificato, facendo perno sul presupposto dell’accettazione del rischio; la colpa cosciente invece, sussiste qualora l’agente, pur avendo previsto la possibilità del verificarsi dell’evento, abbia agito con la convinzione che l’evento stesso non si sarebbe prodotto, omettendo quindi le dovute cautele. Inoltre, sarà il giudice, caso per caso, a dover effettuare con approccio critico una penetrante indagine in ordine non solo alla possibilità di verificarsi del fatto ed alla ‘previsione’ di esso, fondamento comune di entrambe le fattispecie, ma anche in ordine alla ‘percezione soggettiva’ del rischio ed alla sua tacita accettazione, da ricercare in specifici “indicatori” o da dedurre per facta concludentia.

Nell’anno 2014, la questione fu rimessa alle Sezioni Unite che con la Sent. N. 38343 del 2014 si espressero enunciando  il principio di diritto in adesione alla precedente pronuncia sulle caratteristiche delle fattispecie, seppur sottolineando l’esigenza di distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente sulla base di un quid pluris presente solo nel dolo: la voluntas di agire in una determinata direzione, in modo finalistico e organizzato, in un processo intellettuale che elaboratosi, sviluppatosi e concluso, sfoci nella consapevole decisione di determinare la condotta antigiuridica.

Consolidatosi l’orientamento giurisprudenziale appena riportato grazie alla famosa vicenda, successivamente la Corte di Cassazione Sez. V Penale si è espressa con la Sentenza del 2 novembre 2016, n.45997 sulla collocazione dei limiti tra i due istituti in relazione ad un nuovo attuale caso. Il fatto cambia, trattandosi di un impatto tra veicoli in cui a causa di un ubriaco contromano perdono la vita quattro ragazzi, ma la questione di diritto resta sempre la stessa, ossia dolo eventuale o colpa cosciente?

Stavolta, grazie al contributo giurisprudenziale delle sentenze precedenti appena citate, è stato possibile individuare in modo chiaro e univoco la direzione da intraprendere al fine di formulare un coerente giudizio. I giudici di legittimità hanno infatti elaborato una considerevole massima che, in primis recepisce e conferma le statuizioni di diritto del famoso caso Thyssenkrupp del 2014, in secundis ridisegna in modo attento, ma non discordante i contenuti delle fattispecie esaminate. Secondo la recentissima pronuncia infatti, il dolo eventuale si presenta quando, pur essendosi palesato come eventuale nella mente dell’agente, l’evento sia stato da lui pienamente voluto, in ossequio al principio di diritto per cui esso si configuri in un atteggiamento psichico indicativo di un’adesione all’evento, nel caso in cui si verifichi. Adesione e volontà che al contrario non si verificano nella colpa cosciente.

Alla luce di quanto appena esposto, si evince chiaramente l’importanza della costante interpretazione del diritto da parte dei giudici, quale elemento imprescindibile nel processo di concretizzazione della volontà del legislatore. Non si esclude dunque, la possibilità di assistere in futuro ad un nuovo indirizzo sulla stessa tematica, nel persistente obiettivo di colmare le lacune normative dilaganti in una legislazione così cavillosa come quella italiana.

 

 

 

Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

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