giovedì, Aprile 18, 2024
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L’acquisto del legato da parte di persone giuridiche: l’abolizione dell’autorizzazione governativa.

Le persone giuridiche non necessitano più di un’apposita autorizzazione governativa per l’acquisto del legato.

Ai sensi dell’art. 649, comma 1 c.c., il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.

Il diritto (reale o di credito) viene acquistato dal legatario ipso iure nel senso che non è necessaria, come per l’eredità, l’accettazione: coincidendo, dunque, nel legato, vocazione, delazione e acquisto, anche quando al legato sia apposta una condizione sospensiva, con cui si formerà un’aspettativa di diritto.

Dal principio di automaticità dell’acquisto dovrebbe discendere l’inutilità dell’accettazione del legato, ma la Corte di Cassazione[1]ne ha previsto, per alcune ipotesi, l’accettazione necessaria: in particolare, per il legato in sostituzione di legittima. Tuttavia, il negozio di accettazione non può considerarsi superfluo perché preclude la facoltà di rinunzia, rendendo così irrevocabile l’acquisto del diritto da parte del legatario.

Le persone giuridiche godono di una disciplina del tutto peculiare, soprattutto dal punto di vista dell’evoluzione che hanno subito.

Fino all’entrata in vigore della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. Legge Bassanini-bis), l’art. 17[2]prescriveva che la persona giuridica non potesse conseguire il legato senza l’autorizzazione governativa. Dal punto di vista del diritto successorio, infatti, tale autorizzazione aveva rilevanza centrale e ben determinata per l’ente. Essa non veniva interpretata nel senso che le persone giuridiche dovessero accettare il legato, ma solo nel senso che dovessero richiedere l’autorizzazione governativa per conseguirlo.

La norma innanzi citata agiva espressamente sulla legge sul procedimento amministrativo[3], dettandone il meccanismo in maniera analitica.

In sostanza, ottenuta l’autorizzazione, la persona giuridica acquistava ipso iure il legato senza bisogno di un espresso atto di accettazione. Il provvedimento amministrativo di natura concessoria aveva, all’uopo, natura di condizione legale necessaria per l’efficacia dell’acquisto e non di elemento integrativo della capacità dell’ente. Tale disciplina è stata abrogata dall’art. 13 della l. n. 127/1997[4], in tema di misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa.

Allo stato, le persone giuridiche possono acquistare liberamente beni immobili, accettare donazioni o eredità, ovvero conseguire legati senza alcun preventivo controllo da parte dell’amministrazione[5].

L’abrogazione dell’art. 600 cod. civ. ad opera dell’art. 13, comma 1, L. n. 127/1997, così come sostituito dall’art. 1, comma 1, Legge 22 giugno 2000, n. 192[6], comporta che gli enti di fatto possano oggi conseguire legati, senza dovere prima ottenere il riconoscimento come persona giuridica. L’efficacia della disposizione testamentaria rappresentata dal legato effettuato in favore di un ente non ancora riconosciuto, non è piu’ sospesa all’istanza diretta ad ottenere il riconoscimento, da presentarsi entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile.

Di fatto: l’acquisto del legato è automatico.

[1]Si veda Sent. n. 24571 del 2013.

[2]L’Art. 17 della l. n. 127/1997 riportava le “Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo”.

[3]Si fa riferimento alla Legge n. 241 del 1990.

[4]Art. 13 della l. n. 127/1997 “Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili”:
“1. L’articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

[5]Cfr. CANNIZZO,I legati in generale, in Le successioni, a cura di CENDON, Torino 2000, p. 242.

 [6]Art. 1 L. n. 192/2000
1. L’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
“Art. 13. –
 (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili). — 1. L’articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresí abrogati l’articolo 600, il quarto comma dell’articolo 782 e l’articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.”[…]

 

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