venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

L’amnistia tra profili storici e normativi

L’amnistia è un provvedimento generale ed astratto — con il quale lo Stato rinuncia a punire determinati reati — disciplinato dall’art. 151 c.p. per cui: “L’amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie”. [1]

Storia

L’amnistia sorge quale atto di indulgenza del monarca, espressione della indulgentia principis: prevista con decreto regio come atto di grazia concesso in ragione dei pieni poteri spettanti al monarca stesso, fin dall’inizio ebbe il compito di estinguere il reato o la pena in ragione dell’autorità dell’emanante.
Con la Costituzione del 1948 vennero rivoluzionate le sorti dell’istituto: in particolar modo affidando tale potere alle autorità politiche calate nell’organizzazione democratico-statuale.  Inizialmente si attribuì la possibilità di concedere tale beneficio, grazie all’enucleazione dell’art 79 Cost, al lavoro congiunto di Parlamento e Presidente della Repubblica: il secondo concede l’amnistia sulla base d’una legge di delegazione del Parlamento, non essendo però chiaro il ruolo del Capo dello Stato, combattuto tra esigenze di sola ratifica del provvedimento parlamentare e possibilità di ingerenza nell’emanazione dello stesso.
Grazie alla nuova formulazione dell’art 79 Cost. si prevede ad oggi come: “L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge”.
In tal senso si interpreta come il potere del Presidente della Repubblica sia orientato al riprodurre testualmente con decreto quanto stabilito dalle leggi di delegazione. [2]

È interessante analizzare alcuni provvedimenti di amnistia concessi in Italia a partire dal 1942:
– D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460. Concessione di amnistia e indulto, legata alla celebrazione del quarantennale di Vittorio Veneto.
– D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5. Concessione di amnistia e indulto, in occasione del Concilio Vaticano II lo Stato decretò una delle ventisette amnistie concesse dal 1942 al 1990 (ultimo anno di concessione).
– D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75. Concessione di amnistia per reati con pena reclusiva fino a 4 anni, non finanziari, per cui all’art. 1 di prevedeva come “È concessa amnistia: a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, avvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena; b) per i reati previsti dall’articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l’autore della pubblicazione; […]”[3]

L’amnistia venne utilizzata negli anni 1944-48 per neutralizzare la normativa del Codice Rocco in tema di delitti politici commessi durante la Resistenza al fine di dar vita ad uno stato nuovo e legittimo giuridicamente: esemplare fu il Decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4 “Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari (cd. Amnistia Togliatti)” proposto dall’omonimo Ministro di grazia e giustizia, alla fine della seconda guerra mondiale, ed avente ad oggetto sia i reati commessi dall’attività partigiana che quelli di collaborazionismo con l’esercito tedesco [4]. 

I dubbi relativi all’amnistia

Con il tempo si diffuse nella dottrina e giurisprudenza italiana l’idea di come l’amnistia costituisse un mero strumento di clemenza dalle radici demagogiche ed elettoralistiche, con conseguente svilimento dell’autorità dello Stato e della forza intimidatrice della legge penale nonché dell’esigenza di rieducazione del reo.  Proprio al fine di supportare la ragionevolezza del provvedimento la legge costituzionale 1 del 1992 ha riformulato l’art. 79 Cost. concentrando la titolarità del potere di concessione nelle mani del Parlamento quale garanzia di un equo utilizzo dello strumento, scevro da unilaterali valutazioni di opportunità politica ed elettorale: formula supportata altresì da un elevato quorum richiesto per l’adozione.
Con il nuovo art. 79 Cost si prevede al 2° co. come “La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione”: la fissazione d’un limite temporale ha l’obiettivo così di determinare l’applicabilità dell’amnistia ad un determinato singolo delitto, assumendo varie forme a seconda del reato preso in considerazione.  Ad esempio per il reato consumato viene adottato come riferimento il momento di realizzazione della condotta o dell’evento; per il delitto tentato, invece, il momento in cui si realizzano gli atti diretti a commetterlo [5]. 

Distinzione tra amnistia propria ed impropria

Il codice all’art. 151 c.p. detta erroneamente una disciplina unitaria per l’amnistia propria ed impropria quando, in realtà, sarebbe più opportuna una regolamentazione diversificata:
– la prima interviene per la condanna definitiva ed ha l’effetto di estinguere il reato, opera  dunque quale causa estintiva dello stesso;
– la seconda interviene successivamente alla condanna, essendo considerata quale causa di estinzione della pena presuppone dunque una condanna definitiva ed irrevocabile. Ha come effetto il farne cessare l’esecuzione e le pene accessorie ad esclusione, tuttavia, degli altri effetti penali della condanna (quali, ad esempio, ex art. 106 c.p. ai fini della dichiarazione di recidiva, di abitualità ecc).

Effetti dell’amnistia

La concessione del provvedimento estingue non solo il reato ma anche le pene principali, le misure di sicurezza, le pene accessorie e le sanzioni sostitutive. Al principio di diritto espresso deroga la mancata estinzione delle obbligazioni civili nascenti dal reato, con esclusione di quelle ex art. 196-197 c.c. per obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente e obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende.
È possibile sottoporre l’amnistia a condizioni od obblighi (c.d. amnistia condizionata): si faccia l’esempio della concessione dell’atto di clemenza in maniera subordinata al risarcimento del danno recato alle vittime o a qualche prestazione sostitutiva. Si tratta in tal senso di una amnistia subordinata, dunque, all’adempimento di determinate condizioni od obblighi che sospende l’esecuzione del provvedimento penale fino allo scadere del termine previsto nella legge di concessione (o, in mancanza dello stesso, alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione).
L’amnistia non si applica nelle ipotesi di recidiva aggravata e reiterata, né ai delinquenti /abituali, per professione o tendenza; è, dopo la Sent. N. 175/71, liberamente rinunciabile dall’imputato nel caso in cui sia interessato a chiedere l’esame della controversia nel merito al fine di ottenere una pronuncia che escluda la colpevolezza e che renda improponibile ogni azione civile nei suoi confronti.

Breve differenza tra amnistia, indulto e grazia [6]

La prima grande differenza riguarda l’estinzione della pena principale: mentre indulto e grazia la estinguono, non comportando il venir meno delle pene accessorie, salvo che non sia diversamente previsto, né degli altri effetti penali della condanna; l’amnistia, tuttavia, estingue la pena principale e quelle accessorie, nonché le misure di sicurezza (tranne la confisca).
La grossa differenza riguarda soprattutto il potere discrezionale del Presidente della Repubblica nella emanazione del provvedimento: infatti, a differenza di quanto già previsto in precedenza per l’amnistia, procedimento previsto altresì per l’Indulto, la grazia è rimessa al potere del Presidente e riguarda solo un destinatario determinato, non avendo ad oggetto una serie di soggetti che si trovano in una data condizione.
Ex art. 681 c.p.p. viene disciplinato il provvedimento relativi alla grazia per cui: “1. La domanda di grazia, diretta al presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia.
Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell’articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.
La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.
La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.
In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell’articolo 672 comma 5”. [7]
Carattere distintivo tipico della grazie risulta, dunque, la funzione affidata al magistrato di sorveglianza: avendo quale funzione quella di verificare la validità, coerenza ed efficacia del trattamento penitenziario ha, altresì in materia, il compito di sovraintenderne al procedimento di concessione.

[1] Sul punto si veda “Diritto Penale – Parte Generale” di Fiandaca – Musco, pp.832 ss.

[2] Si veda https://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=79

[3] Per continuare nella lunga enucleazione si veda http://www.ristretti.it/areestudio/amnistia/documenti/ultima.htm

[4] Si veda sul punto https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidenziale:1946-06-22;4

[5] Cfr. Fiandaca – Musco, pp. 837.
[6] Sul punto si  veda Alessia Tortora, “Amnistia, grazia e indulto”, Ius in itinere

[7] Sul punto Brocardi.it

Fonte immagine: Pixabay.com

Antonio Esposito

Dottore in Giurisprudenza, laureato presso la Federico II di Napoli: si occupa prevalentemente di Diritto Penale e Confessionale. Sviluppa la propria tesi di laurea intorno all'affascinante rapporto tra fattore religioso e legislazione penale (Italiana ed Internazionale), focalizzandosi su argomenti di notevole attualità quali il multiculturalismo, il reato culturalmente motivato e le "cultural defense".

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