L’anatocismo bancario: la legittimità delle clausole di capitalizzazione trimestrale
Il fenomeno dell’anatocismo consiste nella produzione di interessi da parte di interessi già scaduti ed esigibili, possibile se interviene una convenzione tra le parti, se viene proposta una domanda giudiziale, purché gli interessi decorrano da almeno sei mesi o se sussistono degli usi normativi in proposito.
In quest’ultimo caso si prescinde dall’esistenza di una convenzione tra le parti o dal proponimento di una domanda giudiziale.
Una parte della dottrina, con l’avallo della giurisprudenza, ha sostenuto l’esistenza di un altro tipo di anatocismo, quello bancario. Si tratta del fenomeno dell’inserimento di clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi afferenti i rapporti bancari.
La Suprema Corte di Cassazione ha negato la legittimità di tali clausole. I giudici di Piazza Cavour hanno affermato, infatti, che gli usi in base ai quali veniva giustificata tale prassi erano usi negoziali, non normativi come sostenuto dalle banche, incapaci di derogare al disposto dell’art. 1283 c.c., essendo a tal fine necessaria la presenza di usi normativi di cui all’art. 1 e all’art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile.
I giudici di legittimità hanno osservato che l’adesione a tali clausole non era dovuta a un atteggiamento spontaneo dei clienti basato sul convincimento della vincolatività di tali clausole, ma l’accettazione di quest’ultime era legata al loro inserimento nei moduli bancari; le stesse non erano oggetto di una trattativa individuale ed erano poste come condizione indefettibile per la sottoscrizione dei contratti.
Per tali motivi ne veniva sancita la nullità.
Si è discusso circa gli effetti di tale nullità in ordine agli altri tipi di interessi dovuti. Un primo orientamento, dominante, ritiene che non vi sia interdipendenza tra tale nullità e le pattuizioni concernenti altri tipi di interessi che potrebbero riguardare, inoltre, una diversa fase del rapporto.
Un altro filone interpretativo ritiene che la nullità in esame abbia dei riverberi su tutti i tipi di interessi dovuti.
La non debenza degli interessi dovuti si pone, secondo tale teoria, quale sanzione distinta e autonoma rispetto alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale.
La sentenza della Cassazione poneva inoltre, altri due tipi di problemi: la possibilità di mutare le clausole di capitalizzazione trimestrale in clausole di capitalizzazione annuale e l’individuazione del dies a quo concernente la ripetizione dell’indebito.
Le Sezioni Unite si sono espresse su entrambe le questioni, sancendo la non convertibilità delle clausole di capitalizzazione trimestrale in clausole di capitalizzazione annuale in ragion del fatto che il divieto di anatocismo può essere derogato solo nelle ipotesi eccezionali previste dall’art. 1283 c c., il quale è insuscettivo di interpretazione analogica e deve essere interpretato restrittivamente.
In ordine alla decorrenza del dies a quo dell’azione recuperato ria, le Sezioni Unite hanno affermato che questo debba essere individuato al momento della chiusura definitiva del conto corrente nel quale sono maturati gli interessi indebitamenti riscossi, atteso che è solo a partire da questo momento che si concretizza un pagamento giuridicamente valido ed efficace, del quale chiedere la restituzione.
Le singole rimesse di conto, chiariscono le Sezioni Unite, sono delle mere operazioni di ripristino della provvista concessa dalla banca con l’apertura del rapporto bancario, non aventi carattere solutorio, il quale costituisce presupposto indefettibile per poter considerare indebite le somme riscosse.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione se non vi è un pagamento tecnico non è possibile esercitare l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., e non sono da considerare pagamenti le singole operazioni di contabilizzazione degli interessi. Il conto corrente, dunque, dà luogo a un rapporto unico, anche se composto da una pluralità di atti esecutivi.
Successivamente all’orientamento espresso in tale sentenza, è stato approvato il decreto milleproroghe del 2011, con il quale il legislatore, non tenendo conto di quanto affermato dalle Sezioni Unite, fissava l’individuazione del dies a quo dell’azione recuperatoria al momento della chiusura delle singole partite di conto corrente.
La disposizione legislativa è stata oggetto di forti critiche poiché comportava in molti casi la prescrizione dell’azione di ripetizione, con grave pregiudizio per i correntisti.
La norma è stata tacciata di incostituzionalità e a tal proposito è stata adita la Corte Costituzionale, la quale ha determinato la caducazione della norma per violazione del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione. Il legislatore, nel disporre la norma, distingueva tra annotazione e pagamento.
L’annotazione consiste nell’indicare una somma di danaro come dovuta dall’accreditato, la quale sarà pagata dallo stesso solo alla fine del rapporto.
La legge, inoltre, si autoqualificava come norma di interpretazione autentica e spiegante efficacia retroattiva. La Corte Costituzionale ha affermato la possibilità del legislatore di porre in essere norme dal carattere retroattivo, anche di interpretazione autentica, purché ciò sia giustificato da ragioni di tutela di diritti e principi di carattere costituzionale.
La legge di interpretazione autentica spiegante efficacia retroattiva è, dunque, legittima nella misura in cui serva a dipanare una situazione di incertezza inerente il contenuto di una norma, indicando un significato preciso tra quelli possibili della norma stessa. La Corte Costituzionale ha, però, individuato anche una serie di limiti a tale possibilità, tra i quali il rispetto del principio di ragionevolezza, teso ad evitare ingiustificate disparità di trattamento.
La norma in esame veniva dichiarata costituzionalmente illegittima poiché interveniva in assenza di una situazione d’incertezza circa il significato del dato normativo, poiché in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione afferente l’azione recuperatoria dei rapporti bancari la giurisprudenza di legittimità aveva affermato in modo chiaro che dovesse essere individuato al momento della chiusura definitiva del conto corrente. Veniva notato, inoltre, che la ripetizione dell’indebito presuppone un pagamento che, avuto riguardo alle modalità di evoluzione del rapporto di conto corrente, può essere richiesto solo al momento di chiusura dello stesso.
Anticipando, con una norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, il momento della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione recuperatoria in una fase anteriore rispetto a quella in cui il diritto può essere fatto valere significa non solo attribuire un significato in alcun modo ascrivibile all’art. 2935 c. c che disciplina in generale la prescrizione, ma anche derogarvi nettamente , senza una giustificazione ragionevole. Infine, la Corte Costituzionale accertava una disparità di trattamento tra la banca e i correntisti, precludendo la norma in molti casi l’esercizio dei loro diritti.
Il dies a quo dell’azione recuperatoria, alla luce di tali considerazioni, deve essere individuato nel momento della chiusura del conto corrente cosi come chiarito dall’intervento delle Sezioni Unite.
Ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli nel dicembre 2016, discutendo una tesi in Diritto dell’ambiente e dell’urbanistica inerente la tutela dell’ambiente mediante gli strumenti di pianificazione urbanistica. Ho conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo A.Diaz di Ottaviano. Sono stato ammesso alla formazione pratico- teorica ex art. 73 del decreto legge 79 del 2013 e frequento un istituto di studi giuridici napoletano per la mia preparazione post universitaria. Sono un amante della lettura. Il mio genere preferito è il romanzo storico. Ho una grande passione anche per lo sport e soprattutto per il calcio.