venerdì, Aprile 19, 2024
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L’applicazione della metodologia BIM (Building Information Modeling) nel settore degli appalti pubblici

Il Building Information Modeling (BIM) è un metodo per ottimizzare, tramite l’integrazione di strumenti elettronici specifici, la progettazione, la realizzazione e la gestione di costruzioni in ambito di edilizia e infrastrutture.

Il BIM può essere definito come un modello informativo e dinamico, che assicura la massima condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti che intervengono durante l’intero ciclo di vita dell’opera pubblica, dal progetto alla costruzione, fino alla sua demolizione e dismissione, al fine di creare un modello condiviso su cui tutti gli operatori coinvolti nella commessa pubblica possano contestualmente intervenire.

L’utilizzo del modello BIM prevede una serie di vantaggi che si traducono in una riduzione dei tempi, degli errori e dei costi, maggior semplicità e maggiore trasparenza nel settore degli appalti pubblici, in linea con il percorso generale di digitalizzazione, semplificazione e accessibilità totale messo a punto dal Codice dei contratti pubblici. In particolare, l’adozione della medesima metodologia, da parte del nostro paese, deriva dall’azione di recepimento del diritto eurounitario e delle esperienze maturate negli ultimi anni dagli altri Stati Membri[1].

Nel nostro ordinamento, il Building Information Modeling è stato introdotto attraverso l’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, rubricato “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”, il quale, al comma 13, prevede la possibilità per le Stazioni appaltanti di richiedere l’utilizzo della metodologia BIM per la costruzione di nuove opere nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione o varianti.

In particolare, la predetta disposizione normativa afferma che le Stazioni appaltanti debbano predisporre l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici, mediante piattaforme elettroniche interoperabili a mezzo di formati aperti e non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Il comma 13 precisa che l’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere, però, richiesto soltanto dalle Stazioni appaltanti che siano dotate di personale adeguatamente formato; inoltre, l’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 50/2016.

Infine, l’art. 23, comma 13, prevede che le modalità e i termini di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei predetti metodi presso le Stazioni appaltanti, gli amministratori concedenti e gli operatori economici, dovranno essere indicate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per dare attuazione al suddetto comma, il Legislatore ha adottato il Decreto Ministeriale n. 560/2017 (noto come Decreto BIM), il quale definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, individuando altresì il campo di applicazione degli stessi, precisando che l’utilizzo dei predetti metodi si estende a tutte le fasi di un’opera, dalla programmazione alla gestione, ivi comprese le attività di verifica.

In particolare, l’art. 2 del Decreto ci offre un’importante precisazione in merito alla definizione di “ambiente di condivisione dei dati”, da intendere come un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione dei dati relativi a un’opera pubblica e strutturati in informazioni riguardanti modelli ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da sistemi d’accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell’elaborazione dei contenuti informativi e di tutela alla proprietà intellettuale.

Secondo il Legislatore, le condizioni che debbano sussistere affinché le Stazioni appaltanti possano utilizzare i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti pubblici, sono la predisposizione di un piano di formazione del personale, di un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software e di un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione dei dati e dei conflitti.

Per quanto attiene il piano di formazione del personale è necessario che non solo il progettista, ma anche tutti gli altri soggetti interni alla Stazione appaltante, che sono chiamati ad interfacciarsi con le suddette attività (il RUP, il direttore dei lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudatore) siano in possesso di adeguate competenze con riferimento ai metodi e agli strumenti elettronici conseguite anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia. Per un’efficiente definizione del piano di formazione del personale può essere opportuno che la Stazione appaltante, in un’ottica prospettica, tenga conto delle opere previste nel programma triennale dei lavori pubblici e, quindi, delle risorse che saranno necessarie per le attività correlate alla realizzazione dei lavori medesimi.

A questo punto, merita richiamo l’art. 6 del Decreto BIM che detta le scadenze temporali dell’obbligatorietà di adozione del modello da parte delle Stazioni appaltanti sulla base degli intervalli di importi posti a base di gara e della sussistenza della natura di complessità dei lavori. La progettazione BIM sarà così obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019, per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro; a decorrere dal 1° gennaio 2020 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni; a partire dal 1°gennaio 2021 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro; a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici; dal 1° gennaio 2023 per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro; infine, a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro.

Successivamente, il Decreto, in continuità con l’art. 23, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, prevede che le Stazioni appaltanti adottino piattaforme interoperabili che facciano uso di formati aperti non proprietari e un capitolato “informativo” che permetta di attribuire alla stessa, nel rapporto con l’appaltatore, il ruolo di soggetto determinante del procedimento di modellazione e di gestione informativa.

Da ultimo, l’art. 8 del DM sancisce l’istituzione di una Commissione, con il compito di monitorare gli esiti, le difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni nell’applicazione del medesimo decreto, nonché di individuare misure preventive e correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire il costante aggiornamento della normativa.

L’adozione di soluzioni digitali per la progettazione delle opere pubbliche è stata oggetto di approfondimento anche delle Linee Guida n. 1 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rubricate “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria[2], le quali, in virtù dell’articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, hanno l’obiettivo di guidare le pubbliche amministrazioni verso un’applicazione omogenea delle metodologie digitali.

In particolare, le suddette Linee Guida prevedono che le disposizioni di cui al decreto 560/2017 possano ritenersi applicabili agli interventi la cui progettazione di fattibilità tecnica ed economica sia attivata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, facendo riferimento al momento in cui si dia concreto avvio all’attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ossia al provvedimento con il quale la Stazione appaltante individua il tecnico interno cui demandare le attività di progettazione o alla stipula del contratto per l’incarico ai professionisti esterni.

Ciò posto, l’Anac ritiene in ogni caso possibile ricorrere ai metodi e agli strumenti elettronici anche per le opere la cui progettazione sia stata attivata prima dell’entrata in vigore del DM, partendo, quindi, da un livello precedente di progettazione sviluppato con i metodi tradizionali.

Inoltre, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, integrando la normativa di riferimento, precisa che nella fase di prima applicazione delle metodologie digitali, le Stazioni appaltanti non debbano prevedere quali requisiti di partecipazione alla gara la dimostrazione, da parte degli operatori economici, di un’esperienza pregressa nell’utilizzo di metodi e strumenti elettronici nonché la partecipazione a corsi e/o attività formative. Tale assunto, spiega l’Autorità, si pone in continuità con la corretta applicazione dei principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento e favor partecipationis dei soggetti economici partecipanti alla procedura di evidenza pubblica.

In ogni caso, nell’ottica di selezionare un operatore adeguatamente qualificato per l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, le Linee Guida in questione suggeriscono di valorizzare l’esperienza maturata in materia di metodi e strumenti elettronici nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso il criterio della professionalità e adeguatezza dell’offerta e, soprattutto, del criterio delle caratteristiche metodologiche dell’offerta. Ciò comporterebbe la previsione di un sub-criterio relativo ai servizi ritenuti significativi dal concorrente, espletati con il ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici.

Delineato il quadro normativo di riferimento, si comprende come l’utilizzo della metodologia BIM possa assurgere a strumento di prevenzione alla corruzione nel settore degli appalti pubblici.

In primo luogo, l’adozione del modello in argomento consente un controllo incisivo su tutte le fasi di progettazione e realizzazione dell’opera pubblica, anche da parte degli stessi utenti, mediante la predisposizione di strumenti che permettano un’accessibilità totale e una massima condivisione dei dati informatici. Tale finalità si pone in stretta continuità con i recenti interventi normativi introdotti dal Legislatore nazionale (si pensi alla Legge anticorruzione n. 190/2012), in virtù dei quali la trasparenza, nel settore degli appalti pubblici, assurge a strumento di prevenzione alla corruzione.

Difatti, la predisposizione di modelli in formati digitali aperti è stata enucleata anche dalla Legge n. 190/2012, che all’art. 35, lett. f) prevede che per formati di dati aperti “si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità”, aprendo così la strada all’opera di digitalizzazione nel settore pubblico.

Ciò posto, pare evidente l’impatto che la metodologia BIM ha sulla trasparenza degli appalti pubblici, in quanto il ricorso ad un’unica fonte d’informazioni circa un determinato progetto e il fatto che i dati relativi allo stesso siano fruibili a tutti on line, consente un ampio controllo sull’opera pubblica e sulle sue stesse caratteristiche.

In secondo luogo, il ricorso a strumenti di digitalizzazione, facilmente accessibili, presuppone una supervisione e un monitoraggio più accurato e penetrante durante l’intero sviluppo del progetto e l’intero ciclo dei lavori.

Difatti, l’introduzione del BIM consente di eliminare gli errori progettuali prima della fase di inizio dei lavori e di pianificare e definire meglio le sequenze dei lavori nella fase di costruzione, verificando la quantità e l’approvvigionamento dei materiali. In questa fase, pertanto, al fine di tenere sotto controllo gli sprechi, i costi, i tempi di realizzazione e le eventuali varianti in corso d’opera, il modello può essere continuamente aggiornato, tenendo conto delle informazioni di costruzione.

Il monitoraggio costante sulle fasi che precedono la realizzazione della commessa pubblica, mediante strumenti digitali, permette più facilmente di rilevare gli insidiosi fenomeni corruttivi; a titolo esemplificativo, basti pensare alle varianti in corso d’opera che vengono proposte dall’aggiudicatario della commessa pubblica, il quale aveva presentato, in sede di gara, un’offerta al massimo ribasso per vedersi aggiudicare l’appalto dell’opera.

Da ultimo, la tematica del BIM va affrontata richiamando il D.L. n. 32 del 18.04.2019 (c.d. Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge n. 55/2019, che ha radicalmente ridimensionato il sistema di soft law, fondato sui singoli decreti ministeriali e sulle Linee Guida Anac, che avevano la finalità di integrare la disciplina del Codice dei contratti pubblici. Il legislatore, come noto, con il decreto Sblocca Cantieri ha favorito il ritorno ad un Regolamento unico di esecuzione, attuazione ed integrazione del predetto Codice.

In attesa che il Regolamento venga definitivamente adottato, merita qualche considerazione la bozza di Regolamento (diffusa on line lo scorso 13 maggio) per comprendere gli intenti del Legislatore in tema di Building Information Modeling.

Circa il rapporto tra il DM 560/2017 ed il nuovo Regolamento, va rilevato che l’art. 314 della bozza di Regolamento contiene l’elenco dei provvedimenti che verranno abrogati a seguito dell’entrata in vigore della medesima norma; ma tra questi, allo stato, non vi rientra il Decreto ministeriale, a conferma dell’intento del Legislatore nazionale di favorire la diffusione della metodologia BIM nel settore degli appalti pubblici.

Ciò posto, sarà opportuno per il Legislatore attuare un’opera di coordinamento tra il Decreto BIM e il nuovo Regolamento, posto che la bozza di quest’ultimo, all’art. 82, facendo riferimento a metodi e strumenti elettronici digitali, riproduca molti dei contenuti del DM 560/2017. Pertanto, si auspica che tale coordinamento verrà risolto nella versione definitiva del Regolamento e/o con un aggiornamento del Decreto BIM, affinché la metodologia in argomento trovi un’effettiva e completa attuazione nel settore degli appalti pubblici, in continuità con gli interventi normativi già da tempo predisposti dagli altri Stati Membri.

[1] A titolo esemplificativo, la Francia ha predisposto un modello BIM già a partire dal 2014, mediante il finanziamento di una serie di progetti pilota in ambito BIM e costruzioni; in Danimarca il primo approccio alla realtà BIM risale al 2006 con la pubblicazione del 3D Working Method e il 3D CAD Manual riguardanti le modalità di creazione, interscambio e riutilizzo dei modelli tridimensionali nelle diverse fasi progettuali; il Regno Unito è uno dei Paesi più attivi per quanto riguarda l’utilizzo del predetto modello, difatti, già nel 2000 è stata avviata l’AEC (UK) CAD Standards Initiative, ricostituita nel 2009 per far fronte alla necessità nel settore dell’AEC del Regno Unito di uno standard per un ambiente di progettazione BIM.

[2] Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018.

Cristina Chinnici

Cristina si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con una tesi in diritto amministrativo dal titolo “I criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici e il Green Public Procurement”, con la votazione di 110/110 e lode. Ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato, il tirocinio presso la Terza Sezione del Consiglio di Stato e uno Stage presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, occupandosi principalmente di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. Attualmente è iscritta al Master Anticorruzione presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e ha conseguito il titolo di Avvocato 

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