venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

L’applicazione dell’art. 650 c.p. e l’esodo legato al COVID-2019

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo 2020 ha firmato il decreto che impone sin da subito e fino al 3 aprile 2020 nuove restrizioni inerenti la circolazione, ovvero gli spostamenti della popolazione delle zone rosse, a causa dell’emergenza Corona Virus, in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna ed alcune province del Piemonte e delle Marche[1].

Nel decreto si legge che l’ingresso e l’uscita da questi territori sono consentiti solo per motivi che siano gravi e comprovati, di lavoro e di famiglia.

Al contempo viene garantita la possibilità di rientro al proprio domicilio ma chi è già in stato di quarantena non avrà alcuna possibilità di muoversi.

Il decreto dell’8 marzo segue altri provvedimenti emessi dal Consiglio dei Ministri e dalle Istituzioni Italiane: tra le altre limitazioni vi era la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sospensione delle attività sciistiche e di eventi pubblici.

Chiusi sono altresì i musei, palestre, piscine, teatri, centri sociali e culturali; inoltre è stato previsto uno stop ai concorsi pubblici ad esclusione di quelli per il personale sanitario (che mai come ora ha bisogno di nuove assunzioni per curare le persone positive al virus proveniente dalla Cina)[2].

Tale emergenza epidemiologica riporta in auge l’applicazione dell’art. 650 c.p.[3], rubricato come “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” ed è proprio questa la norma che viene richiamata dall’art. 3 co. 4 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 relativo alle “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”.

L’art. 650 c.p. è il primo articolo del libro terzo del codice penale, “delle contravvenzioni in particolare”. Gli istituti processuali relativi alle contravvenzioni competono al Tribunale Monocratico[4] e al Giudice di Pace; si procede d’ufficio e fermo ed arresto non sono mai consentiti.  Coerentemente a quanto legiferato nell’art. 550 c.p.p. è prevista la citazione diretta a giudizio tranne per le ipotesi in cui la competenza spetti al giudice di pace per le quali la citazione è disposta dalla P.G.

Ai fini della configurabilità del reato dell’art. 650 c.p. è necessario che l’inosservanza riguardi un ordine specifico impartito da un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una determinata condotta per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; che l’inosservanza attenga ad un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione e che il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico o igiene sia adottato nell’interesse della collettività e non di privati individui[5].

L’inosservanza di provvedimenti dell’autorità integra la contravvenzione prevista ex art. 650 c.p. solo quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, come nel caso del COVID-19, per cui il Governo si è trovato ad emettere decreti per limitare l’esigenza sanitaria.

L’art. 650 c.p. è dunque una norma penale in bianco a carattere sussidiario che può trovare applicazione solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica norma extra codicem[6].

Il soggetto attivo del reato è il destinatario del provvedimento legalmente dato dall’autorità che potendo ottemperarvi non vi abbia adempiuto.

La norma può dirsi dunque violata quando non si ottemperi a tutte quelle misure di prevenzione o sicurezza adottati dal sindaco[7] o il Presidente del Consiglio – come nel caso di specie – con carattere di contingibilità ed urgenza, al fine di ovviare a fatti gravi, quali pubbliche calamità o gravi epidemie.

È necessario che il provvedimento sia emesso esclusivamente per ragioni di giustizia e di sicurezza, di ordine pubblico o di igiene della collettività, e non di privati individui[8].

Affinchè un soggetto possa essere punito ex art. 650 c.p. è sufficiente che sussista soltanto la colpa, disciplina comune a tutte le contravvenzioni.

A tal proposito, però, venne sottolineata una questione dalla dottrina, la quale contestava la sussistenza del termine “indebitamente”, che avrebbe in un certo senso sottinteso una, seppur lieve, forma di intenzionalità che presiede l’omissione e che sottolinei come l’agente si sia reso conto della inosservanza priva di giustificazione di quanto sancito dal provvedimento.

Il soggetto dunque, posto in essere l’ordine dell’Autorità, dovrà conformare la propria condotta al comando e qualora lo stesso dovesse risultare inottemperante, la consumazione del reato decorrerà dall’inutile scadenza del termine prefissato ex ante dall’autorità o entro il termine dal quale il soggetto sarebbe stato ragionevolmente in grado di obbedire.

Il giudice avrà poter discrezionale e verificherà de casu la legalità formale e sostanziale del provvedimento che si assume essere violato, ricercandone la violazione della legge, eccesso di potere e incompetenza, solo nel caso in cui uno di questi tre profili dovesse mancare allora il provvedimento non sarebbe stato emesso legittimamente dalle autorità ed il soggetto non si vedrebbe ascritta alcuna responsabilità penale.

Nel caso del decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri è tuttavia tangibile la ratio per la quale sono state disposte queste misure di prevenzione: è necessario evitare il contagio tra chi potrebbe essere un portatore sano con chi invece presenta una predisposizione tale da poter subire le tragiche conseguenze legate al COVID-19.

L’esodo della scorda notte dei ragazzi domiciliati a Milano, verso le proprie famiglie residenti al Sud Italia – zona che conta un numero di minore di casi accertati rispetto la Lombardia ed il Veneto – non fa altro che incrementare la psicosi e l’allarmismo generati dalla epidemia che, però, è correlata alla possibilità di contagiare i propri parenti, nonché gli anziani che di questa situazione ne soffrirebbero di più.

I Presidenti delle regioni Campania e Puglia si sono già attivati ed hanno imposto la quarantena obbligatoria per coloro che hanno deciso di “scappare” dal Nord Italia, al fine di evitare contagi.

Le novità introdotte con il d.l. 25 marzo 2020 n. 19

Il primo DPCM dell’8 Marzo 2020, come anticipato, prevedeva che il mancato rispetto delle misure anti contagio,  fosse punibile ai sensi dell’art. 650 c.p. – salva l’ipotesi in cui potesse essere contestato al trasgressore un’altra ipotesi di reato più grave – ossia con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, con la possibilità che nel caso in cui fosse applicata la contravvenzione, oblabile ai sensi dell’art. 162 bis c.p., si potesse procedere all’ estinzione del reato mediante il pagamento della somma di 103 euro.

Tuttavia, il dettato normativo del DPCM dell’8/3/2020 e la sua sanzione non erano in grado di distogliere i consociati dal delinquere, in base alla mera consapevolezza del trattamento sanzionatorio previsto in caso di trasgressione, pertanto il d.l. 19/20 si è movimentato in tal senso, attuando delle modifiche sostanziali per coloro che non rispettavano le misure di prevenzione atte a contrastare l’epidemia.

L’art. 4 del d.l. 19/20, dunque, abroga la precedente previsione del DPCM 8/3/2020 e lo sostituisce con un illecito amministrativo, prevedendo che colui che trasgredisce ad almeno una delle 28 restrizioni previste dallo stesso decreto legge, incorre nel pagamento di una sanzione amministrativa per una somma che può essere determinata in un minimum di 400 euro ed un maximum di 3000 euro, sempre che la condotta contestatagli non sia riconducibile ad altre fattispecie di reato.

Il decreto legislativo, inoltre, disciplina l’ipotesi di interpolarità con la diversa sanzione prevista dal precedente DPCM che puniva penalmente la condotta del trasgressore.

Difatti, il decreto legge prevede che le disposizioni di cui all’art. 4 sostituiscono le sanzioni penali con quelle amministrative , ciò vale anche per quegli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto.

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[1] Le province interessate sono Parma, Piacenza, Rimini, Reggio Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treiso, Alessandria, Vebano- Cusio- Ossola, Novara, Vercelli e Aste. Tali misure interessano un quarto dell’intera popolazione italiana.

[2] www.ilcorrieredellacalabria.it

[3] Art. 650 c.p.: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l’arresto gino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

[4] Fatta eccezione degli artt. 689,690,691,726 c.1e 73.

[5] Tribunale di Napoli, sez. I, 09/02/2018, n. 1915.

[6] Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 1697del 18/2/1982, ud. 20/11/1981, rv. 152343.

[7] Il sindaco è un ufficiale di governo.

[8] Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 3510 del 9.5.1986, ud. 4.12.1985, rv. 172618.

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

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