giovedì, Marzo 28, 2024
Uncategorized

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): come funziona e qual è la natura giuridica delle sue decisioni

Chiunque si trovi ad avere problemi con una banca o con un intermediario finanziario, anziché avviare una procedura giudiziale complessa, lunga ed esosa, può ricorrere ad uno strumento di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario. Stiamo parlando del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Scopriamo cos’è, come funziona e qual è la natura giuridica delle sue decisioni.

Che cos’è l’Arbitro Bancario Finanziario

Si tratta di un organismo istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del TUB, introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005).

Esso rappresenta un sistema stragiudiziale di risoluzionedelle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, in alternativa alla normale tutela giurisdizionale.

Le caratteristiche

  • L’ABF è un organismo autonomo, indipendente ed imparziale, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia;
  • rappresenta un’alternativa più semplice, rapida ed economicarispetto allo strumento ordinario di tutela giurisdizionale;
  • nonserve l’assistenza di un legale rappresentante per presentare ricorso;
  • è articolato in sette Collegi che operano su base territoriale: Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo[1].

Chi può ricorrere all’ABF?

Possono chiedere l’intervento dell’ABF tutti coloro che hanno o sono entrati in relazione con un intermediario per i servizi bancari e finanziari, tuttavia vi sono alcune limitazioni.

Bisogna, infatti, tenere presente che è possibile ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario solo se la controversia riguarda i seguenti casi: operazioni e servizi bancari su conti correnti, mutui, prestiti, e cessioni del quinto di valore non superiore ai 100.000 euro.

Al contrario, non ci si può rivolgere all’ABF nei seguenti casi:

  • questioni controverse anteriori al 1° gennaio 2009;
  • liti su beni e servizi diversi da quelli bancari e finanziari;
  • controversie riguardanti servizi con finalità d’investimento(ad es. consulenza in materia d’investimenti, collocamento di titoli)[2];
  • in caso di pendenza un procedimento giudiziale o di esecuzione forzata o di ingiunzione.[3]

La natura delle decisioni emesse dall’ABF

Le decisioni emesse dai Collegi dell’ABF non hanno l’effetto tipico delle sentenze del giudice o dei lodi rituali arbitrali poiché difettano dei requisiti di accessorietà, definitività e vincolatività.

Tuttavia sarebbe erroneo considerare del tutto non vincolante la decisione dell’ABF per il solo fatto che sia sfornita di tutela esecutiva.

Infatti, se l’intermediario bancario e/o finanziario non adempie la decisione del Collegio, è previsto un meccanismo sanzionatorio, quale la pubblicazione della notizia dell’inadempimento.

Pertanto, si ritiene che la sanzione inflitta all’intermediario abbia carattere reputazionale[4].

La decisione dell’ABF non è di per sé idonea a produrre effetti giuridici vincolanti in capo alle parti e non è suscettibile di essere portata in esecuzione, ma la sua “forza” e la sua “cogenza” (nei confronti però del solo intermediario) è legata ad un sistema sanzionatorio di carattere reputazionale che trova applicazione in caso d’inadempimento a quanto statuito nella decisione[5].

Conclusioni: perché conviene rivolgersi all’ABF?

Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario ha il vantaggio di evitare le lunghe e complesse procedure richieste se si intraprendesse un procedimento giudiziale.

Infatti, le decisioni dell’ABF avvengono in tempi molto più rapidi, entro 60 giorni dalle controdeduzioni dell’intermediario; il relativo ricorso richiede costi minimiper le spese della procedura e non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

In ogni caso le parti -se la decisione emessa dall’ABF non è soddisfacente o non pone fine alla controversia-sono libere di ricorrere agli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.

Resta ferma la possibilità di instaurare il procedimento giudiziario o di ricorrere alla conciliazione o all’arbitrato.

[1]Per ulteriori approfondimenti vedi “ABF in parole semplici” in www.arbitrobancariofinanziario.it, pag. 4.

[2]Per la risoluzione di queste questioni si deve ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie –ACF della Consob. Per maggiori approfondimenti  v., www.acf.consob.it.

[3] Così si legge in “Arbitro bancario finanziario: cos’è, perché conviene e come funziona” in GMB Finance tra te e la banca del 27.07.2017.

[5]V., PIERUCCI A., in “L’Arbitro Bancario e Finanziario: l’esperienza applicativa” in Giurisprudenza Commerciale, fasc.4, 2014, pag. 811, in banca dati De Jure.

 

Lascia un commento