martedì, Dicembre 10, 2024
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L’assegnazione della casa coniugale: uno dei dilemmi della separazione

Tra i contenuti di una pronuncia di separazione o divorzio, quello che desta particolare attenzione, riguarda l’assegnazione della casa coniugale.
Ebbene l’art 155 quater del c.c prevede che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. L’intento del legislatore, è quello di voler preservare la continuità delle abitudini riguardanti l’habitat familiare evitando che i figli vengano costretti a vivere lontano dal luogo dove fino a qual momento hanno condotto la loro esistenza.
La determinazione dei presupposti che condizionano l’attribuzione del diritto di abitare la casa coniugale (specie qualora questa non sia in comproprietà) costituisce, infatti, una delle principali problematiche su cui giurisprudenza e dottrina dibattono da anni.
Se sono presenti figli, si provvederà ad assegnare la casa familiare al genitore che ha ottenuto l’affidamento dei figli, per i motivi citati poc’anzi.
Tuttavia non esistono norme che contemplano un obbligo per il giudice di procedere all’assegnazione della casa familiare necessariamente al coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti, ma contemplano un ORDINE DI PREFERENZA nell’ambito del criterio di scelta tra i due coniugi. Infatti sono varie la valutazioni da farsi, ad esempio il reddito complessivo di entrambi i coniugi influisce sulla pronuncia: se uno di questi nonostante sia affidatario dei figli sia proprietario di una serie di immobili o attività, questo influisce sulla pronuncia del giudice il quale potrebbe ritenere più equo procedere con l’attribuzione della casa all’altro coniuge nullatenente e non affidatario.
Ma cosa succede nel caso in cui la coppia in questione non abbia figli? Non ci sarebbe alcun ordine di preferenza da seguire e il giudice inevitabilmente dovrà prendere in considerazione altri elementi:
– in primis, un elemento determinante sarà la valutazione della situazione economica in cui si trovano i coniugi, come detto poc’anzi;
– inoltre occorrerà verificare a chi appartiene la proprietà dell’immobile. Se vi è il diritto di proprietà esclusivo di un solo coniuge, allora il titolo di proprietà vantato dal questo preclude ogni eventuale assegnazione dell’alloggio all’altro coniuge;
-nel caso in cui, entrambi i coniugi siano comproprietari si deve allora considerare: a) tenore di vita precedente la separazione; b) il tipo di flusso reddituale e situazione patrimoniale di ciascun coniuge; c) la eventuale mancanza di redditi propri.
In alcuni casi, quando la situazione concreta lo consente (si pensi ad un immobile abbastanza grande) i giudici hanno ammesso anche la variante di una assegnazione parziale della casa familiare suddividendola tra i coniugi in due separate unità abitative.
Ovviamente l’assegnazione parziale non può essere disposta nei casi in cui l’immobile non sia materialmente divisibile, per struttura o per ridotte dimensioni, o anche quando vi sia tra i coniugi un’insanabile conflittualità.
Il motivo per cui l’assegnazione della casa familiare è sempre oggetto di diatriba coniugale, è facile immaginarlo. Nessuno vuole perdere le abitudini e la stabilità raggiunte in quella casa, ma nel momento in cui l’armonia coniugale finisce, questa disarmonia porta con se queste inevitabili conseguenze.

Anna Formicola

Anna Formicola, iscritta all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, ha iniziato il suo corso di studi già con una matura passione per l'ambito civilistico. La sua penna è semplice, ma diretta. Arrivare al dunque e rendere l'argomento accessibile a tutti i lettori, è il suo obiettivo principale. Masticare il diritto non è una cosa facile, ma grazie all'ausilio di casi concreti e vicini alla relatà quotidiana, i suoi articoli saranno piacevoli da leggere e accresceranno di certo le vostre conoscenze.

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