giovedì, Marzo 28, 2024
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L’assemblea condominiale in videoconferenza

Alla luce della situazione sanitaria attuale che potrebbe mettere a repentaglio la salute dei condomini nelle assemblee condominiali de visu e considerato il progetto  dell’Ecobonus 110% [1]in stand-by a causa delle difficoltà nella convocazione delle assemblee di persona, si è resa assolutamente necessaria una modifica all’articolo 66 delle disposizioni attuative al Codice Civile in materia di convocazioni e svolgimento delle assemblee condominiali.

  1. L’iter legis

Tale auspicata modifica è avvenuta con la conversione in legge (L.126/2020) del D.L. 104/2020, stabilendo che per la partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza è sufficiente il consenso della maggioranza dei condomini in particolare con la modifica dell l’art. 5-bis (Disposizioni in materia di assemblee condominiali). All’articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole “di tutti i condomini” sono sostituite dalle seguenti “della maggioranza dei condomini”. Questa modifica, avvenuta in sede di conversione, supera la prima proposta inerente il sesto comma dell’art 66 disp. Att. c.c. presente nel D.L. la quale prevedeva che “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza”.

La stessa disposizione diviene ora: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza”, tenuto conto che “con maggioranza dei partecipanti al condominio” si intende la maggioranza degli intervenuti alla singola riunione, indipendentemente dal valore proprietario (millesimale) che essi rappresentano.

La formulazione del dettato legislativo starebbe a significare che la partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza non contrasta con le norme assolutamente inderogabili sul funzionamento dell’organo collegiale richiamate dall’art. 1138, comma 4, cod. civ. e dall’art. 72 disp. att. cod. civ., rispetto alle quali il regolamento, sia pure unanime, nulla può.[2]

  1. L’applicazione della norma

In questo ambito il consenso alla videoconferenza riguarderebbe soltanto l’assemblea in oggetto, quindi non potrebbe essere considerato un consenso generalizzato alla modalità di videoconferenza applicabile a tutte le assemblee del condominio.

Questo consenso può essere espresso in qualsiasi momento antecedente alla riunione ed in qualsiasi forma, pure tacita, dunque anche mediante soli comportamenti concludenti dai quali possa desumersi una chiara ed inequivocabile manifestazione di volontà, in modo tale da considerare validamente formata l’assemblea (e la regolarità della convocazione) anche con questa modalità. [3]

  1. Possibili problemi pratici

Data questa fondamentale innovazione, rimane oscura quale sarà veramente la possibilità di applicazione della stessa. La modesta alfabetizzazione digitale del nostro paese, infatti, potrebbe rivelarsi un limite all’effettiva fruizione dell’assemblea condominiale in videoconferenza e, a maggior ragione, potrebbe essere un motivo ostativo della stessa, anche per le riunioni teoricamente convocate in modo valido.

Sarà la giurisprudenza a dover dare delle linee guida ai tecnici del settore, andando a valutare nel merito i casi di specie che sicuramente i tribunali italiani dovranno dirimere nel prossimo periodo.

 

 

[1]F. Annibaldi, Decreto rilancio: parte l’ecobonus 110% per i condomini, Ius in itinere, disponibile qui: www.iusinitinere.it/decreto-rilancio-parte-lecobonus-110-per-i-condomini-30247.

[2]A .Scarpa, Il quotidiano giuridico, Wolters Kluwer, 2020.

[3]R. Triola, Brevi osservazioni sulla disciplina delle assemblee in ”modalità di video conferenza”, www.consulenza.it 2020.

Francesco Annibaldi

Titolare dello Studio Amministrazioni Condominiali Annibaldi, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Genova, Amministratore di condominio, Agente d'Affari in Mediazione - settore immobiliare, Intermediario Assicurativo iscritto al RUI.

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