giovedì, Marzo 28, 2024
Labourdì

Lavoro in nero: verso profili di corresponsabilità del lavoratore

Per tutto ciò che concerne il lavoro in nero, tema ampiamente dibattuto in giurisprudenza, l’immaginario collettivo ci fornisce una convinzione che è impossibile definire del tutto soddisfacente. Pensare, infatti, che nella ricostruzione della tematica le uniche responsabilità ricadano in capo al datore di lavoro, significherebbe avere una consapevolezza parziale e incompleta di una problematica quanto mai attuale in un periodo di crisi economica e, soprattutto, in un paese come il nostro dove il reddito sommerso diventa una voce di bilancio sempre più rilevante.

Ma procediamo con ordine.

Il Jobs Act recentemente entrato in vigore,[Decreto Legislativo 14 Settembre 2015 n. 151] prevede l’introduzione di sanzioni a scaglioni per i datori di lavoro che utilizzano operai, dipendenti, collaboratori e manodopera privi di contratto di lavoro. Difatti all’ art. 3 la norma contempla che “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi’ la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare,in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. “

Inoltre le sanzioni risulteranno maggiorate del 20% in su, laddove si tratti di lavoratori stranieri o di minore età con obbligo scolastico. Solo quando l’impiego irregolare di dipendenti risulterà di numero superiore al 20% rispetto al numero di dipendenti totali, potrà essere comminata al datore di lavoro anche la sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale.

Tuttavia Il decreto del Jobs Act, a favore del datore di lavoro, reintroduce la disciplina della diffida, attraverso cui il datore ha la possibilità di regolarizzare la violazione accertata e ottenere una netta riduzione delle sanzioni.

Sono però necessari alcuni requisiti:

• Che il soggetto al momento dell’accertamento della violazione lavori ancora per il suo datore di lavoro;
• Che il soggetto venga assunto con un contratto di lavoro subordinato;
• Che il soggetto lavoratore assunto debba restare in servizio per lo stesso datore come minimo per tre mesi.
Per il dipendente, invece, la situazione potrebbe rivelarsi a dir poco rischiosa. Quest’ultimo, sostanzialmente, non rischia nulla nel caso in cui fosse “scoperto” nel mentre di una attività lavorativa non registrata, ma il discorso potrebbe cambiare nel caso abbia compiuto dichiarazioni alle autorità competenti. Difatti,come si è detto sopra, un vantaggio certo per il lavoratore con l’introduzione del Jobs Act, è quella di vedersi regolarizzata la propria posizione lavorativa pregressa a seguito della procedura di diffida. Ma nel caso in cui il prestatore di lavoro in nero abbia dichiarato alle autorità competenti il proprio stato di disoccupazione o, addirittura, percepisca apposita indennità, le autorità che abbiano effettuato i controlli hanno l’obbligo di segnalare il lavoratore occupato in nero alla Procura della Repubblica.

 

• La prima fattispecie criminosa che il lavoratore rischia di integrare è quella prevista dall’art 483 C.P., rubricato: “Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico”. Se il lavoratore ha reso all’Inps o al Centro per l’impiego la dichiarazione circa il proprio status di disoccupato, rischia una reclusione fino a due anni.
• Potrebbe configurarsi anche la fattispecie prevista dall’art. 316 ter c.p, [indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato] nel caso in cui il lavoratore attesti uno stato di disoccupazione fittizio, (in quanto lavora in nero) e percepisca in tal modo la relativa indennità di disoccupazione o altri ammortizzatori sociali, provenienti dallo Stato o da altri Enti pubblici. In tal caso la sanzione che rischia per questa condotta è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Qualora la somma complessivamente ricevuta sia inferiore a 3.999,96 Euro, si applicherà, però, la sola sanzione amministrativa, da un minimo di 5.164 Euro ad un massimo di 25.822 Euro; la sanzione non può mai superare, ad ogni modo, il triplo del beneficio conseguito. Attenzione però che a seguito dell’accertamento dell’illecito in capo al lavoratore, l’Inps chiederà a quest’ultimo la restituzione delle somme percepite indebitamente e, probabilmente, anche il risarcimento dei danni subiti.

In definitiva,emerge dallo studio approfondito della tematica,che a differenza del passato in cui la somministrazione lavorativa in nero, risultava una condotta letteralmente subita dal lavoratore, oggi ci si orienta accogliendo un ipotetico profilo di corresponsabilità. La Cassazione ha più volte sostenuto come sia indifferente se tra lavoratore e datore ci sia stato un accordo per non sottoporre a tassazione la remunerazione percepita dal primo e corrisposta dal secondo. Risulta indifferente anche che l’attività lavorativa prestata sia l’unica attività svolta dal lavoratore nel corso di un’ annualità. Infine dalle pronunce in esame ( 09897/11, 8504/2009) si è stabilito che risulti indifferente che l’interessato sia comunque in buona fede, pensando così che la remunerazione percepita fosse stata regolarmente denunciata.

Dott. Vincenzo Santoro

Classe 1992. Laureato in giurisprudenza alla Federico II nel 2016 con una tesi in diritto penale dell'economia,praticante avvocato presso più di uno studio legale. Gli piace tenersi in costante aggiornamento sul diritto italiano e su come le leggi incidano sulla nostra vita quotidiana. Al di fuori della vita professionale si è dedicato ad attività di intrattenimento e informazione: oltre a scrivere per Ius in Itinere, infatti, ha condotto anche dei programmi sulla web-radio. Affronta le situazioni sia come una sfida che come un modo per migliorarsi giorno dopo giorno. Adora i telefilm a sfondo legale di cui è un patito assoluto. Il suo motto? “La verità è relativa. Scegline una che funzioni.” La cosa che più gli piace di questo lavoro? Tutto

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