giovedì, Marzo 28, 2024
Diritto e Impresa

Le clausole di co-vendita e di trascinamento.

Da qualche anno, ormai, si è avvertita l’esigenza di ampliare la categoria delle clausole limitative della circolazione delle partecipazioni sociali, cosicché gli operatori del settore hanno svolto un lavoro di law shopping, importando delle nuove tipologie di clausole dagli ordinamenti di common law.

In particolare, nell’ordinamento societario italiano hanno trovato terreno fertile le clausole di co-vendita e di trascinamento. Tali clausole meglio note nella declinazione inglese, come clausole di drag along, bring along e tag along, hanno assunto una significativa diffusione nonostante non siano esplicitamente disciplinate dal nostro codice civile. Le stesse vengono inserite nel novero delle disposizioni che limitano la circolazione delle partecipazioni societarie a norma dell’articolo 2469 c.c., per le società a responsabilità limitata, e dell’articolo art. 2355 bis c.c., per le società per azioni.

Prima di analizzare le singole clausole limitative della circolazione delle partecipazioni sociali si deve osservare come, nelle loro differenti forme, possono essere incluse tanto negli statuti sociali, quanto nelle pattuizioni parasociali. Se inserite all’interno di patti parasociali avranno semplice efficacia obbligatoria, quindi in caso di inadempimento da parte di un socio aderente al patto parasociale, il socio che subito l’inadempimento potrà richiedere solamente il risarcimento del danno. Se inserite nello statuto, le clausole acquistano efficacia reale. Cosicché l’acquirente delle partecipazioni sociali in violazione della clausola non potrà essere iscritto nel libro soci della società.

LE CLAUSOLE DI TRASCINAMENTO.

Spesso il fenomeno del trascinamento viene, dalla dottrina, considerato unitariamente, tuttavia per un’analisi completa si devono scindere due differenti fenomeni: il diritto al trascinamento ed il trascinamento automatico. La differenza sostanziale tra i due fenomeni si ritrova nel soggetto che ha l’iniziativa di chiedere il trascinamento e non nell’effetto stesso del trascinamento.

Con la clausola di drag along (diritto al trascinamento) si disciplina l’ipotesi di trasferimento della partecipazione del socio di maggioranza, attribuendogli il diritto di “trascinare” nell’operazione negoziale anche la partecipazione o le partecipazioni di minoranza. In particolare, la clausola attribuisce all’alienante la possibilità di vendere, o di obbligare a vendere, anche le azioni di altri soci alle medesime condizioni.

In capo al socio di minoranza sorge la soggezione o l’obbligo di vendere la propria partecipazione stante la volontà della vendita congiunta espressa dal socio di maggioranza. Di conseguenza, il terzo acquirente acquista, con un unico negozio o più negozi, l’intero capitale sociale, o una partecipazione più solida rispetto la singola partecipazione del socio di maggioranza. Per effetto di questa clausola, la vendita della partecipazione sociale di maggioranza potrà avvenire senza il rischio di forme di ostruzionismo da parte della minoranza e di vendere una partecipazione sociale più appetibile per il terzo acquirente, maggiormente propenso ad acquistare una maggioranza più solida.

Con la clausola di bring along (trascinamento automatico) il terzo acquirente, al momento dell’acquisto della partecipazione di maggioranza, ha il potere di decidere se acquistare anche la partecipazione di minoranza e, quindi, di “trascinare” nell’operazione negoziale il socio di minoranza. In capo al terzo acquirente sorge un diritto potestativo rispetto la partecipazione o le partecipazioni di minoranza che il socio di maggioranza gli ha offerto nel corso della vendita. Il socio di minoranza è soggetto o obbligato a vendere la propria partecipazione.

CLAUSOLA DI CO-VENDITA.

Con la clausola di tag along (diritto di seguito), strutturata come promessa del fatto altrui, secondo lo schema dell’articolo 1381 c.c., si disciplina l’ipotesi del trasferimento delle partecipazioni, solitamente, del socio di maggioranza di una società ad un terzo acquirente, prevedendo che, al verificarsi del presupposto consistente nella vendita delle partecipazioni, sia attribuito agli altri soci di minoranza il diritto di “co–vendere” al medesimo acquirente ed alle medesime condizioni anche le loro partecipazioni sociali. Di conseguenza, in capo al socio di maggioranza sorge l’obbligo di procurare un’offerta di acquisto, alle medesime condizioni, in favore del socio di minoranza che potrà decidere di alienare le sue partecipazioni.

A differenza delle clausole di trascinamento, l’inserimento della clausola di tag along nello statuto non pone grandi problematiche. La dottrina maggioritaria inquadra la natura, della clausola di tag along, a mero limite della circolazione della partecipazione, riconducendo la questione alla regolamentazione offerta dall’art. 2355 bis c. c., che rimette la facoltà di introdurre tali limitazioni alla maggioranza dei soci, salvo il diritto di recesso da riconoscere in favore del socio non consenziente.

1 P. DIVIZIA, Le clausole di tag e drag along, Milano, 2013.
2 C. BITONTO, Clausola statutaria di c.d. drag along: chi era costei?, in Le Società, n. 11/2008, pag.1378.
3 S. SANTANGELO, Clausole di “co-vendita” e di “trascinamento” nella S.r.l., Fondazione Casale, 2011.
4 M. DELL’ANTONIA, finalità economiche e descrizione giuridica delle clausole di covendita, in Le clausole di covendita, pubblicazione giuridica n. 8 di ASLA, a cura di D. RUFINI, 2016.
5 Per l’analisi della natura e della validità delle clausole oggetto del presente articolo si rinvia a: D. RUFINI, Le clausole di covendita profili civilistici, in Le clausole di covendita, pubblicazione giuridica n. 8 di ASLA, a cura di D.RUFINI, 2016.
5 P. DIVIZIA, Clausole statutarie di covendita e trascinamento, in Notariato, 2/2009, pagg. 164 e segg.
6 DE LUCA, Validità delle clausole di trascinamento (“drag-along”), in Banca borsa tit. cred., 2009, I, p. 174
7 ss G. SBISà, Dialogo con la giurisprudenza sulle clausole statutarie di trascinamento, Riv. Contratto e Impresa, Art. n. 3/2015.
8 G. AGRUSTI, Le clausole di drag along e tag along, Riv. Amministrazione e Finanza, Art. n. 6/2014
9 L. BALLERINI, I patti di co-vendita: aspetti operativi, Riv. Contratto e Impresa, Art. n. 6/2014

Dott. Antonio Scorzolini

Laureato in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, è iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma per il prescritto tirocinio di pratica forense. Dal 2017 si occupa di diritto societario lavorando come trainee presso la law firm internazionale Lexxat. Contatti: antonio.scorzolini92@gmail.com

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