venerdì, Aprile 19, 2024
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Le comunioni civilistiche: natura giuridica, differenze e disposizione della quota

A cura del Dott.re Francesco Gregorace

SOMMARIO: 1.Generalità e natura giuridica. – 2.La quota e le tipologie di comunioni. – 3. La disciplina. – 4. I tratti distintivi della comunione ordinaria con quella legale ed ereditaria. – 5.La titolarità di disporre delle quote.

  1. Generalità e natura giuridica

Ai sensi dell’art. 1100 c.c. la comunione sussiste quando la proprietà, o un altro diritto reale, spetta a più persone in base allo stesso titolo. Un’ipotesi di comunione di diritto reale minore è la comunione di usufrutto. Pertanto, non potrà definirsi come tale la c.d. comunione nel diritto di credito, che ricorre, ad esempio, in presenza di un’obbligazione solidale dal lato attivo. In questi casi, il termine comunione è utilizzato in maniera impropria.[1]

L’individuazione della sua natura giuridica è sempre al centro di discussioni in dottrina.

Un primo orientamento ritiene che essa costituisca un’organizzazione collettiva non personificata. Tesi che rinviene il suo argomento principale nell’art. 1105 comma 2 c.c., ove è previsto che per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.Una tale previsione, si ritiene, possa giustificarsi solo ipotizzando una autonomia anche solo organizzativa alla comunione. In caso contrario, infatti, il legislatore avrebbe previsto l’unanimità.

Un diverso e prevalente orientamento ritiene che nella comunione vi siano una serie di diritti reali individuali di identico contenuto e convergenti sullo stesso bene, in cui l’esercizio del diritto di ciascun comunista è limitato da quello degli altri. In sostanza, si assiste ad una sorta di compressione del diritto di proprietà, in maniera analoga a quanto accade in presenza di un diritto reale di godimento. Ai sensi dell’art. 1104 primo comma c.c., infatti, l’eventuale rinuncia da parte di un comproprietario comporta l’accrescimento delle altre quote. In dottrina la si è definita quale proprietà plurima integralenella quale vi sono almeno due titolari di un diritto pieno nel suo contenuto che solo con la divisione potrà dividere.[2]

  1. La quota e le tipologie di comunioni

L’elemento centrale della comunione è la quota, che dev’essere intesa in senso ideale e non matematico, quale misura della singola partecipazione e parametro delle facoltà del singolo comunista. In altri termini, la quota nella comunione ordinaria limita il diritto di proprietà altrui in maniera “quantitativa” e non come negli altri diritti reali parziali, dove la compressione è quantitativa. A tal proposito, è necessario premettere che esistono due diverse tipologie di comunione: quella romanisticae quella germanica.

La comunione romanistica, accolta dal nostro ordinamento, si fonda sulla quota ideale che, quindi, non cade su parti del bene materiale ma costituisce solo una misura del diritto del comunista. È detta germanica, o a mani riunite, la comunione nella quale non vi sono quote ma vi è una più accentuata forma collettiva della proprietà. Le ipotesi di comunione germanica accolte nel nostro ordinamento, che in linea generale però accoglie il modello romanistico, sono: il condominio, il fondo patrimoniale, la comunione legale tra coniugi e la comunione ereditaria. L’assenza di quote comporta notevoli limiti alla possibilità di espropriare o alienare la parte di ciascuno prima che la comunione venga sciolta.

Dal punto di vista della formazione della comunione, è possibile individuarne tre ipotesi. La comunione volontaria, che si costituisce tramite contratto plurisoggettivo, quando ad esempio due soggetti acquistano una casa in comproprietà, ovvero unisoggettivo nel caso in cui un soggetto acquisti il 50% ideale della proprietà di un fondo direttamente dal proprietario. Quando, invece, la comunione si realizza a prescindere dalla manifestazione di volontà delle parti è detta incidentale ed essa potrà essere sciolta. È il caso della comunione ereditaria, che si realizza quando il dante causa abbia disposto dei propri beni per quote. Infine, è detta forzosa la comunione generata da un fatto che la costituisce autonomamente. In particolare, essa può costituirsi ab origine come nel condominio, ovvero a seguito dell’esercizio di un diritto potestativo come nel caso della comunione forzosa del muro sul confine prevista dall’art. 874 c.c..[3]

  1. La disciplina

Le norme che vanno dall’art. 1100 al 1116 c.c. individuano la disciplina applicabile alla comunione ordinaria, mentre per quanto concerne la divisione l’art. 1116 c.c. prevede che troveranno applicazione, in quanto non siano in contrasto, le norme sulla divisione ereditaria.

Ciò posto, la disciplina è diretta a contemperare le esigenze individuali e quelle di ordinaria gestione comune ragion per cui essa sarà, innanzitutto, quella dettata dalla volontà delle parti e solo in mancanza di questa troveranno applicazione le regole previste dal codice civile. I punti cardini dettati della disciplina ruotano attorno a tre capisaldi: in primo luogo le quote si presumono uguali salvo che dal titolo risulti diversamente, ragion per cui il concorso nei vantaggi e nei pesi è proporzionale alle quote; tutti i proprietari potranno concorrere nell’amministrazione del bene; la fruizione del bene, purché avvenga nel rispetto delle posizioni altrui, può avvenire anche singolarmente. Inoltre, ogni comproprietario potrà, salvo patto contrario, cedere a terzi la propria quota. Infine, le decisioni inerenti alla gestione e le modalità di fruizione del bene sono assunte a maggioranza semplice che, ai sensi dell’art. 1105, co. 2, è calcolata in base al valore della quota individuale. Qualora, invece, le decisioni riguardino atti di straordinaria amministrazione la maggioranza dovrà essere qualificata, mentre l’unanimità sarà richiesta nelle ipotesi di alienazione, costituzione di diritti reali minori o di locazione ultranovennale.[4]

A tale ultimo proposito, si discute sulla sorte della locazione ultranovennale che sia stata conclusa da parte di un solo comproprietario. Alcuni ritengono che essa sia valida inter partes, ma non sarà opponibile agli altri comproprietari che potranno agire per la liberazione dell’immobile, mentre il locatario potrà risolvere il contratto. Un contrario orientamento, invece, ritiene che in tal caso si rientri nella gestione d’affari, con conseguente applicazione della regola prevista dall’art. 2032 c.c. secondo cui “la ratifica dell’interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato…”, perciò, ai sensi dell’art. 1705 co. 2 cc, sarà possibile esigere dal conduttore la quota dei canoni corrispondenti alla quota di comproprietà.[5]

La comproprietà, inoltre, comporta l’obbligazione propter rem prevista dall’art. 1104 cc, consistente nell’obbligo per ogni comunista di contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune, salva la possibilità di liberarsene rinunciando al diritto. In tal caso, il cessionario è tenuto in solido con il cedente per il pagamento del contributo. Si tratta di una rinuncia abdicativa; essa, infatti, sarà efficace a prescindere dalla comunicazione agli altri comunisti e comporterà un effetto di accrescimento automatico in capo ai rimanenti contitolari. Inoltre, analogamente agli altri diritti reali minori, l’accrescimento comporta un effetto favorevole ed un altro sfavorevole; poiché se da un lato la quota di comproprietà degli altri accresce, analogamente accrescono anche le spese a carico di ciascuno.

Salvo il patto con cui i comproprietari abbiano stabilito all’unanimità di rimanere in comunione per un determinato periodo di tempo, ma mai oltre un decennio, ogni partecipante avrà il diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione. Lo scioglimento ai attua con la divisione, la cui disciplina applicabile è quella della divisione ereditaria in quanto compatibile, che potrà essere volontaria o giudiziale.[6]

  1. I tratti distintivi della comunione ordinaria con quella legale ed ereditaria

Le due principali ipotesi di comunione previste dal nostro ordinamento sono quella legale tra i coniugi e quella ereditaria. Al fine di individuarne le differenze esistenti tra queste e la comunione ordinaria è necessario delinearne l’ubi consistam.

La comunione legale, ai sensi dell’art. 159 c.c. ed in mancanza di una diversa convenzione matrimoniale, costituisce il regime patrimoniale legale della famiglia.[7]Si caratterizza per essere derogabile dalle parti; è dinamica, in quanto modifica il proprio oggetto ogni qual volta venga acquistato un bene non personale in costanza di matrimonio; è vincolata, perché il singolo coniuge potrà chiederne la divisione solo dopo lo scioglimento e non potrà disporre dei beni nemmeno pro-quota. Essa costituisce una ipotesi di comunione “a mani riunite”, che si caratterizza per l’assenza di quote; ciò si riverbera sulle eventuali alienazioni o espropriazioni. Infatti, in assenza di quote i singoli coniugi non sono titolari di una parte precisa del bene, ragion per cui l’eventuale espropriazione di un bene della comunione, per eventuali debiti personali di un solo coniuge, determinerà lo scioglimento della comunione su quel bene con assegnazione all’altro coniuge della metà della somma ottenuta dalla vendita.[8]

Ciò premesso, le differenze che sussistono tra la comunione legale tra coniugi e la comunione ordinaria ex art. 1100 c.c. riguardano essenzialmente le quote ed il potere di disposizione. Infatti: mentre la comunione ordinaria è una comunione per quote, queste non vi sono in quella legale, dove la quota è solamente funzionale ad individuare la misura entro cui possono essere aggrediti i beni in comunione ovvero la misura della responsabilità sussidiaria di ciascun coniuge, nonché la ripartizione tra i coniugi una volta sciolta. Inoltre, mentre nella comunione ordinaria la quota è oggetto di un diritto individuale e delimita il potere di disposizione del suo titolare, nella comunione legale, in quanto comunione germanica, i coniugi sono titolari in solido di un diritto avente ad oggetto i beni in comunione. Queste differenze strutturali si riverberano e giustificano la disciplina prevista dall’art. 184 c.c. in caso di disposizione del bene in comunione legale senza il consenso dell’altro coniuge. Infatti, se una cosa del genere è radicalmente inefficace in presenza di una comunione ordinaria, in tal caso si prevede che l’atto di disposizione del coniuge sia efficace, ma l’altro coniuge disporrà di rimedi diversi in relazione alla natura del bene. In particolare, ai sensi del co. 1 e 2 dell’art. 184, in caso di beni immobili o mobili registrati l’atto sarà annullabile, mentre in caso di beni mobili il co. 4 prevede che “il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato su istanza di quest’ultimo a ricostruire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostruzione della comunione”. Pertanto, con riferimento ai rapporti con i terzi, ogni singolo coniuge ha il potere di disporre dei beni in comunione ed il consenso dell’altro coniuge, secondo autorevole dottrina, costituisce un atto di natura autorizzatoria la cui mancanza produce un vizio che è causa di annullamento.[9]

La comunione ereditaria costituisce un’ipotesi di comunione incidentale di tipo germanico, che si costituisce a prescindere da una manifestazione di volontà delle parti e sorge per il mero fatto giuridico della pluralità di acquisti della medesima eredità; tale fatto è esterno e indipendente rispetto al negozio di accettazione dell’eredità. Si è in presenza di una figura speciale di comunione, che rinviene la propria peculiarità nel fatto che essa si costituisce automaticamente all’apertura della successione mortis causa tra gli eredi ed ha ad oggetto tutto il patrimonio del de cuius. La comunione ereditaria, comprendendo l’universalità delle situazioni attive e passive del dante causa a differenza della comunione ordinaria il cui oggetto è limitato ai diritti reali, comprende anche i crediti del de cuius che andranno inclusi nelle porzioni da formare ai fini della divisione ereditaria, a differenza dei debiti che saranno automaticamente ripartiti tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote.[10]Ulteriore differenze attiene allo scioglimento della comunione. Infatti, posto che ogni comunione è per sua natura transitoria, la disciplina della comunione ordinaria consente alle parti di derogare, nei limiti di dieci anni, al diritto potestativo attribuito a ciascun comunista di chiedere lo scioglimento della comunione. Una simile possibilità non è concessa in caso di comunione ereditaria, nella quale la previsione dell’art. 713 c.c., secondo il quale i coeredi possono sempre domandare la divisione,costituisce un principio inderogabile.[11]

  1. La titolarità di disporre delle quote

Ai sensi dell’art. 1103 c.c. “ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota”. La norma, disciplinando la comunione ordinaria che costituisce una comunione per quote ideali di tipo romanistico, presuppone la coincidenza tra il titolare della quota e la legittimazione a disporre della stessa. Ne deriva che in caso di alienazione della quota pro-parte, la vendita sarà immediatamente efficace ai sensi dell’art. 1376 c.c. nei limiti della quota.

Ciò non accade nella comunione legale, nella quale si assiste ad una distinzione tra la titolarità e la legittimazione a disporre. In tal caso, poiché la comunione è senza quote, il singolo coniuge potrà disporre, anche individualmente e senza il consenso dell’altro coniuge, dell’intero bene in comunione legale come affermato nella nota sentenza della Consulta del 1988.[12]Pertanto, il coniuge non potrà disporre della propria quota, ma potrà disporre dell’intero bene non appena abbia ottenuto il consenso dell’altro coniuge.

La comunione ereditaria, che come detto costituisce un’ipotesi di comunione universale con oggetto l’intero compendio ereditario, segue la disciplina della comunione ordinaria ma, con riferimento al suo scioglimento, nei limiti della compatibilità. Ragion per cui, ci si chiede se il disposto dell’art. 1103 c.c. trovi applicazione anche nella comunione ereditaria. In altri termini: il coerede può disporre sia della sua quota ereditaria, la c.d. quota, che della sua quota sul bene singolo del compendio ereditario, c.d. quotina?

Premesso che dalla previsione di cui all’art. 732 c.c. si desume che il diritto alla quota ereditaria è disponibile, anche se con il limite della prelazione in favore dei coeredi prevista dalla norma, e l’eventuale divisione non consensuale dovrà necessariamente coinvolgere l’intero asse ereditario. Pertanto, non è ammissibile né una espropriazione né un’alienazione della quota sul singolo bene, perché ciò si concretizzerebbe in una divisione parziale imposta ai coeredi. Infatti, ammettendo tale possibilità, il coerede che alienasse la sua quota sul singolo bene ereditario, moltiplicherebbe i rapporti di contitolarità, instaurando sul singolo bene una contitolarità diversa tra l’acquirente pro quotae gli altri coeredi. Per tali ragioni si ritiene che l’art. 1103 c.c. non sia applicabile alla comunione ereditaria, trattandosi di una comunione strutturalmente diversa da quella ordinaria. In sostanza, mentre nella comunione ordinaria, in virtù del diritto di comproprietà, c’è un rapporto diretto tra il contitolare ed il bene, nella comunione ereditaria, che è una comunione “a mani riunite” sull’intero asse ereditario, il rapporto non è diretto ma passa attraverso il diritto alla quota ereditaria.[13]

Sulla questione sono intervenute anche le Sezioni Unite nel 2016, le quali, risolvendo un contrasto sorto in relazione alla donazione di bene altrui, si sono occupate della donazione, da parte di un coerede, della quota di un bene in comunione ereditaria, la c.d. “quotina”. La questione controversa era stabilire se in tal caso il bene in comunione ereditaria fosse da considerare altrui o “eventualmente altrui”.[14]

Il supremo consesso accoglie quest’ultima qualificazione partendo dal presupposto che, sia la quota sul singolo bene che la quota sull’intera eredità, non entrano a far parte del patrimonio attuale del coerede prima della divisione, in quanto sono sottoposti alla condizione sospensiva dell’attribuzione del bene in sede divisionale.[15]Una simile conclusione, ormai accolta dalla giurisprudenza prevalente, deriva dalla considerazione per cui solo a seguito della divisione, contrattuale o giudiziale che sia, avviene il c.d. “apporzionamento” con il quale la quota ideale, spettante a tutti i condividenti, si converte in titolarità esclusiva su una porzione dei beni in comunione.

Dunque, nel caso di comunione ereditaria non potrà trovare applicazione, per le ragioni indicate, la previsione ex art. 1103 cc. Qualora, invece, la comunione di massa non fosse di origine ereditaria ci si è chiesti in dottrina quale fosse la sorte dell’atto di disposizione sulla quota del singolo bene da parte di un comunista. Si ritiene che in tal caso, non trattandosi di una massa ereditaria assoggettata alla peculiare disciplina prevista, sul bene alienato sorga una nuova comunione tra l’acquirente pro quota e gli altri comunisti. Aderendo a tale impostazione ne consegue che per effetto di un atto di alienazione sorgano più comunioni, ognuna da sciogliere tramite distinte divisioni. È evidente, infatti, che nel caso in cui l’acquirente subentri nella contitolarità del singolo bene al posto dell’alienante, occorrerà sia una divisione del singolo bene alienato tra l’acquirente e i restanti contitolari, che una divisione tra l’alienante e gli altri contitolari per la restante massa ereditaria.[16]

[1]F. Gazzoni, manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, XVII edizione, Napoli 2015.

[2]M. Fratini, il sistema del diritto civile 4, i diritti reali, le successioni e la famiglia,Dike Giuridica, Roma Marzo 2017.

[3]M. Fratini, op. citata,pag. 153.

[4]A. Plaisant, dal diritto civile al diritto amministrativo, terza edizione, Forumlibri 2018.

[5]F. Gazzoni, op. citata, pag. 278

[6]F. Gazzoni, op. citata, pag. 279, 280

[7]M. Fratini, op. citata,pag. 325.

[8]F. Gazzoni, op. citata, pag. 377.

[9]R. Giovagnoli, manuale di diritto civile, Itaedizioni, Torino 2019, parte II, cap.VI, pag. 201, 202.

[10]Cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite del 28.11.2007 n. 25657, massima: “I crediti del “de cuius”, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l’unico credito succede nel credito al momento dell’apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall’art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli art. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il “de cuius” ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

[11]R. Giovagnoli, op. citata,pag. 82, 83.

[12]Cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 17.03.1988 numero 311, in motivazione:“Dalla disciplina della comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria. Questa è una comunione per quote, quella è una comunione senza quote; nell’una le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. ex art. 2825 cod.civ.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103); nell’altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione (arg. ex art. 189, secondo comma)… Ne consegue che, nei rapporti coi terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione. Il consenso dell’altro, richiesto dal modulo dell’amministrazione congiuntiva adottato dall’art. 180, secondo comma, per gli atti di straordinaria amministrazione, non è un negozio (unilaterale) autorizzativo nel senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite all’esercizio di un potere. Esso è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio.”

[13]R. Giovagnoli, op. citata,pag. 462, 463.

[14]M. Santise, Coordinate ermeneutiche di diritto civile, quarta edizione, G. Giappichelli Editore, Pioltello (MI) 2018, pag. da 313 a 323.

[15]Cfr. Cassazione Sezioni Unite, sentenza del 15.03.2016 n. 5068, massima:“La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante; tuttavia, qualora nell’atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell’altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare.”.

[16]Giovagnoli, op. citata,pag. 464, 465.

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