Le cosiddette operazioni baciate negli istituti di credito
Nel corso degli anni dal 2007 al 2017 le ispezioni eseguite dall’Organismo di Vigilanza e, successivamente, le indagini condotte dall’Autorità giudiziaria hanno fatto emergere, tra le irregolarità e anomalie gestionali, la pratica delle c.d. operazioni baciate in due istituti di credito: Banca Popolare di Vicenza (BPVi) e Veneto Banca (VB).
In breve, il Consiglio di Sorveglianza del Meccanismo di Vigilanza Unico europeo ha dichiarato la prossimità al dissesto di BPVi e VB e successivamente il Comitato di Risoluzione Unico europeo ha accertato la non sussistenza dell’interesse pubblico all’avvio di una procedura di risoluzione. Di conseguenza il Governo e la Banca d’Italia diedero avvio alla procedura della liquidazione coatta amministrativa[1]. A seguito di una procedura di vendita aperta condotta dalle autorità italiane, fu individuato in Intesa Sanpaolo S.p.A. il soggetto disponibile ad acquistare attività e passività aziendali delle due banche con esclusione di alcune poste (essenzialmente crediti deteriorati) rimaste in capo ai due istituti in liquidazione. Soluzione, questa, resa possibile grazie ad un intervento pubblico necessario per non peggiorare la situazione patrimoniale e l’esposizione al rischio del soggetto cessionario.
Le problematiche riscontrate in entrambi gli istituti, che hanno causato il dissesto, sono, a grandi linee, riconducibili a tre cause: autodeterminazione del prezzo delle azioni[2] (caratteristica propria delle banche popolari), modalità di erogazione e gestione del credito e, per l’appunto, le operazioni baciate.
Le operazioni baciate sono finanziamenti, offerti a tassi di interesse più vantaggiosi, erogati da una banca a un cliente a patto che questi acquisti azioni della banca stessa. La concessione di un finanziamento da parte di una banca in correlazione con l’acquisto di sue azioni sovrastimerebbe il capitale, dando ai terzi una visione di solidità che non corrisponde a quella reale. Rilievo assume l’articolo 2358 c.c., ai sensi del quale “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni”, salvo che tali operazioni non siano “preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria” e nel rispetto delle condizioni previste dalla stessa norma. L’articolo 2358 c.c. è contenuto nel Capo V dedicato alle “Società per azioni” del Titolo V, Libro V; pertanto dalla lettera della norma sembrerebbe riferirsi unicamente alle S.p.A. Si rammenta, infatti, che le banche popolari costituiscono, insieme alle banche di credito cooperativo, la forma di esercizio di attività bancaria da parte di società di tipo cooperativo[3]. L’articolo 2519 c.c. dispone a tal riguardo che “alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”, si pone, dunque, un problema di compatibilità tra i due modelli societari[4].
In merito si segnala l’ordinanza resa in via cautelare dal Tribunale di Venezia, sez. spec. Imprese, 29 aprile 2016 giudice A.M. Marra, ove viene accolto parzialmente il ricorso ex articolo 700 c.p.c. con il quale gli istanti hanno chiesto di inibire alla banca la richiesta di pagamento dei saldi passivi, registrati su quattro conti correnti loro intestati, aperti presso la banca stessa, sostenendo la violazione dell’articolo 2358 c.c. e la conseguente nullità delle operazioni di finanziamento e acquisto di azioni. Relativamente all’applicabilità dell’articolo 2358 c.c. alle società cooperative in forza dell’articolo 2519 c.c., la soluzione si è basata sul fatto che la precedente condotta dell’intermediario era idonea ad esprimere la convinzione dell’ente di essere in concreto assoggettato alla disciplina di cui all’articolo 2358 c.c. Con tale pronuncia il Tribunale evidenzia, inoltre, come sia onere della banca provare la sussistenza delle condizioni derogatorie di cui all’articolo 2358 c.c[5]. Si tratta, in ogni caso, di un pronunciamento reso in via cautelare e di conseguenza da valutare con la dovuta prudenza.
Sempre il Tribunale di Venezia, sez. spec. Imprese, con le sentenze nn. 875, 878 e 879 del 26 aprile 2019, ha stabilito che sono procedibili avanti il giudice ordinario le domande di accertamento negativo dei crediti nelle operazioni baciate nonostante la sopravvenuta sottoposizione delle banche alla liquidazione coatta amministrativa. Si tratta di un principio non generale da valutare in relazione a ciascuna domanda proposta. In particolare, sono procedibili le domande non destinate ad incidere sullo stato del passivo della banca posta in liquidazione coatta amministrativa. La pronuncia riguarda l’articolo 83 TUB, il quale prevede che “contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione” e “né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”. In merito, il Tribunale ha stabilito che “Spazi di riserva al giudice ordinario si leggono (p. es. Cass. 17279/2010) nelle pronunce che trattano di domande demolitorie o di accertamento che abbiano come scopo solo tale accertamento. Naturalmente, posto che la domanda deve essere comunque sorretta da un interesse, sarà lo scopo ultimo dell’accertamento, o della pronuncia costitutiva chiesti, a determinare la procedibilità o meno della domanda avanti il giudice ordinario” (sent.878/2019)[6].
Tralasciando il lato giuridico, così come chiarito dalla Banca d’Italia, vi sono regole prudenziali le quali stabiliscono che le azioni acquistate grazie a un finanziamento della stessa banca emittente non possono essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza. In quanto tale patrimonio ha come obiettivo di assorbire eventuali perdite e pertanto deve essere costituito da risorse vere, non a elevato rischio di essere vanificate da un finanziamento non restituito[7].
[1] Per maggiori approfondimenti sul tema si veda Gustavo Mazzella, La liquidazione coatta amministrativa: procedura concorsuale – amministrativa?, ottobre 2017, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/la-liquidazione-coatta-amministrativa-procedura-concorsuale-amministrativa-5482.
[2] Il codice civile all’articolo 2528 attribuisce la responsabilità di fissare quel prezzo all’assemblea dei soci in sede di determinazione del bilancio, su proposta degli amministratori.
[3] Cfr. articolo 28, comma 1, TUB.
[4] Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda a M. Lembo, Brevi riflessioni, fuori dal coro, sulle cosiddette operazioni baciate, disponibile su Giurimetrica Rivista di Diritto, Banca e Finanza (ISSN 2420-8051), anno 4 numero 2 – giugno/dicembre 2018.
[5] F. Gaveglio, Fumus di nullità dei finanziamenti concessi da banca popolare per l’acquisto di azioni della stessa in violazione dell’art. 2358 c.c., giugno 2016, disponibile qui: http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/cessione-di-partecipazioni-sociali/fumus-di-nullita-finanziamenti-concessi-banca-popolare-acquisto-azioni.
[6] P. Cecchinato, Sono procedibili verso le l.c.a. delle banche venete le domande di accertamento negativo delle operazioni baciate, maggio 2019, disponibile qui: http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/fallimentare-restructuring/crisi-bancarie/sono-procedibili-verso-le-lca-delle-banche-venete-le-domande.
[7] Banca d’Italia, Chiarimenti sulla Banca Popolare di Vicenza, ottobre 2015, disponibile qui: https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/chiarimenti-popolare-vc/index.html.