venerdì, Marzo 29, 2024
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Le due anime del soccorso istruttorio tra mancanze formali o sostanziali

L’istituto del soccorso istruttorio affonda le sue radici nella legge fondamentale sul procedimento amministrativo. Con la legge n. 241/1990, tramite la figura del responsabile del procedimento, la pubblica amministrazione finalmente esce dall’anonimato e grazie all’individuazione di un preciso interlocutore, il privato smettere di essere un mero spettatore dell’azione amministrativa divenendo parte di un vero e proprio rapporto collaborativo verso l’emanazione del provvedimento amministrativo.

L’art. 6 della 241/90 alla lettera b) prevede che il responsabile del procedimento “può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete” ed è proprio in questa disposizione che possiamo rintracciare un “nascente” soccorso istruttorio.

L’azione amministrativa si orienta verso un’esigenza di correttezza sostanziale riconducibile ai suoi caratteri tipici di imparzialità, di buon andamento, del giusto procedimento e di leale collaborazione; tramite l’istituto del soccorso istruttorio il procedimento amministrativo non subirà più battute d’arresto a causa di mere irregolarità formali, il provvedimento risulterà sostanzialmente coerente con i presupposti di fatto e di diritto posti a suo fondamento grazie al coinvolgimento del soggetto interessato.

Tuttavia, il ricorso al soccorso istruttorio non può né tradursi in una deresponsabilizzazione tout court dei privati né tantomeno in una violazione della par condicio, mettendo così a rischio l’imparzialità dell’amministrazione. L’intervento del privato non può coincidere con una vera e propria integrazione[1] documentale ma deve limitarsi ad una mera regolarizzazione.

Nella materia dell’evidenza pubblica l’istituto riveste un ruolo molto importante, sebbene non abbia ricevuto l’auspicata autonoma collocazione né con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50/2016) né con il decreto correttivo dello stesso (D.lgs. n. 56/2017); qui la domanda del privato deve risultare completa seppur irregolare.[2] Rispetto al contesto della L. 241/1990, la contrattualistica pubblica si presenta come una disciplina estremamente analitica e ciò influenza l’elasticità e l’ampiezza del soccorso istruttorio.

Bisogna considerare il fatto che, per il tramite della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza, uno dei leitmotiv della materia è rintracciabile nel principio di libera concorrenza; quest’ultimo ha sottolineato la valenza pro-concorrenziale del soccorso istruttorio, il quale, limitando l’esclusione degli operatori ai soli casi di carenze gravi e sostanziali, si configurava altresì come una declinazione del principio del favor partecipationis.

La disciplina originaria del soccorso istruttorio è rintracciabile nell’art. 46 comma 1 del D.lgs n.163/2006 secondo il quale “nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”. Questa disposizione è stata da subito interpretata restrittivamente dalla giurisprudenza: l’istituto poteva permettere la sola regolarizzazione dei documenti già presentati dal privato e riguardanti i requisiti di partecipazioni previsti dalla lex specialis poiché se a contrario fosse stata permessa una sanatoria circa la totale carenza di documenti, sarebbe stato lesa la par condicio tra i partecipanti.

Successivamente il comma 1-bis[3] è stato introdotto all’art. 46 del D.lgs n.163/2006 con il d.l. n. 78/2011. Questo intervento normativo ha introdotto il principio di tassatività delle clausole di esclusione[4] che sancendo ex lege il divieto per le stazioni appaltanti di prevedere ulteriori clausole, pena la loro nullità, ha posto nuovamente l’attenzione sull’ammissibilità del soccorso istruttorio. Infatti, a seguito dell’innovazione normativa l’Adunanza Plenaria n. 9/2014 ha ribadito l’interpretazione restrittiva dell’istituto, confinando il suo utilizzo ai soli casi in cui per la mancanza del requisito non sia prevista l’esclusione dalla gara.[5]

Con la l. n. 114/2014 di conversione d.l. n. 90/2014, in ottemperanza alla Direttiva Appalti 24/2014/UE sono stati introdotti i commi 2-bis ed 1-ter rispettivamente agli artt. 38 e 46 del D.lgs n.163/2006[6]. Il combinato disposto di queste due norme sancisce definitivamente l’ammissibilità del soccorso istruttorio; il legislatore ha così predisposto una modalità di “semplificazione degli oneri formali” imposti ai concorrenti ciò anche al fine di deflazionare il contenzioso[7] in materia. Le irregolarità si possono suddividere in tre categorie:

  • Irregolarità non essenziali per le quali né portano all’esclusione del candidato né la stazione appaltante è tenuta ad invitare il concorrente a regolarizzare la propria posizione, fermo restando la possibilità di procedervi ugualmente per quest’ultimo.
  • Irregolarità insanabili ovvero quelle relative “ai casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta” ed altre previste dall’art. 46, comportanti l’esclusione del privato.
  • Irregolarità essenziali ma sanabili relative alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38, per le quali la stazione appaltante è tenuta ad assegnare al privato un termine non superiore a 10 giorni per regolarizzare la propria posizione, dietro il pagamento una sanzione pecuniaria (cd soccorso istruttorio oneroso).

Il meccanismo così delineato doveva sia concentrare nella fase del controllo delle dichiarazioni ovvero dell’ammissione alla gara delle offerte, il fenomeno delle esclusioni dovute a mere carenze documentali, sia evitare l’abuso dell’istituto grazie alla previsione della sanzione pecuniaria che avrebbe dovuto assicurare serietà all’offerta responsabilizzando i concorrenti della procedura.

Il soccorso istruttorio viene così generalizzato, procedimentalizzato e non più confinato ad ipotesi tassativamente enucleate; tuttavia a tali innovazioni sono susseguite numerose critiche da parte della dottrina. Pur superandosi la distinzione tra regolarizzazione ed integrazione, l’operatività dell’istituto è stata saldata a parametri incerti e soggettivi, riguardanti un giudizio di essenzialità ed indispensabilità circa il requisito richiesto. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha svolto un ruolo fondamentale precisando che in ogni caso la sanatoria non avrebbe mai potuto riguardare l’offerta economica, configurandosi in tal caso un’integrazione postuma.

Come anticipato, la disciplina è stata ulteriormente innovata con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs n.50/2016) che con l’art. 83 comma 9 conferma grossomodo il precedente quadro normativo, tenendo ferma la distinzione tra violazione essenziale (non sanabile) e violazione non essenziale (sanabile). La normativa riconferma il divieto di integrazione dell’offerta tecnica ed economica. Il legislatore scioglie ogni dubbio circa l’automatismo o meno dell’irrogazione della sanzione in caso di violazione sanabile, optando per la sua comminatoria solo nel caso in cui il concorrente voglia avvalersi del meccanismo sanante. Per quanto riguarda le irregolarità non essenziali, la stazione appaltante viene onerata anche in questo caso della richiesta di regolarizzazione, seguendo la stessa procedura delle violazioni sanabili ed il concorrente è escluso ove non presenti la relativa documentazione, fermo restando la gratuità di questa fattispecie.

Il mantenimento del cd soccorso istruttorio oneroso ha rafforzato le critiche di dottrina e giurisprudenza[8] nei confronti della sanzione pecuniaria in relazione ai principi di libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, immediatamente sedate con il D.lgs. 56/2017 (correttivo del codice) che ha sia eliminato qualsiasi onere finanziario a carico degli operatori per l’accesso all’istituto sia rivisto l’incerta distinzione tra irregolarità essenziali e non prevedendo la regolarizzazione di qualsiasi elemento formale della domanda ad eccezione di quelli riguardanti l’offerta economica e tecnica.

Orbene, le “due anime” del soccorso istruttorio presenti rispettivamente nella Legge fondamentale sul procedimento amministrativo e nell’attuale Codice dei Contratti Pubblici presentano delle divergenze.

L’art. 6 lett. b) della 241/90 pone una facoltà in capo al responsabile del procedimento “può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”. Al contrario, poiché la materia dell’evidenza pubblica è permeata dal principio di libera concorrenza con la conseguente massimizzazione del favor partecipationis, in capo alla stazione appaltante sussiste un vero e proprio onere circa l’esperimento del soccorso istruttorio. Il vizio che inficerà il provvedimento finale sarà diverso: eccesso di potere[9] nel primo caso e violazione di legge nel secondo.

Infine, ritornando all’operatività del soccorso istruttorio nell’ottica del Codice Appalti l’attuale formulazione dell’art. 89 c. 9 prevede che “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”

Secondo l’Adunanza Plenaria n. 3 e 9 del 2015, tra gli elementi essenziali dell’offerta, insuscettibili di essere successivamente integrati, rientrano gli oneri di sicurezza aziendale. Premesso che  questi oneri vanno a comporre l’offerta economica assieme ai costi di manodopera, il suddetto orientamento è stato superato con l’A.P. n. 19/2016. In questa pronuncia l’Alto Collegio ha stabilito che bisogna distinguere tra l’incertezza assoluta circa il contenuto dell’offerta, la cui successiva sanatoria comporterebbe una modifica sostanziale del prezzo e l’ipotesi di una mera carenza formale, ove dunque non sia in dubbio l’adempimento degli oneri di sicurezza nell’offerta economica. In quest’ultimo caso “il soccorso istruttorio è doveroso perché esso non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente. In questi termini deve essere chiarito il principio dell’Adunanza Plenaria n. 9/2015 mitigando il rigore di un esito applicativo che altrimenti risulterebbe sproporzionato ed iniquo.” (A.P. n. 19 e 20 del 2016)

Pertanto, la mancata indicazione di un elemento inerente l’offerta economica non consentirebbe l’automatica esclusione del candidato senza il previo soccorso istruttorio. Tutte le volte in cui non sussista incertezza circa la congruità dell’offerta.

Benché tali pronunce si riferiscano alla disciplina precedente l’attuale Codice, la questione circa l’esperibilità del soccorso istruttorio in relazione agli oneri previsti dall’art. 95 comma 10 del Codice (oneri di sicurezza e costi di manodopera) è più che accesa in giurisprudenza.

L’ampia formulazione dell’art. 83, comma 9 ammettendo il soccorso istruttorio per qualsiasi elemento formale della domanda, consente di sanare l’offerta che sia viziata solo per la mancanza formale dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e dei costi di manodopera?

Gli orientamenti favorevoli all’automatica esclusione dell’offerta sostengono che l’adempimento prescritto dall’art. 95 comma 10 sia “imposto al fine di garantire la massima trasparenza dell’offerta economica nelle sue varie componenti, evitando che la stessa possa essere modificata ex post nelle sue componenti di costo, in sede di verifica dell’anomalia, con possibile alterazione dei costi della sicurezza al fine di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio o del bene” e pertanto “costituisce un elemento essenziale dell’offerta economica sicché non può ritenersi integrabile ex post mediante l’istituto del soccorso istruttorio e comporta l’esclusione dalla gara anche in assenza di una espressa sanzione prevista dalla legge o dal disciplinare”. Il nuovo codice avrebbe dunque “superato ogni incertezza interpretativa, nel senso dell’inderogabilità dell’obbligo derivante dall’art. 95, comma 10. In presenza di una così esplicita disposizione di legge, è del tutto irrilevante se né la lex specialis di gara (bando e disciplinare), né il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante hanno previsto la dichiarazione separata di tali oneri, discendendo direttamente ed inequivocabilmente dalla legge l’obbligo (rectius, l’onere) di effettuare la dichiarazione stessa: il ché è proprio il quid novi contenuto nella disciplina dettata sul punto dall’art. 95, comma 10, cit., che ha inteso porre fine, una volta per tutte, ai ben noti contrasti insorti nel preesistente assetto normativo”[10]

A questo filone interpretativo si è opposto un diverso orientamento, sulla base delle considerazioni svolte dall’Adunanza Plenaria nella succitata pronuncia, nonché della successiva sentenza della Corte di giustizia dell’UE 10 novembre 2016, C-140/16, C-697/15, C-162/16 in cui viene chiarito che “il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, sanciti dalla direttiva 2004/18/CE devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell’inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l’esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un’interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l’intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice.

Questa linea d’interpretazione sostiene la validità dei principi dettati dalla Plenaria anche in relazione alle procedure svolte sotto il nuovo Codice e pertanto ritiene “doveroso il soccorso istruttorio anche nel caso del mancato adempimento dell’obbligo di indicare i costi in parola sancito dall’art. 95 co. 9 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 – obbligo posto senza comminatoria di esclusione – in quanto restano validi ed applicabili i principi sanciti nelle sentenze della Corte di Lussemburgo e del Supremo Consesso nazionale.”

Il disposto dell’art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti deve essere bilanciato con la necessità “in applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, di una intermediazione/contraddittorio con l’appaltatore, che potrebbe aver presentato comunque un’offerta comprensiva degli oneri senza averla però dettagliata. Ne discende la necessità che l’esclusione del concorrente sia disposta solo dopo che lo stesso sia stato invitato dalla stazione appaltante, nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio, a regolarizzare l’offerta, proprio in quanto espressione dei principi generali richiamati dalla Corte di Giustizia”[11].

Se la giurisprudenza non si allineerà verso un’interpretazione univoca, è probabile che presto la questione verrà sottoposta nuovamente all’Adunanza Plenaria, o in alternativa deferita alla Corte di Giustizia UE. Considerando i succitati principi in materia, la ratio dell’istituto ed i principi di diretta derivazione comunitaria, soprattutto in relazione alla centralità  dell’offerta tecnica ed economica, una esclusione aprioristica dell’operatore economico sulla base di una offerta, tenendo conto di una distinzione circa mancanze formali e sostanziali dell’offerta economica, potrebbe apparire del tutto irrazionale.

[1] Considerando l’oggetto della documentazione del privato, l’integrazione dovrà riferirsi ad elementi preesistenti essendo inammissibile l’ingresso di elementi sopravvenuti.

[2] La limitazione fisiologica al ricorso al soccorso istruttorio risulta ben chiara sia in relazione alla ratio dell’istituto sia all’esigenza di prevenirne un abuso

[3] “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.”

[4] L’esclusione del concorrente conseguiva a:

– il mancato adempimento delle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre

disposizioni di legge vigenti

– incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione

o di altri elementi essenziali;

– non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità

relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia

stato violato il principio di segretezza delle offerte.

[5] “il potere di soccorso – sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti- non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali” (A.P. N.9/2014)

[6]  Art. 38 comma 2-bis: “La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.”

Art. 46 comma 1-ter: “Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.”

[7] Intento ulteriormente perseguito dal legislatore con l’introduzione del sub-rito speciale in materia ex art.120 co. 2-bis e 6-bis c.p.a ad opera dall’art. 204 del D.lgs 50/2016, rimesso alla Corte di Giustizia con l’ordinanza n.88/2018 dal Tar Piemonte Sez. I.

F. Gatta- “La velocità” nemica del diritto: il rito superaccelerato approda alla CGUE– in www.iusinitinere.it.

[8] Con l’ordinanze n. 10012/2016 e n. 10222/2016, il TAR Lazio ha messo in discussione la legittimità comunitaria del soccorso istruttorio oneroso, sottoponendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea alcune questioni pregiudiziali di interpretazione dell’art. 38 comma 2-bis del D.lgs. n. 163/2006 rispetto alla disciplina di cui agli artt. 45 e 51 della Direttiva 2004/18/CE ed ai principi di ai principi di libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

La Corte di Giustizia sez. VIII, il 28 febbraio 2018, nn. C-523/16 e C-536/16, MA.T.I. SUD Spa/Centostazioni Spa e Duemme SGR Spa/CNPR ha risposto ai quesiti. La normativa europea non osta “in linea di principio, a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza del quale l’amministrazione aggiudicatrice può, nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, invitare l’offerente la cui offerta sia viziata da irregolarità essenziali, ai sensi di detta normativa, a regolarizzare la propria offerta previo pagamento di una sanzione pecuniaria, purché l’importo di tale sanzione rimanga conforme al principio di proporzionalità, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.”

[9] Ad esempio, si potrà rintracciare come figura sintomatica il travisamento dei fatti o una disparità di trattamento.

[10] In tal senso cfr. Tar Reggio Calabria s. n. 166/2017; Tar Salerno s. n. 1604/2016; Tar Molise s. n. 513/2016; Tar Napoli sez. III n. 2358/2017; Tar Calabria sez. I s. n. 337/2018; Consiglio di Stato sez. V s. n. 815 e 1228 del 2018; Tar Napoli sez. III S. N. 4611/2017.

[11] Tar Sicilia Sez. III n. 3217/2016; Tar Lazio Sez. II-Ter s. n. 8819/2017; Tar Emilia-Romagna s.n. 43/2018; Tar Lazio Sez. I-bis s. n.7042/2017; Consiglio di Stato Sez. III s. n. 2554/2018; Corte di Giustizia UE Sez. VI in C-486/17; Tar Lecce Sez. III ord. caut. N. 73/2018; Tar Perugia s. n. 218/2018.

Federica Gatta

Giovane professionista specializzata in diritto amministrativo formatasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Conseguito il titolo di Dottoressa Magistrale in Giurisprudenza a 23 anni il 18/10/2018 con un lavoro di tesi svolto con la guida del Professor Fiorenzo Liguori, sviluppando un elaborato sul Decreto Minniti (D.l. n. 14/2017) intitolato "Il potere di ordinanza delle autorità locali e la sicurezza urbana" , ha iniziato a collaborare con il Dipartimento di Diritto Amministrativo della rivista giuridica “Ius in Itinere” di cui, ad oggi, è anche Vicedirettrice. Dopo una proficua pratica forense presso lo Studio Legale Parisi Specializzato in Diritto Amministrativo e lo Studio Legale Lavorgna affiancata, parallelamente, al tirocinio presso il Consiglio di Stato dapprima presso la Sez. I con il Consigliere Luciana Lamorgese e poi presso la Sez. IV con il Consigliere Silvia Martino, all'età di 26 anni ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, esercitando poi la professione da appartenente al COA Napoli. Da ultimo ha conseguito il Master Interuniversitario di secondo livello in Diritto Amministrativo – MIDA presso l’Università Luiss Carlo Guidi di Roma, conclusosi a Marzo 2023 con un elaborato intitolato “La revisione dei prezzi nei contratti pubblici: l’oscillazione tra norma imperativa ed istituto discrezionale”. Membro della GFE ha preso parte alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, Guida Editore; inoltre ha altresì collaborato con il Comitato di inchiesta “Le voci di dentro” del Comune di Napoli su Napoli Est. Da ultimo ha coordinato l'agenda della campagna elettorale per le elezioni suppletive al Senato per Napoli di febbraio 2020 con "Napoli con Ruotolo", per il candidato Sandro Ruotolo. federica.gatta@iusinitinere.it - gattafederica@libero.it

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