venerdì, Marzo 29, 2024
Uncategorized

Le fondazioni: il caso della fondazione non riconosciuta

I destinatari delle regole di cui si compone un ordinamento giuridico, non sono solo le persone fisiche ma anche le c.d. persone giuridiche.  L’ordinamento riconosce anche a loro l’attitudine ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive.

Accanto alle persone fisiche si collocano infatti gli enti, cioè organizzazioni di beni e di persone, cui l’ordinamento riconosce la qualità di centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive al pari delle persone fisiche.

La regolamentazioni degli enti è avvenuta con il codice del 1942 .

Il legislatore, infatti, si è reso conto che molte attività non potevano essere svolte isolatamente dal singolo, ma necessitavano di un’organizzazione di gruppo.

L’articolo di oggi si concentrerà sulla figura della Fondazione.

Per fondazione si intende un complesso di beni destinato alla realizzazione di un determinato scopo prefissato dal fondatore. Ai sensi dell’art. 14 c.c.: “Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.” Questa può dunque essere costituita con un negozio unilaterale detto negozio di fondazione, posto in essere da un fondatore il quale crea l’ente destinando determinati beni alla realizzazione di uno scopo e il negozio di fondazione, potrà essere costituito o per atto pubblico o attraverso lo strumento del testamento.[1]

Per quanto concerne lo scopo della fondazione, questo deve essere a carattere non lucrativo, lecito e possibile. Le modalità attraverso cui sarà possibile raggiungere lo scopo prefissato, dovranno essere indicate all’interno dello statuto della fondazione.

Il patrimonio disposto da parte del fondatore ai fini del raggiungimento dello scopo, dovrà  essere adeguato. L’adeguatezza si riferisce alla possibilità che il patrimonio sia sufficiente per far sì che lo scopo della fondazione possa essere perseguito.

Nella fondazione manca la presenza di un organo assembleare; questo però è giustificato dal fatto che è il solo fondatore a determinare i caratteri dell’attività.

È invece presente un organo amministrativo, ma anche in tal caso è importante sottolineare che l’attività degli amministratori è sempre vincolata al solo conseguimento dello scopo prefissato in origine dal fondatore stesso.

Le associazioni e le fondazioni acquisiscono la personalità giuridica mediante il riconoscimento.

Ai fini del riconoscimento, il d.p.r. 361/2000 ha introdotto  una disciplina profondamente innovativa: sarà infatti sufficiente disporre l’iscrizione della fondazione o l’associazione o altre istituzioni di carattere privato nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

Alle prefetture spetterà il compito di valutare la possibilità e la liceità dello scopo, nonché l’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello stesso. Al momento dell’iscrizione l’ente acquisterà altresì l’autonomia patrimoniale perfetta per cui per i debiti assunti dall’ente risponderà solo il patrimonio di quest’ultimo.

Con la regolamentazione degli enti, avvenuta nel 1942, ci si aspettava in realtà un quadrato: associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute da un lato, e fondazioni riconosciute e fondazioni non riconosciute dall’altro. Manca invece la categoria delle fondazioni non riconosciute.

Una parte della dottrina sostiene che tale mancanza è dovuta al fatto che elemento fondamentale della fondazione, rispetto all’associazione, è il patrimonio per cui una categoria del genere non poteva operare nell’ordinamento senza riconoscimento a differenza delle associazioni nelle quali l’elemento di prevalenza è rappresentato dalle persone.

Altra parte della dottrina, invece, ritiene che è rinvenibile nell’ordinamento una forma di fondazione non riconosciuta operante nel nostro ordinamento: il patrimonio destinato alla costituzione di una fondazione in attesa di riconoscimento, qualora il fondatore abbia già dato inizio all’attività dell’opera disposta.

A detta di alcuni si tratterebbe solo di un ente in via formazione, altri sostengono che vista la presenza di  un centro autonomo di imputazione degli effetti giuridici, trattasi di un vero e proprio soggetto autonomo di diritto.

La posizione intermedia invece sostiene questo[2]: trattasi sì di una fondazione di fatto, ma una fondazione instabile vista la sua vita precaria che va dal negozio di fondazione all’atto di riconoscimento.

Sicchè è vero che è assente nell’impianto codicistico del 1942 la figura della fondazione di fatto, ma la sua ricorrenza è ammissibile in via ipotetica, a patto che si tratti di patrimoni non stabilmente destinati a una finalità istituzionale, per evitare che nell’ordinamento operino destinazioni perpetue ma non riconducibili ad un ente personificato.

 

 

 

[1] BOCCHINI F., QUADRI E. (2016). Diritto Privato. Giappichelli Editore.

[2] GUARINO A. (2012). Patrimoni destinati e ordinamento italiano. Luigi Pellegrini Editore, Cosenza.

Anna Formicola

Anna Formicola, iscritta all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, ha iniziato il suo corso di studi già con una matura passione per l'ambito civilistico. La sua penna è semplice, ma diretta. Arrivare al dunque e rendere l'argomento accessibile a tutti i lettori, è il suo obiettivo principale. Masticare il diritto non è una cosa facile, ma grazie all'ausilio di casi concreti e vicini alla relatà quotidiana, i suoi articoli saranno piacevoli da leggere e accresceranno di certo le vostre conoscenze.

Lascia un commento