giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

“Le Iene” condannate in primo grado. Fino a che punto è possibile invocare il diritto di cronaca?

Il Tribunale di Milano, Sez. VII, 22 febbraio 2021 ha emesso la sentenza di condanna per un inviato del noto programma Mediaset “Le Iene” in quanto, come cameraman ed intervistatore, in occasione di un servizio, aveva provato a frapporsi tra la giornalista intervistata e la sua privata dimora, sottoponendola ad insistenti domande, nonostante la stessa si rifiutasse di rispondere.

La giornalista era stata parte di un procedimento penale, poi concluso con una pronuncia di assoluzione passata in giudicato, in relazione ad alcuni reati informatici consumati nei confronti di personaggi famosi.

L’inviato, per ottenere uno scoop in merito al coinvolgimento della giornalista nella vicenda, l’aveva inseguita, riuscendo ad insinuarsi anche nell’ascensore del palazzo ove la stessa tentava di rifugiarsi, bloccando le porte con un piede e filmando il tutto, mandando in seguito in onda TV un montaggio di alcune parti del servizio.

La donna, in giudizio, ha raccontato di aver subito un vero e proprio inseguimento da parte degli inviati, venendo costretta a chiamare le Forze dell’Ordine ad intervenire, mentre l’inviato ha replicato di essersi diretto al domicilio della signora la cui palazzina aveva le porte aperte, senza crearle alcuna pressione per entrare.

Il problema di cui si è occupato il Tribunale milanese è stato chiarire “se dette condotte possano ritenersi penalmente sanzionabili ai sensi dell’art. 610 c.p. (violenza privata)”[1] o se l’esimente del diritto di cronaca, in casi come questi, possa essere invocata. La motivazione della sentenza, nell’accogliere la prima fattispecie e rigettare la seconda, ha analizzato dettagliatamente entrambe le fattispecie specialmente in base agli ultimi arresti giurisprudenziali.

La violenza privata fisica e morale: la capacità di autodeterminarsi

La violenza privata è sanzionata dall’art. 610 c.p. e consiste nella condotta di chi, con violenza o minaccia costringe altri a tollerare o omettere qualcosa. La norma tutela un bene fondamentale, ossia la libertà fisica e morale della persona contro ogni turbativa determinata anche da una semplice attività di molestia o disturbo[2] e perciò, è collocata nel Titolo del Codice dedicato ai Delitti contro la persona.

Secondo la giurisprudenza, affinchè si configuri il delitto di violenza privata basta che sia posta in essere una qualsiasi condotta idonea a suscitare il timore di subire un danno ingiusto tale da comprimere la propria o l’altrui libertà di azione, non essendo necessarie la violenza fisica o la minaccia esplicita.[3] Infatti, nelle più recenti interpretazioni della norma, si è affermato che sono vari i comportamenti capaci di coartare la volontà altrui, essendo sufficiente ai fini dell’art. 610 c.p. che si realizzi anche soltanto un atteggiamento idoneo ad indurre il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa ammettendosi, quindi, la figura della c.d. violenza morale, oltre a quella della violenza fisica.[4]

Per aversi il delitto di violenza privata, quindi, oltre all’elemento oggettivo costituito dalla violenza o dalla minaccia che abbiano l’effetto di comportare la perdita o la riduzione della capacità di autodeterminarsi del soggetto passivo, occorre che vi sia un quid pluris, ossia la costrizione della vittima a fare, tollerare o omettere qualcosa. In ordine al caso de quo, il compito dei giudici era in primis quello di stabilire se l’imputato l’avesse indotta in comportamenti che altrimenti non avrebbe tenuto, riducendo significativamente la sua capacità di autodeterminarsi.

Ebbene, sulla scorta di un precedente giurisprudenziale del 2016[5] su un caso simile, il Tribunale ha affermato che l’aver ostruito (con il piede o  con il corpo) la chiusura della porta e l’averne ostacolato la chiusura da parte della persona “inseguita”, costituisce esattamente un caso di restrizione della libera volontà della persona offesa rientrante nella violenza c.d. impropria (attuata cioè mediante l’utilizzo di mezzi anomali).

La giornalista, essendo stata privata della possibilità di entrare in casa con l’ascensore perché bloccato dal cameraman e sentendosi costretta a dover chiamare le Forze dell’Ordine, presa dal timore di essere inseguita e ripresa nonostante il suo ostinato dissenso, secondo il Tribunale ha subito condotte integranti la coartazione psichica richiesta dal reato di cui all’art. 610 c.p.

Il diritto di cronaca e l’art. 51 c.p.

Chiarito l’inquadramento delle condotte dell’inviato nella fattispecie delittuosa della violenza privata, l’organo giudicante ha dovuto soffermarsi sulla possibilità dell’imputato di vedersi riconosciuta l’esimente del diritto di cronaca ex art. 51 c.p. invocata a sua difesa. Il diritto di cronaca è da sempre un vulnus del sistema penale in quanto, nel silenzio del legislatore, si presta alle più eterogenee interpretazioni. Lo “Statuto del giornalista”, però, all’art. 2 (Legge n. 69 del 3 febbraio 1963) specifica che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”.

Il diritto di cronaca, dunque, sebbene rientrante nei diritti insopprimibili di una specifica categoria di professionisti, è anche sottoposta ad alcuni limiti da individuarsi specialmente tramite un’operazione di bilanciamento rispetto ad altri diritti ed interessi generali che vanno dal segreto d’ufficio alla tutela dei diritti della persona (come il diritto all’immagine).

In un’ottica protettiva dei diritti della persona, il legislatore ha individuato nell’art. 2043 c.c. una forma di tutela di ciascuno dei diritti di cui all’art. 2 e 3 della Costituzione per cui, nel caso in cui il diritto di cronaca sia lesivo di uno di essi, la risposta punitiva sarà quella della responsabilità di tipo aquiliano. Secondo l’ordinamento, quindi, la ratio di una scriminante è descrivere situazioni eccezionali in cui un fatto che normalmente costituirebbe reato non viene sanzionato poiché l’ordinamento concede o esige quel comportamento.[6]

L’art. 51 c.p., al pari delle altre scriminanti, tutela il principio di non contraddizione per cui non si può concedere un comportamento che si è vietato ed infatti, prevede che sia esclusa la punibilità se il fatto di reato è commesso da chi stia esercitando un suo diritto. Tra le ipotesi che generalmente la giurisprudenza intende come esercizio del diritto vi è il diritto di cronaca, espressione del più generale principio della libertà di pensiero ex art. 21 Cost. ma affinchè tale diritto sia prevalente rispetto agli altri di pari rango, è necessario che sussistano alcune condizioni.

Tra queste, la notizia deve essere “vera”, deve sussistere un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e l’esposizione deve essere pertinente e corredata, se opportuno, anche ulteriori fatti ad essa collegati per verificarne la completezza. Inoltre, l’interesse pubblico alla conoscenza delle notizie va sempre rapportata e bilanciata con il diritto all’oblio del soggetto coinvolto, nei confronti del quale sussiste anche il principio della presunzione di non colpevolezza, pilastro di un sistema democratico.

Ora, la richiesta dell’inviato rispetto al riconoscimento nei suoi confronti di suddetta scriminante è stata rigettata. Il Tribunale ha osservato che secondo la giurisprudenza recente il diritto di cronaca può certamente costituire scriminante per gli eventuali reati commessi con la pubblicazione e la diffusione della notizia, ma non per quelli compiuti al fine di procacciarsi la notizia[7] e la medesima conclusione è stata anche recentemente avallata dalla Corte di Cassazione n. 43569 del 24 ottobre 2019.

Peraltro, secondo il ragionamento coniato con il medesimo richiamo, sarebbe insolito se un giornalista potesse entrare nella privata dimora di un soggetto allo scopo di intervistarlo su un fatto di rilevanza pubblica, evitando di dover rispondere per violenza privata e violazione di domicilio.

Ancora, il rigetto della richiesta difensiva ha fatto leva sull’interesse pubblico della notizia che in tal caso non si è ritenuto sussistente. Difatti, le incalzanti domande poste alla giornalista, secondo i giudici, non avevano lo scopo di apportare un “oggettivo contributo” al tema dei reati informatici, bensì di ottenere risposte sul perché delle sue condotte (l’introduzione nelle email altrui) nell’ambito dei reati per i quali era stata citata in giudizio.

A tal proposito, i giudici hanno voluto sottolineare fortemente l’importanza dell’art. 27 Cost. che presidia la “presunzione di non colpevolezza” come principio cardine nell’ordinamento, il quale “non solo vieta affermazioni anticipatorie della condanna o pregiudizievoli della posizione dell’indagato (o imputato), ma lo tutela contro ogni indicazione che lo accrediti come colpevole prima di un accertamento definitivo che lo riconosca tale.”[8]

Quindi, ove la notizia abbia per oggetto un’indagine giudiziaria su fatti ancora non valutati in sede penale l’informazione ha il compito di attenersi al principio di cui all’art. 27 Cost. senza rendere colpevole l’indagato di una colpevolezza non ancora accertata.  Sebbene possa prevalere l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti dedotti nell’attività giudiziaria rispetto al principio di colpevolezza, è pur vero che, come affermato dalla CEDU[9], l’esercizio del diritto di cronaca non può sintetizzarsi nella celebrazione di “pseudo processi” diretti ad agitare la pubblica opinione.

In ogni caso, ha aggiunto la sentenza del Tribunale di Milano, la libertà di cronaca, nel giudizio di bilanciamento con gli altri diritti mai può prevalere rispetto ai diritti fondamentali dell’individuo che tutelano la sua libertà di autodeterminazione.

Pertanto, il diritto di informare, al tempo stesso oggetto di continue elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali ma anche ed ancora vulnus del sistema giuridico italiano, è un diritto tutelato a livello Costituzionale eppure soggiace dinanzi agli altri diritti fondamentali dell’individuo. A causa delle modalità con cui il diritto di cronaca oggi si esprime, spesso molto “aggressive” rispetto alla libertà personale dell’individuo e dei suoi diritti primari, i giudici, fino a questo capitolo della vicenda, hanno inteso far arretrare il diritto di cronaca rispetto alle libertà della persona.

In ogni caso, si attendono eventuali futuri sviluppi sulla vicenda ai fini di poter stabilire con più certezza se tale impostazione possa assurgere a semplice prassi o addirittura “regola”.

 

[1] Tribunale di Milano, Sez. VII, 22 febbraio 2021

[2] Tratto da www.brocardi.it

[3] Corte di Cassazione – Sezione Quinta Penale, Sentenza 24 febbraio 2017, n. 29261

[4] Tratto da www.filodiritto.com

[5] Cass. N. 11914 del 21.3.2016

[6] Tratto da www.brocardi.it

[7] Corte di Cassazione Sez. I Pen.  6 luglio 2016 n. 27984

[8] Tribunale di Milano, Sez. VII, 22 febbraio 2021

[9] Sent. CEDU 26.4.1979, Caso Sunday Times

Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

Lascia un commento