giovedì, Aprile 18, 2024
Criminal & Compliance

Le misure alternative alla detenzione

Un approfondimento sulle misure alternative alla detenzione: affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione anticipata.

La recentissima pronuncia della Prima Sezione Penale del 5 giugno 2017 sul caso Salvatore Riina, detto Totò, U curtu, La Bestia, boss del clan dei Corleonesi e dal 1982 “Capo dei Capi” di Cosa Nostra, solleva un polverone: Riina, 86 anni e fortemente malato, ha diritto a morire dignitosamente. Per tale motivo, la Suprema Corte annulla l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Bologna – competente a decidere sulle istanze di misure alternative alla pena della detenzione in carcere avanzate dai condannati –  nel maggio del 2016 aveva respinto la richiesta del pluricondannato di sospensione della pena o, quantomeno, di detenzione domiciliare. Nel pronunciarsi solo in diritto – come il suo ruolo di giudice di legittimità impone –, ritiene la motivazione dell’ordinanza carente e contraddittoria, rinviando al Tribunale di Sorveglianza al quale spetterà rivalutare che le condizioni di salute di Riina siano compatibili con lo stato di detenzione del 41 bis.

Il caso Riina induce ad una riflessione – al di là di qualsiasi spunto etico che, per ovvie ragioni, non può essere affrontato in questa sede – : cosa sono le famose “misure alternative alla detenzione” e, in particolare, la detenzione domiciliare di cui tanto si sente parlare negli ultimi giorni in riferimento alla pronuncia del Supremo Collegio?

Le misure alternative alla detenzione, introdotte dalla l. 354/1975, sono provvedimenti restrittivi della libertà personale che intervengono nella fase esecutiva della pena principale detentiva. Per spiegare l’esistenza di suddette misure è necessario considerare innanzitutto la funzione della pena: non solo punitiva, ma anche rieducativa, così come disposto in Costituzione (l’art. 27 Cost. , difatti, al terzo comma recita: “Le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato”). Risaputo e criticato è l’effetto fortemente alienante e desocializzante della pena detentiva che rischia di rendere il condannato incapace a vivere nella società civile al termine della pena, in ciò e nel carattere massimamente restrittivo della libertà personale – inviolabile e assoggettabile a restrizione solo “per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge” (art. 13 Cost. co. 1 e 2) – trovandosi le ragioni per cui la detenzione carceraria esiste nel nostro ordinamento unicamente quale extrema ratio.

Le misure alternative alla detenzione non devono, però, essere confuse con le pene sostitutive, introdotte dalla legge 689/1991, di cui costituiscono l’antecedente storico ed alla cui medesima ratio si ispirano. La differenza sta che mentre le sanzioni sostitutive vanno ad ampliare la categoria delle sanzioni penali che possono essere applicate dal giudice penale con sentenza, in un’ottica di “individualizzazione” della pena, le misure alternative alla detenzione sono modalità di esecuzione della pena detentiva applicate prima della sua esecuzione o durante dalla magistratura di sorveglianza (e non dal giudice della cognizione).

Esse sono: l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà e la liberazione anticipata.

L’ affidamento in prova al servizio sociale, previsto dall’art. 47 della citata l. 354/1975, permette di escludere del tutto l’esecuzione della pena carceraria in quanto consiste nell’affidamento del condannato al servizio sociale fuori dall’istituto penitenziario per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Trattandosi di una misura tanto radicale, ovviamente restrittivi sono i suoi presupposti. Esso può essere disposto solo a favore di condannati a pena detentiva non superiore a tre anni a seguito dell’esito positivo dell’osservazione della personalità dell’individuo condotta collegialmente per almeno un mese, nei casi in cui si può ritenere che l’affidamento “contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”. Tuttavia, il co. 3 dell’art. 47 ammette che si possa disporre l’affidamento anche “senza procedere alla osservazione in istituto” sulla base di una valutazione positiva del comportamento tenuto dal condannato dopo la commissione del reato.

Il comma 3 bis, introdotto nel 2013, introduce un’ulteriore categoria di soggetto che può essere ammesso all’affidamento in prova: il “condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia servato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2”, ovvero la valutazione positiva della personalità.

Il Tribunale di Sorveglianza detta le prescrizioni che il reo deve ottemperare durante il periodo di affidamento e il servizio sociale ne verifica la condotta. Il comportamento dell’affidato contrario alla legge o alle prescrizioni dettate che appare “incompatibile con la prosecuzione della prova” determina la revoca dell’affidamento, con la conseguenza che il condannato dovrà espiare la residua pena detentiva come determinata dal Tribunale di Sorveglianza.

L’esito positivo della prova, al contrario, “estingue la pena e ogni altro effetto penale della condanna”. Non estingue, però, né l pene accessorie né le obbligazioni civili derivanti dal reato.

Quanto alla semilibertà, essa è disciplinata dall’art. 48 della medesima legge e consiste nella “concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale”. Gli ammessi al regime di semilibertà “sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili” (co. 2).

Gli artt. 50 e ss. disciplinano i presupposti della misura alternativa. Quanto all’ambito soggettivo, possono essere ammessi al regime di semilibertà il condannato alla pena dell’arresto e della reclusione non superiore a sei mesi, solo però “se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale”. In tal caso, se il condannato ha dimostrato “la propria volontà di reinserimento nella vita sociale”, il regime di semilibertà può essere disposto anche dopo l’inizio dell’esecuzione della pena. Al di fuori di questo caso, il regime di semilibertà è ammissibile “solo dopo l’espiazione di almeno metà della pena”, mentre in casi particolari indicati dalla legge del ’75 è necessario che il condannato abbia espiato almeno due terzi della pena. L’internato può, invece, essere ammesso alla misura alternativa in ogni tempo. “Tuttavia, nei casi previsti dall’art. 47, se mancano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel co. 1 dell’art. 4 bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell’espiazione di almeno metà della pena (co.2)”. Infine, il condannato all’ergastolo può ottenere la semilibertà solo dopo aver espiato almeno 20 anni di pena.

Se il soggetto ammesso alla semilibertà non si dimostri idoneo al trattamento oppure non rientri in istituto allo scadere della licenza, la misura alternativa può essere revocata in ogni tempo.

L’art. 54 disciplina la liberazione anticipata. Essa è concessa a favore del condannato a pena detentiva che abbia dimostrato la partecipazione all’opera di rieducazione “quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società” e consiste nella detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata. Si tratta di un caso di anticipata cessazione dell’esecuzione della pena. Agli effetti del computo della detrazione sono equiparati alla detenzione penitenziaria la custodia cautelare e la detenzione domiciliare. La misura è revocata in caso di “condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio”.

Infine, l’art. 47 ter prevede la detenzione domiciliare, la misura cioè oggetto della richiesta avanzata da Riina. Essa consiste nell’espiare la pena della reclusione non superiore a quattro anni e quella dell’arresto nel proprio domicilio o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, sempre se non vi sia affidamento in prova, ed è ammessa solo in casi particolari che coinvolgono la sfera personale del reo, e cioè:

  1. donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
  2. padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  3. persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;
  4. persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
  5. persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

Alla detenzione domiciliare può essere ammesso, indipendentemente dalle condizioni previste al comma 1, qualsiasi reo, con l’eccezione di quei condannati per i reati di cui all’art. 4 bis della medesima legge,  che debba scontare una pena detentiva non superiore a 2 anni anche se costituente parte residua di maggior pena, purché non ricorrano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e “sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati”.

L’allontanamento del condannato dalla propria abitazione o da altro luogo indicato dall’art. 47 ter senza autorizzazione è punito come reato di evasione ai sensi dell’art. 385 c.p. . In caso di denuncia per tale reato la misura alternativa viene sospesa; se alla denuncia segue la condanna, essa è revocata.

Il co. 1 dell’art 47 ter, così come novellato dalla l. 251/2005, prevede un’ulteriore forma di detenzione domiciliare come misura alternativa alla pena della reclusione “per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall’ articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4-bis della presente legge” quando il condannato è persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, ha compiuto i settanta anni di età e non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né è stato mai condannato con l’aggravante della recidiva. Criticabile è la considerazione della sola pena della reclusione e non dell’arresto in una ipotesi tanto peculiare.

 

Font immagine: http://www.polizialocale.com/2014/10/17/detenzione-domiciliare-ed-allontanamento-per-recarsi-in-farmacia/

Laura De Rosa

Raccontarsi in poche righe non è mai semplice, specialmente laddove si intende evitare l’effetto “lista della spesa”. Cosa dire di me, dunque, in questa piccola presentazione per i lettori di “Ius in itinere”? Una cosa è certa: come insegnano le regole di civiltà e buona educazione, a partire dal nome non si sbaglia mai. Mi chiamo Laura De Rosa e sono nata nella ridente città di Napoli nel 1994. Fin da bambina ho coltivato la mia passione per la scrittura, che mi ha portato a conseguire col massimo dei voti nel 2012 il diploma classico presso il liceo Adolfo Pansini. Per lungo tempo, così, greco e latino sono stati per me delle seconde lingue, tanto che al liceo rimproveravo scherzosamente la mia professoressa di greco accusandola del fatto che a causa sua parlassi meglio delle “lingue morte” piuttosto che l’inglese. Tuttavia, ciò non ha impedito che anche io perdessi la mia ignoranza in proposito e oggi posso vantare un livello B2 Cambridge ed una forte aspirazione al C1. Parlo anche un po’ di spagnolo e, grazie al programma Erasmus Plus che mi ha portato nella splendida Lisbona, ora posso dire con fierezza che il portoghese non è più per me un mistero. Sono cresciuta in un ambiente in cui il diritto è il pane quotidiano ed ho sempre guardato a questo mondo come a qualcosa di familiare e allo stesso tempo estraneo, perché talvolta faticavo a comprenderlo. Approcciata agli studi legali, invece, la mia visione delle cose è cambiata e mi sono accorta come termini che prima mi apparivano incomprensibili e lontani invece rappresentano la realtà di tutti giorni, anzi ci permettono di vedere e capire questa realtà. Ho affrontato, nel mio percorso universitario, lo studio del diritto penale con uno spirito critico mosso da queste considerazioni e sono giunta alla conclusione che questo ramo è quello che, probabilmente, più di tutti gli altri rappresenta l’uomo. Oggi sono iscritta all’ultimo anno della laurea magistrale presso l’Università Federico II di Napoli e, nonostante non ci sia branca del diritto che manchi di destare la mia curiosità, sono sempre più convinta di voler dare il mio contributo all’area penalistica. L'esser diventata socia di ELSA sicuramente ha rappresentato per me un'ottima opportunità in questo senso. Scrivere per un giornale non è, per me, un’esperienza nuova. La mia collaborazione con “Ius in itinere” ha però un sapore diverso: nasce dal desiderio di mettermi in gioco come giurista, scrittrice e membro della società. Il diritto infatti, come l’uomo, vive e si sviluppa. E come l’uomo ha un animo, aspetto da tenere sempre presente quando ci si approccia a studi giuridici. Mia volontà è dare un contributo a questo sviluppo nell’intento e nella speranza di collaborare ad un diritto più “giusto” e più “umano”. Oggi nelle vesti di scrittrice, un domani in un ruolo ancor più attivo. Mail: laura.derosa@iusinitinere.it

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