giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Le misure di sicurezza: cosa sono e quali sono i presupposti

L’introduzione delle misure di sicurezza nel sistema penale rappresentò una grande novità legislativa, in quanto, affiancando tali misure alle pene, si andava a rafforzare la potenzialità repressiva del sistema penale. Ma cosa sono le misure di sicurezza?

Le misure di sicurezza sono dei provvedimenti speciali che vengono applicati a soggetti definiti come socialmente pericolosi.

L’ art. 199 c.p. dispone: ”Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.”

Vige anche per le misure di sicurezza il principio di legalità che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 157/1972 , include l’esigenza di tassatività della previsione, deve quindi esserci una previsione legislativa completa, non equivoca e tassativa.  Presupposto generale per la loro applicazione è che il soggetto abbia commesso un fatto preveduto dalla legge come reato o un altro fatto definito come quasi reato. Ciò vale per tre categorie di soggetti che sono considerati i destinatari di tali misure : 1) i delinquenti  imputabili  socialmente pericolosi  2) i delinquenti semi-imputabili socialmente pericolosi  3) i soggetti non imputabili socialmente pericolosi. Secondo presupposto è invece la pericolosità sociale. Per quanto riguarda il primo presupposto si fa riferimento all’art. 202 c.p. secondo il quale le misure di sicurezza vanno applicate ai soggetti socialmente pericolosi che hanno commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. Dunque è necessaria la presenza di un fatti tipico in relazione al quale non ricorrano delle cause di giustificazione, al contrario non è necessario il requisito della colpevolezza dal momento che tra i destinatari possono esservi anche soggetti non imputabili. Al secondo comma l’art. 202 c.p. prevede la possibilità di applicare misure di sicurezza in casi eccezionali tra i quali figurano il reato impossibile, l’istigazione a commettere un delitto e l’accordo criminoso, non seguiti dalla commissione del delitto. Il secondo è un presupposto di carattere soggettivo, l’ art. 203 c.p. dispone infatti al primo comma che” Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se imputabile o non imputabile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.”

Il codice penale individua tre tipologie di soggetti socialmente pericolosi: 1) il delinquente abituale  2) il delinquente professionale  3) il delinquente per tendenza. Per il primo soggetto si rinvia all’art.103 c.p. che indica quali sono i presupposti per l’abitualità del reato e soprattutto impone l’apprezzamento in concreto della pericolosità da parte del giudice. Per la professionalità del reato si rinvia all’art. 105 c.p. che definisce tale chi, trovandosi nelle condizioni richieste per l’abitualità del reato, riporta condanna per un altro reato. Quanto al delinquente per tendenza, può essere dichiarato tale colui che commette un delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale, quando la commissione di un tale delitto rivela una inclinazione speciale al delitto. Nei primi due casi si fa riferimento a soggetti recidivi, nel caso di delinquente per tendenza invece si prescinde da tale condizione.

La durata delle misure di sicurezza è fissata da parte della legge nel minimo, ma è indeterminata nel massimo perché risulta impossibile prevedere in anticipo la cessazione della pericolosità del soggetto. Infatti l’art. 207 c.p. prevede che non possano revocarsi le misure di sicurezza quando le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose. La misura può invece essere rinnovata quando la pericolosità persiste e, in caso di cessazione, può essere revocata dal Tribunale di sorveglianza competente, anche prima della sua scadenza.

Le misure di sicurezza si suddividono in:

  • misure di sicurezza patrimoniali  che incidono sul patrimonio del soggetto come la confisca di beni o strumenti utilizzati per commettere il reato e la cauzione.
  • misure di sicurezza personali che limitano la libertà personale del soggetto e  a loro volta si distinguono in misure di sicurezza detentive e non detentive in base al fatto che il soggetto sia detenuto in un istituto come il riformatorio giudiziario o sia sottoposto ad un regime di libertà vigilata o al divieto di soggiorno.

 

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