venerdì, Marzo 29, 2024
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Le misure tecniche di protezione (TPM): il caso Nintendo v. Pc Box

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Nel mondo di oggi relegare la protezione del diritto d’autore alle solo copie fisiche non è più possibile. Se nel passato le copie analogiche perdevano qualità da ad ogni duplicato effettuato, oggi i dati informatici possono essere riprodotti all’infinito senza nessun effetto negativo, per questo nel corso degli anni sono andate sviluppandosi misure tecniche (Technological Protection Measures o TPM) con lo scopo di garantire che i titolari di diritto d’autore possano proteggere tali diritti. Queste misure tecniche fanno uso dei Digital Rights Management (DRM).(1)

I DRM consentono ai detentori del diritto di autore di poter decidere come accedere al contenuto, di prevedere misure atte ad evitarne la copia od a limitare la riproduzione. Le tecnologie alla base dei DRM variano in base al tipo di contenuto utilizzato, un file musicale richiede un tipo di protezione diversa rispetto ad un ebook e così via.

Il Trattato del 1996 della World Intellectual Property Organization (WIPO)(2) amplia la Convenzione di Berna(3) della 1886 in materia di protezione dei diritti d’autore nell’ottica della digitalizzazione dei dati.

Negli Stati Uniti il trattato è stato recepito nel 1998 con il Digital Millennium Copyiright Act (DMCA) come emendamento alla legge sul copyright e prevede sanzioni penali per chiunque tenti di eludere le protezioni tecniche, mentre in Europa il trattato è stato implementato nel 2001 attraverso la direttiva dell’Unione Europea sul copyright.(4)

Queste misure tecniche, se da un lato proteggono i detentori dei diritti d’autore, dall’altro, possono risultare sfavorevoli nei confronti dell’utilizzatore finale che ha legittimamente acquistato il prodotto.(5)

Non sono poche, infatti, le critiche mosse contro tali misure, in primo luogo si è criticata la capacità delle stesse di poter limitare in un qualche modo la diffusione di copie non autorizzate. In secondo luogo, si pone un problema per i consumatori nel momento in cui la proprietà intellettuale diviene inaccessibile, molti DRM, ad esempio, richiedono una connessione costante o periodica a determinati server e se il servizio diviene discontinuo od obsoleto rende tali contenuti inaccessibili anche ai legittimi acquirenti.

In materia di protezioni tecniche in Italia vi è stato un recente caso sottoposto al tribunale di Milano che ha visto contrapposti Nintendo e Pc Box.

La Nintendo aveva convenuto in giudizio Pc Box in quanto quest’ultima distribuiva mod chips e game copiers atti ad aggirare le misure tecniche poste in essere da Nintendo a livello hardware all’interno della console, questi dispositivi permettevano quindi di utilizzare copie pirata dei videogiochi.

Pc Box, dal canto suo, ha giustificato tale pratica commerciale affermando che lo scopo di tali dispositivi non era quello di permettere l’utilizzo di copie illegali, bensì di permettere ai possessori della console di utilizzare liberamente la stessa permettendo l’uso di software indipendente come musica o film.

Il tribunale di Milano decise di sospendere il giudizio,  chiedendo che la Corte di Giustizia Europea intervenisse a far lucr sull’art. 6 della Direttiva 2001/29/CE.

Tale norma prevede che gli Stati debbano garantire protezione legale contro i tentativi di aggiramento delle TPM, nel caso specifico le misure prevedono l’utilizzo di un sistemo di riconoscimento installato nelle console che verifica il codice scritto presente sul dvd all’interno del quale è presente il programma/videogioco protetto dal diritto d’autore.

Il problema è che tale sistema non permette l’utilizzo di nessun contenuto che non proviene da Nintendo a prescindere che si tratti o meno di un contenuto illecito.

In particolare due erano le domande sollevate dal giudice di rinvio:

  1. Se la tutela prevista dall’art. 6 si può estendere non solo sull’opera protetta (in questo caso i videogiochi) ma anche al dispositivo atto alla loro riproduzione(le consolle);
  2. Quali criteri dovrebbero essere usati per verificare quale sia il campo di applicazione di questa protezione legale contro l’aggiramento delle misure tecniche ex art. 6?

Per quanto concerne il primo punto la CGUE ha affermato che l’art. 6, comma 3, comprende sia le TPM poste in essere sull’opera protetta, sia i sistemi di riconoscimento posizionati nella consolle. Pertanto, tale definizione è perfettamente in linea con il principale obiettivo della Direttiva in questione, che intende assicurare un alto livello di protezione a favore degli autori.

Sul secondo punto la Corte ha affermato che la valutazione va effettuata caso per caso, dal giudice nazionale, tenendo conto di vari fattori:

  • i costi di sviluppo;
  • la tutela della proprietà intellettuale;
  • le finalità dei dispositivi capaci di aggirare le misure tecniche in relazione alla frequenza con la quale gli stessi sono utilizzati senza violare  i diritti garantiti dall’art.6;
  • la tutela del progresso tecnologico;

Inoltre, la Corte ha anche aggiunto che tale protezione legale deve essere basata sul principio di proporzionalità: “[…] Tale protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità commerciale significativa o un’utilizzazione diversa dall’elusione della protezione tecnica. Segnatamente, questa protezione non dovrebbpe costituire un ostacolo alla ricerca sulla crittografia.”(6)

Ció significa che solo le misure tecniche che hanno lo scopo di proteggere l’opera, prevenendo o eliminando attività non autorizzate dal titolare del diritto d’autore, sono protette ai sensi dell’art. 6. In altre parole, non integrerebbe una violazione di tali misure, ad esempio,  l’utilizzo di giochi legalmente acquistati in altri paesi, l’utilizzo di copie di backup legalmente acquistate  o l’utilizzo di versioni migliorate create da singoli individui proprietari di consolle per altri proprietari di consolle.

In conclusione, a seguito della pronuncia pregiudiziale della CGUE, il Tribunale di Milano ha accolto le ragioni della parte attrice. La vicenda si è poi protratta alla Corte di Appello ed infine è giunta in Cassazione che ha confermato le decisione di primo e della Corte di Appello che avevano giudicato come proporzionate le misure di sicurezze previste dalla casa nipponica.

 

(1) The WIPO Treaties: Technological Measures )

(2) WIPO Copyright Treaty (http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295166)

(3) Convenzione di Berna per la protezione di opere letterarie ed artistiche )

(4) Direttiva 2001/29/CE (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:IT:PDF)

(5) “The pros, cons, and future of DRM” (http://www.cbc.ca/news/technology/the-pros-cons-and-future-of-drm-1.785237)

(6) Sentenza CGUE C‑355/12 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146686&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=479664)

Mattia Monticelli

Mattia Monticelli è nato a Napoli nel 1993, diplomato al Liceo Scientifico Elio Vittorini ed attualmente studente di Giurisprudenza presso la Federico II di Napoli, collabora con Ius in Itinere per l'area di Diritto Internazionale. È da sempre appassionato dei risvolti pratici del diritto. Il suo interesse lo ha spinto ad entrare in ELSA Napoli ed a partecipare alla MOOT Court di Diritto Privato fin dal primo anno. Ama viaggiare e scoprire culture e modi di vivere diversi, questo lo ha portato a studiare, fin dal Liceo, l'Inglese conseguendo numerosi certificati. La voglia di viaggiare lo ha motivato a specializzarsi in futuro nel Diritto Internazionale. Email: mattia.monticelli@iusinitinere.it

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