mercoledì, Aprile 24, 2024
Criminal & Compliance

Le modalità di definizione anticipata del procedimento penale a carico dei minori

Nelle indagini preliminari del processo minorile, il Pubblico Ministero utilizza i mezzi di prova e di ricerca della prova secondo un approccio adeguato alla personalità del minore e alle sue esigenze educative. Ciò che, infatti, caratterizza il processo minorile è il principio di minima offensività, il quale trova la sua estrinsecazione negli artt. 27 e ss. del D.P.R. 448/1988. Coerentemente a tale principio, il P.M. ha il diritto di definire il procedimento anticipatamente, potendo accedere ad una rosa di possibilità prima del rinvio a giudizio dell’indagato minorenne. Si tratta, principalmente, di:

  • Richiesta di archiviazione ex 408 e 411 c.p.p.;
  • Richiesta di emissione della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

La sentenza di non luogo a procedere, in particolare, può essere pronunciata se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, qualora l’ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minore indagato. Condizioni richieste dalla legge ai fini dell’emissione di una sentenza di non luogo a procedere sono, quindi tre[1]:

1)      La tenuità del fatto: il fatto deve essere definito tenue alla luce dei parametri dettati dall’art. 133 c.p.;

2)      L’occasionalità del comportamento: alla luce di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, si può affermare che per occasionale possa intendersi quel comportamento che non faccia parte di una vita dedita al crimine. Al contrario, il reato deve essere stato determinato da fattori estranei alla personalità del minore (ambientali, sociali), tali non fare pensare alla possibilità che tale condotta possa agevolmente ripetersi;

3)      L’ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze educative del minore: il Giudice deve valutare se il processo finirà per contrastare con il percorso di crescita e di responsabilizzazione del minore, attraverso un giudizio di prognosi.

Preso atto di quanto sopra riportato, è chiaro che si tratta di un istituto che permette di perseguire due differenti finalità: concentrare l’attenzione sulla personalità del minore, realizzando sia il principio di minima offensività sia il principio di adeguatezza, sancito dall’art. 1 d.p.R. 448/1988; perseguire una finalità deflattiva nella misura in cui permette di estromettere dal circuito penale quei fatti di reato che si caratterizzano per una scarsa (minima) offensività ed allarme sociale e possono, in estrema sintesi, definirsi come reati bagatellari.

Si analizzi inoltre:

·      Il perdono giudiziale, ex art. 169 c.p.[2]: istituto con valenza non solo processuale, ma anche sostanziale, ponendosi come causa di estinzione del reato. Inoltre, a differenza dell’istituto appena analizzato, può essere concesso solo in sede di udienza preliminare o dibattimentale e non durante le indagini preliminari, in quanto non è incluso fra i motivi che comportano l’archiviazione. Tale istituto assume una particolare rilevanza, in quanto permette di adeguare le finalità sanzionatorie della pena alle specifiche esigenze del minore. Esso rientra, pertanto, nel principio di minima offensività che connota il processo minorile, in quanto tutela il minore dagli effetti negativi che una condanna può avere sulla sua personalità, quando appunto il reato commesso è di scarsa rilevanza anche sociale. Invero, il testo della norma prevede: «se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 51 anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna […]”».

·      Sospensione del processo con messa alla prova del minore[3], ex art. 28 D.P.R. 448/1988: questo è uno degli istituto più interessanti, dal momento che consente l’applicazione della giustizia riparativa. In particolare, tale istituto prevede la sospensione del processo per un periodo predeterminato, in modo da permettere al Giudice di valutare la personalità del minore, chiedendo in cambio a qust’ultimo non solo di astenersi in futuro dal commettere altri reati, ma anche di partecipare ad un programma di risocializzazione e rieducazione. Se al termine del periodo di sospensione il Giudice, tenuto conto del comportamento del minore e dell’evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo, dichiara con sentenza l’estinzione del reato; altrimenti il processo riprenderà il suo normale svolgimento (art. 29 D.P.R. 448/1988).

Nel caso del perdono giudiziale e della irrilevanza del fatto, la formula liberatoria interviene sulla base di circostanze oggettive o soggettive. Nella messa alla prova, invece, l’estinzione del reato avviene attraverso un processo personale e sociale dove il minore deve guadagnarsi la libertà attraverso le sue stesse azioni.

È chiaro, dunque, che la messa alla prova appare l’istituto principalmente aderente alla principale finalità del processo minorile: il recupero del minore attraverso la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale. Tale reinserimento sociale viene favorito dall’applicazione del principio di minima offensività del processo in quanto questo viene sospeso nella convinzione che possa costituire un’esperienza demoralizzante e stigmatizzante per il minore, che, al contrario ha bisogno di stimoli positivi per prendere le distanze dalla sua condotta deviante.

 

 

[1] A. Conti, L’Irrilevanza del fatto, in http://www.tribmin.milano.giustizia.it.

[2] R. Gerardo, Il perdono giudiziale nel processo minorile, in http://www.avvocatorussillo.it.

[3] E. Sylos Labini, La messa alla prova e gli altri istituti di favore per il reo minorenne, in www.altalex.com, 15 aprile 2014.

Avv. Maria Vittoria Maggi

Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell'area di Criminologia di Ius in Itinere. Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992. Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea  in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo "L'esame del testimone minorenne". Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla  sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza. Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze. Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l'università "La Sapienza" di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo "L'interrogatorio e l'analisi finalizzata all'individuazione del colpevole". Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell'ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l'esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista. Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all'esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi). Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere. email: mvittoria.maggi92@gmail.com

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