venerdì, Marzo 29, 2024
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Le neuroscienze forensi: le applicazioni e il caso Foffo

Introduzione.

L’omicidio perpetrato da Manuel Foffo e Marco Prato rappresenta un caso interessante dal punto di vista delle neuroscienze forensi in quanto offre lo spunto per analizzare le modalità con cui il mondo giuridico si pone dinnanzi all’imputato che presenta alterazioni a carico del cervello o del suo profilo genetico. Alterazioni, queste, che potrebbero essere la causa del comportamento criminale.

Durante il processo, l’imputato Manuel Foffo[1] ha presentato un corposo fascicolo difensivo in cui vi erano una serie di consulenze di parte ed accertamenti clinici volti a sostenere la tesi della sua incapacità di intendere e di volere. Più nello specifico, dagli accertamenti della difesa è emerso sia che Manuel Foffo versasse stabilmente in condizioni che ne limitassero grandemente la capacità di intendere e di volere, in ragione della patologia neuro-psichiatrica cronica, sia che, al momento della commissione del fatto, a causa della massiccia dose di alcol e cocaina assunta, fosse totalmente incapace[2].

Prima di proseguire con la trattazione, è interessante ricordare che la ricerca delle cause del male ha accompagnato da sempre l’uomo, che ha cercato le risposte nella mitologia, nella religione o nella filosofia sino ad arrivare al metodo scientifico, con la criminologia, che è diventata scienza autonoma a metà del XIX secolo. Il tentativo è sempre stato quello di riuscire a comprendere i fattori criminogeni allo scopo di impedire i delitti.

Ebbene, tornando al caso in esame, due sono, in generale, gli aspetti su cui ci si è focalizzati: lo studio della costituzione biopsichica e la realtà socioambientale[3]. In questa sede si vogliono approfondire, almeno in parte, le questioni che riguardano la costituzione biopsichica.

Preliminarmente deve evidenziarsi che il diritto penale italiano oggi è fortemente ancorato al “fatto”, il quale è alla base di ogni sanzione penale, Si è, dunque, allontanata l’idea di dare rilevanza a qualsivoglia elemento personalistico. Solo nel momento in cui si deve determinare il tipo e la qualità della pena viene prestata attenzione alla personalità dell’autore. Questa, in particolare, assume rilevanza costituzionale con l’art. 27[4], che sancisce il principio della responsabilità penale personale e quello della tendenza rieducativa della pena, ma anche con l’art. 25[5] ultimo c., che fa riferimento alla previsione delle misure di sicurezza che si basano proprio sulla pericolosità del soggetto. Quindi, l’illecito penale deve appartenere causalmente e psicologicamente al soggetto e le conseguenze penali devono essere calibrate anche in relazione alla personalità dell’autore[6]. Anche perché alcune alterazioni possono essere presenti in persone che si comportano in maniera del tutto normale e, quindi, in questo caso nessuna anomalia può valere come prova di possibile colpevolezza. È solo nel momento in cui c’è la ragionevole certezza che un individuo è responsabile di aver commesso un reato che l’anomalia interviene[7].

Ancora, deve evidenziarsi che l’indagine sulla personalità deve essere svolta alla luce di evidenze scientifiche e quindi, per avere validità, la stessa deve essere espletata da un esperto, seppur nei limiti che le scienze presentano[8].

Da quanto esposto fino a questo momento, si può desumere che il contributo delle neuroscienze è importante. Queste si occupano dello studio e delle relazioni tra le connessioni neuronali e lo svolgimento delle attività dell’uomo. Quando si parla di “attività” non ci si riferisce solo a quelle più semplici ma anche a quelle più complesse, tra le quali si trovano le emozioni[9].

Quando questo mondo si incontra con quello giuridico ecco che intervengono le neuroscienze forensi, che si occupano “dell’idoneità delle teorie e delle metodologie della neuroscienza a costituire valida prova scientifica all’interno del processo”[10]. Questa disciplina rientra nella macroarea delle neuroscienze giuridiche (che hanno ad oggetto l’applicazione della neuroscienza al diritto), al cui interno si trovano anche le neuroscienze criminologiche (che studiano il crimine e il criminale da un punto di vista neuroscientifico) e le neuroscienze normative (che studiano il “senso di giustizia” e la cognizione morale, sempre da un’angolatura neuroscientifica)[11].

Uno dei primi casi di riconoscimento in Italia della validità delle neuroscienze per l’accertamento dell’imputabilità si è avuto con il caso di Stefania Albertani. Stefania Albertani è una ragazza della provincia di Como che, nel maggio del 2011, fu dichiarata colpevole per omicidio e occultamento di cadavere della sorella e per il doppio tentativo di uccisione di entrambi i genitori. Le venne riconosciuto un vizio parziale di mente perché le erano state riscontrate, da un lato delle alterazioni nella zona del cervello che regola le azioni aggressive e, dall’altro la presenza di fattori genetici che indicano un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento[12].

Va detto che l’impatto delle neuroscienze nel panorama giurisprudenziale italiano non è paragonabile con quello maturato in altri Stati, come ad esempio in quello Americano. Anche la magistratura italiana, però, si è dovuta confrontare con le c.d. prove neuroscientifiche ed è interessante vedere il diverso utilizzo che di queste prove se n’è fatto. A volte sono state utilizzate nell’ambito del giudizio di imputabilità, per sostenere istanze difensive volte al riconoscimento del vizio di mente (totale o parziale); altre volte sono state utilizzate per sostenere l’assenza dell’elemento soggettivo; ancora, sono state utilizzate per verificare l’attendibilità delle dichiarazioni dell’imputato o del testimone[13].

Quello che qui interessa è il primo utilizzo perché la difesa di Manuel Foffo ha cercato di far riconoscere il vizio di mente.

 

Le prove neuroscientifiche nel caso di Manuel Foffo.

Occorre partire da quello che la difesa ha evidenziato con le consulenze di parte e gli accertamenti clinici.

Anzitutto, dalle analisi genetiche è emerso che Foffo è portatore di alterazioni genetiche (“polimorfismo del gene 5HTT relativo al metabolismo della serotonina e polimorfismo L136L del gene COMT”), e questo rileva nel caso di un soggetto che presenta alterazioni neuro-anatomiche celebrali croniche e che ha assunto enormi quantitativi di cocaina ed alcol[14]

Per quanto attiene le anomalie neuro-anatomiche strutturali, dagli esami emerge che il volume totale della materia grigia e della corteccia orbito-frontale di destra e di sinistra sono statisticamente inferiori rispetto a quello del gruppo di controllo e, ancora, che l’amigdala destra è volumetricamente più piccola rispetto a quella sinistra[15].

Nella relazione psichiatrica, inoltre, si afferma che queste alterazioni neurobiologiche irreversibili sono dovute al consumo cronico di alcol e cocaina in età di sviluppo del cervello (15-29 anni), tale da configurare il quadro clinico della tossicodipendenza/addiction. L’addiction e le alterazioni neurobiologiche vanno messe in rapporto con le anomalie genetiche. Tutto questo si manifesta a livello comportamentale, in particolare sul controllo degli impulsi, ma anche con alterazioni del pensiero a carattere megalomatico e paranoideo, fenomeni di allucinazione, disorganizzazione concettuale, assenza di consapevolezza della malattia e confabulazione. Tutti questi elementi sono stati ricondotti alla diagnosi di Disturbo Bipolare indotto da cocaina e alcol, DSM 5, con manifestazioni psicotiche in soggetto tossicodipendente[16].

A questo punto, occorre qui soffermarsi su tre aspetti.

Il primo aspetto è la lesione riscontrata alla corteccia orbito-frontale che determina il prevalere di condotte impulsive e disinibite. La scienza individua nel lobo frontale i correlati neuronali della coscienza, determinanti per la pianificazione dell’atto o il controllo degli impulsi. La corteccia orbito-frontale, dunque, ha un ruolo fondamentale nel controllo del comportamento sociale. Se lesionata durante l’infanzia o l’adolescenza potrebbe determinare la non acquisizione di quei concetti che sono alla base del vivere comune[17]. In riferimento alla gravità che può assumere questa lesione, è bene qui ricordare il c.d. “American Crowbar Case”, vale a dire il caso di Phinieas P. Gage, un operaio statunitense che ebbe un incidente nel 1848. Durante il lavoro, un pezzo di ferro, a gran velocità, schizzò verso di lui e attraversò la parte anteriore del suo cranio provocando un grave trauma cranico che interessò i lobi frontali del cervello. Il ferro entrò nell’osso della guancia sinistra, sotto l’occhio, e sbucò dalla calotta cranica. Lui sopravvisse all’incidente, ma la sua personalità subì notevoli cambiamenti: divenne irritabile, incline alla blasfemia e privo di freni inibitori[18].

Il secondo aspetto da evidenziare è il fatto che venisse riscontrata la riduzione del volume dell’amigdala destra, che è coinvolta nelle risposte istintive di lotta o fuga. L’amigdala è situata nella zona limbica ove si trovano i centri di valutazione del nostro cervello. Le informazioni del mondo esterno, che arrivano dai sensi, vengono trasformate in segnali elettronici i quali (filtrati dal talamo) giungono all’amigdala che svolge una funzione di prima valutazione sul “se sia necessario fare attenzione”. Successivamente, le valutazioni vengono inviate alla corteccia orbito-frontale ove entrano in gioco le facoltà cognitive consapevoli[19].

L’ultimo aspetto, su cui si richiama l’attenzione, è quello legato alle alterazioni genetiche. Sono presenti due polimorfismi in omozigosi (5-HTT Short/Short e COMT L136L) e, stando a diversi studi, tale polimorfismo è associato alla propensione di comportamenti aggressivi. In particolare, la scienza ha evidenziato che ci sarebbe un collegamento tra aggressività e varianti genetiche (in particolare nella neurotrasmissione della dopamina e serotonina). Alcuni comportamenti violenti sarebbero quindi condizionati da una predisposizione dello stesso soggetto. Questo vuol dire che alcuni individui sarebbero più propensi ed altri meno propensi[20]. Per questo si è parlato di “gene dell’aggressività”.

 

La condotta aggressiva di Manuel Foffo.

Luca Varani, un ragazzo di 23 anni, veniva ucciso il 4 marzo 2016. Ciò è accaduto quando, recatosi nell’appartamento di Manuel Foffo, gli veniva offerta una bevanda nella quale era stato versato dell’Alcover, un medicinale che, quale principio attivo, ha il GHB[21]. Il GHB, da un punto di vista farmacologico, è un sedativo con azione rapida sul sistema nervoso centrale ed è una sostanza d’abuso che impedisce la reazione della persona che ne è sotto l’effetto. Questo poneva il Varani in condizioni tali da non poter validamente opporsi all’azione violenta che subiva e questo spiegherebbe: l’assenza di tracce di difesa, da costrizione o da aggressione alle spalle[22].

Con riferimento alla causa della morte, dall’autopsia non si evidenziava un interessamento lesivo di un organo vitale, ovvero di un importante vaso sanguigno, ovvero lesioni plurime di organi addominali. Il danno riscontrato a carico del miocardio sarebbe stato determinato dal perdurare e dal progredire di una condizione ischemica legata ad un sanguinamento protratto nel tempo. Il decesso, in particolare, sopraggiungeva per “anemia acuta metaemorragica secondaria a lesioni contusive e da arma bianca, in concorso con una sindrome asfittica secondaria alla broncoaspirazione di materiale ematico”. Tale condizione ha determinato un lungo periodo di agonia, che veniva quantificato in un arco di tempo circa due ore[23]. Va detto, inoltre, che la riscontrata lesione vitale al polmone sinistro è da considerarsi quale atto finale della dinamica, non come causa del decesso[24].

I mezzi adoperati sono stati: un martello e tre tipi di coltelli (di cui uno, trovato infisso nella regione toracica, il c.d. skinner, uno comune da pane a lama seghettata ed uno da cucina di tipo da carne con lama monotagliente).

Le lesioni riscontrate sul corspo di Varani sono state plurime[25]e di diverse tipologia. In particolare, quelle  puntiformi erano prodotte senza applicare una forza tale da superare la resistenza della cute, quindi erano volte a provocare una reazione dolorosa. Analoghe considerazioni vanno fatte per quelle filiformi e isolate. Inoltre, le lesioni dalle dimensioni più estese, riconducibili allo skinner, avevano una caratteristica:  ai loro margini erano presenti delle discontinuazioni dell’epidermide a distanza costante, tali da presentare una forma seriata[26].

 

La condanna.

Il 27 giugno 2017 veniva depositata la sentenza di primo grado che condannava Manuel Foffo ad anni 30 di reclusione[28], poi confermata in Appello e in Cassazione.

È bene evidenziare che nessuna delle argomentazioni poneva in dubbio l’imputabilità di Manuel Foffo in ragione delle seguenti considerazioni.

Anzitutto, si evidenziava che la richiesta di giudizio abbreviato consiste in un atto personale, che presuppone la piena capacità di intendere e di volere, andando in contraddizione con una stabile condizione di malattia che ne limiterebbe la capacità. Secondo i giudici quindi, le alterazioni neurobiologiche irreversibili, provocate dalla prolungata e massiccia assunzione negli anni di stupefacenti e alcol, non inciderebbero sulla capacità di intendere e di volere. A riprova di questo, si evidenziava come Manuel Foffo frequentasse l’università, portasse avanti alcuni progetti di lavoro e mostrasse consapevolezza piena delle conseguenze personali e sociali dell’abuso di alcol e stupefacenti. Si riteneva, dunque, che Manuel Foffo avesse deliberatamente e consapevolmente partecipato all’abbuffata di alcol e cocaina.

Anche la cronica intossicazione veniva confutata, in ragione del fatto che, per consolidata giurisprudenza, affinché possa escludersi o diminuirsi l’imputabilità, il soggetto deve essere affetto da un’intossicazione caratterizzata da permanenza e irreversibilità: le condizioni psichiche devono permanere indipendentemente dal rinnovarsi dell’assunzione. Ciò, però, non è stato rilevato nel caso di Manuel Foffo. Sul punto, invero, si notava come fosse stato costantemente valutato dall’equipe di specialisti psichiatri del penitenziario, mostrandosi sempre lucido ed esente da anomalie o alterazioni della senso-percezione[29].

 

Le neuroscienze e il giudizio di imputabilità.

Occorre ricordare che il comportamento dell’uomo dipende sempre dalla neurobiologia30]. La corteccia cerebrale dell’essere umano è forma da 176.000 km di fibre nervose e da un milione di miliardi di contatti fra i neuroni, cioè le sinapsi. A ciò si aggiunga che il determinismo cerebrale è fortemente influenzato dall’esperienza personale di ciascuno. Le decisioni, quindi, sono la conseguenza dell’interazione fra stimoli interni ed esterni[31]. Per questo motivo, quando si parla di libero arbitrio, deve tenersi a mente che “libero” non significa che la decisione che si prende non sia condizionata da niente, appunto perché la stessa dipende dai nostri geni e dalle influenze che l’ambiente esercita su di noi[32].

Riguardo a ciò, le neuroscienze insegnano non solo che qualsiasi nostro comportamento, tra cui lo stesso percorso decisionale, è determinato dallo stato funzionale della nostra rete di neuroni, ma anche che abbiamo coscienza di quanto il cervello ha deciso e messo in pratica e questo ci fornisce una sensazione di responsabilità personale, importante nella vita sociale[33]. Come anticipato, però, l’impatto delle neuroscienze nel panorama giurisprudenziale italiano è limitato e questo, in ragione del fatto che l’approccio dei giudici alla neuroscienza è di scetticismo[34]. Il rischio che viene messo in evidenza è che se un soggetto può essere ritenuto non imputabile in ragione della propria struttura cerebrale, questo condurrebbe ad una potenziale deresponsabilizzazione[35].

In linea generale, va comunque notato come oramai la scienza svolge un ruolo essenziale nei tribunali Da alcuni anni il sistema giudiziario è condizionato dal controllo scientifico al fine di determinare l’affidabilità delle prove[36]. Un esempio per tutti, il più evidente forse, è dato dalla prova genetica: questa è stata rivoluzionaria, nonostante tutt’oggi ponga ancora importanti problemi, come quelli riscontrati nell’omicidio di Meredith Kercher o di Yara Gambirasio[37]. Tuttavia, mentre strumenti come le analisi del DNA o il rilevamento di impronte digitali o le autopsie rientrano tra le prove scientifiche ormai tradizionali cui si riconosce, a certe condizioni, un altissimo grado di affidabilità, le neuroscienze rientrano tra gli strumenti appartenenti alla “nuova prova scientifica[38].

Per quanto qui interessa, vale a dire il rapporto tra le neuroscienze e il giudizio di imputabilità, è bene ricordare anzitutto che, nei processi, gli esiti degli esami strumentali relativi al quadro neuro-psichiatrico allegati negli atti difensivi sono generalmente ritenuti ammissibili[39]. Normalmente, le consulenze difensive sono formate sia attraverso l’utilizzo di metodi diagnostici tradizionali (colloqui clinici, raccolta dell’anamnesi, test neuropsicologici) sia dalle prove neuroscientifiche, ovverosia gli accertamenti condotti sulla struttura e sulla funzionalità cerebrale e/o sul patrimonio genetico degli imputati[40]. Una volta prodotti questi esami, si innescherà una contrapposizione di idee tra i consulenti. Si discuterà sull’esistenza delle patologie psichiche e sul peso che queste hanno sulla capacità di intendere e di volere. È chiaro che, mentre la prima questione è di competenza degli esperti, la seconda attiene all’area dell’art. 85 c.p.[41] ed è proprio questo il punto in cui la normativa si interseca con la scienza. Spetterà, pertanto, al giudice valutare se sussistono i presupposti applicativi di cui agli artt. 88[42] o 89[43] c.p., vale a dire per il vizio totale o parziale di mente[44].

La questione che qui si evidenzia è che, nonostante quanto appena ricordato, le argomentazioni difensive, fondate sulle prove in questione, hanno ottenuto un riscontro piuttosto contenuto, come si è potuto vedere nel caso di Manuel Foffo. In generale, dalle motivazioni delle pronunce di legittimità emerge una diffusa cautela verso il collegamento tra base genetica e predisposizione ad azioni aggressive ed impulsive. Si è, infatti, osservato come in realtà non ci sia ancora un fondamento scientifico consolidato tale da renderlo acquisito al patrimonio delle neuroscienze[45]. Lo stesso dicasi per le tecniche di esplorazione cerebrale, per le quali non sussisterebbe quel grado di condivisione scientifica circa le effettive interrelazioni tra gli aspetti morfologici e la componente volontaristica della condotta[46]. Le limitate ricadute processuali delle prove in questione sono anche dovute al fatto che è la stessa letteratura scientifica a mettere in guardia circa le insidie[47]. Deve tenersi a mente che il nostro cervello di oggi non è quello di ieri[48].

Al tempo stesso, però, non si può ignorare l’avallo conferito dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali alla validità delle indagini neuroscientifiche. Il DSM 5 resta il più diffuso strumento internazionale di psicodiagnostica e va notato che lo stesso ha recepito e avvalorato l’amplissima bibliografia medico-scientifica che descrive una correlazione clinica significativa tra regioni cerebrali alterate, nella struttura e/o nel funzionamento, e sintomatologia psicotica o psicopatologica[49].

Conclusivamente, ed allargando il discorso oltre il singolo caso di Manuel Foffo da cui si è partiti, va detto che, posto che il giudizio di imputabilità non si esaurisce nell’individuazione dell’anomalia (ed escludere il contributo delle neuroscienze, in quanto bollato di inattendibilità scientifica, non parrebbe del tutto condivisibile), le eventuali anomalie non offrono spiegazioni automatiche sulla incisività dei disturbi mentali sulla capacità di intendere e volere, ma rappresentano dei tasselli che portano alla valutazione psichiatrico-forense complessiva[50].

Non si deve correre il rischio di mitizzare le neuroscienze, ma queste devono essere considerate quali fondamentali indicazioni, utili per il completamento di una perizia[51].

La neuroscienza, come strumento forense, è ancora al suo inizio e il suo contributo potrebbe diventare sempre più utile; potrebbe, invero, aprire a nuove possibilità, quali ad esempio quella di scoprire i marcatori del rischio di recidiva[52].

 

Fonte immagine: www.pixabay.com

 

[1] Il cui coautore dell’omicidio è stato trovato morto in carcere e, dunque, contro di lui non si è potuto proseguire con il processo.

[2] Relazione dott. Alessandro Vento, psichiatra, in Tribunale di Roma, 21 febbraio 2017 (dep. 27 giugno 2017), n. 348, p. 38.

[3] F. Mantovani, Diritto penale, CEDAM, 2017, pp. 565-566.

[4] Art. 27 Cost: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”.

[5] Art. 25 Cost: “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.

[6] F. Mantovani, Diritto penale, cit., pp. 560-561.

[7] P. Strata. Neuroscienza e diritto, aprile 2019, disponibile qui: , p. 12.

[8] F. Mantovani, Diritto penale, cit., p. 561.

[9] C. Grandi, Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?, Giappichelli, 2016, p. XI.

[10] L. Sammicheli e G. Sartori, Neuroscienze giuridiche: i diversi livelli di interazione tra diritto e neuroscienze, in A. Bianchi, G. Gulotta, G. Sartori, Manuale di neuroscienze forensi, Giuffrè, 2009 p. 17; v. anche G. Sartori, A. Zangrossi, Neuroscienze Forensi, in Giornale Italiano di Psicologia, 2016, n. 4, p. 689 e ss., e le relative repliche ivi pubblicate, in C. Grandi, Diritto penale e neuroscienze, Aprile 2019, disponibile qui: p. 7.

[11] C. Marucci, Il cervello come fonte di prova: le neuroscienze forensi, Dicembre 2018, disponibile qui: .

[12] P. Strata. Neuroscienza e diritto: un colloquio necessario, Aprile 2019, disponibile qui: , pp. 11-12.

[13] C. Grandi, Diritto penale e neuroscienze, Aprile 2019, disponibile qui: , pp. 7-8.

[14] Relazione dott.ssa Marina Baldi, biologa, specialista in genetica medica, genetista forense, in Tribunale di Roma, cit., p. 36.

[15] Relazione dott.ssa Cristina Scarpazza, esperta in neuroscienza e psicopatologia forense, in Tribunale di Roma, cit., p. 36.

[16] Relazione dott. Alessandro Vento, psichiatra, in Tribunale di Roma, cit. p. 37.

[17] C. Marucci, Il cervello come fonte di prova, op. cit..

[18] B. Pecora, Phineas P. Gage The American Crowbar Case, l’uomo senza Emozioni, Febbraio 2017, disponibile qui: http://criminalbook.altervista.org/phineas-p-gage-the-american-crowbar-case-luomo-senza-emozioni/.

[19] E. Gamba, Amigdala e regolazione delle emozioni, Giugno 2020, disponibile qui: https://www.enricogamba.org/psicologo-milano-blog/amigdala-e-regolazione-delle-emozioni.

[20] T. A. Dragani, La costituzione genetica può condizionare il comportamento aggressivo, Aprile 2019, disponibile qui: , pp. 7-9.

[21] Tribunale di Roma, cit. p. 7.

[22] Ivi, p. 32.

[23] Ivi, p. 30.

[24] Ivi, pp. 32-33.

[25] Almeno 19 dovute a colpi di martello al capo, al volto e alla bocca; almeno 23, inferte ai lati del collo, alla cavità toracica e nella zona precordiale, ricondotte al coltello c.d. skinner (tra cui alcune puntiformi); almeno 12 lesioni e filiformi e isolate riconducibili all’azione del filo del coltello dalla lama filiforme; almeno 30 lesioni riconducibili al coltello con la lama seghettata. Ivi, p. 2.

[26] Ivi, pp. 30-32.

[27] Ivi, p. 8.

[28] Ivi, pp. 48-51.

[29] Ivi, pp. 39-41.

[30] P. Strata, Neuroscienza e diritto, cit., p. 11.

[31] Ivi, p. 8.

[32] Ivi, pp. 9-10.

[33] Ivi, p. 7.

[34] Ivi, p. 2.

[35] C. Marucci, Il cervello come fonte di prova, op cit..

[36] P. Strata. Neuroscienza e diritto, cit., p. 4.

[37] Per un maggior approfondimento sul punto si veda: M.L. Canale, La prova scientifica e il caso Bossetti, Febbraio 2021, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/la-prova-scientifica-e-il-caso-bossetti-35031.

[38] C. Marucci, Il cervello come fonte di prova, op cit..

[39] C. Grandi, Diritto penale, cit., p. 8.

[40] Ivi, p. 9.

[41] Art. 85 c.p. “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere”.

[42] Art. 88 c.p. “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere”.

[43] Art. 89 c.p. “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”.

[44] C. Grandi, Diritto penale cit., pp. 8-9.

[45] Cass. pen., sez. I, 21 luglio 2016, n. 27129, Dejure, in C. Grandi, Diritto penale, cit., p. 9.

[46] Cass. pen., sez. I, 7 novembre 2012, n. 43021, in Idem, ibidem.

[47] Ivi, p. 10.

[48] C. Marucci, Il cervello come fonte di prova, op cit..

[49] C. Grandi, Diritto penale e neuroscienze, cit.,  pp. 10-11.

[50] Idem, Diritto penale e neuroscienze, cit., pp. 11-12.

[51] C. Marucci, Il cervello come fonte di prova, op cit..

[52] P. Strata. Neuroscienza e diritto, cit., p. 12.

Maria Luisa Canale

Maria Luisa Canale, dott.ssa in giurisprudenza, abilitata alla professione forense ed esperta in scienze forensi. Si laurea il 28 marzo 2014 in giurisprudenza presso l'ateneo LUMSA di Roma con una tesi in diritto processuale penale dal titolo Il trattamento penitenziario dello "straniero". Con tale lavoro l'11 novembre 2015 vince il Premio di Laurea indetto dal Comune di Milano in memoria di Luca Massari. Ha svolto la pratica forense presso il foro di Roma, in uno studio di diritto civile, ove ha imparato a scrivere gli atti e i pareri, a rapportarsi con clienti, avvocati e magistrati ed ha approfondito soprattutto il diritto di famiglia. Ha frequentato la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso la LUMSA che le ha dato la possibilità di svolgere il tirocinio presso la Corte di Cassazione sez. II e VII penale. Qui si è occupata dell'esame delle sentenze di merito e dei ricorsi, della ricerca giurisprudenziale, dello studio dei casi sottoposti, della redazione di ordinanze di manifesta inammissibilità e ha partecipato alle udienze. Successivamente, si è iscritta al Master di II livello in Scienze forensi (Criminologia, Investigazione, Security e Intelligence) presso l'università La Sapienza di Roma. Ha concluso questo percorso il 17 febbraio 2018 con votazione 110/110 e la tesi dal titolo Le problematiche del diritto di difesa in un caso di omicidio - la previsione di una tutela a futura memoria. Il 23 novembre 2021 Maria Luisa si abilita alla professione forense. Collabora con l'area di Criminologia di Ius in itinere. Da febbraio 2022 lavora come Consulente assicurativo e finanziario presso Filiali di Direzione, Generali Italia.

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