domenica, Settembre 15, 2024
Amministrazione e Giustizia

Le Novita’ Del Decreto Legge N. 89/2024: Il Vincolo Sportivo Continua A Esistere

A cura di Elisa Tonni

 

“ (…) libertà va cercando, ch’è sì cara,

come sa chi per lei vita rifiuta.”[1]

Introduzione

Il 29 giugno 2024 è stato pubblicato in G.U. il D.L. n.89/2024[2], che interviene modificando l’art. 31 del D.Lgs. n. 36/2021[3], baluardo della Riforma dello Sport[4] per quanto concerne il vincolo sportivo.

Il sopracitato articolo prevede l’abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti degli atleti dilettanti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità; tale articolo prevede altresì l’abolizione del vincolo sportivo, previsto dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica, in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.

Tale vincolo sportivo avrebbe dovuto essere abolito entro il 1 luglio 2024; con l’entrata in vigore del D.L. n.89/2024, il termine è stato prorogato di un anno, al 1 luglio 2025[5].

Sembrerebbe quindi che non vi sia ancora la parola “fine” per gli atleti dilettanti che sono costretti ad attendere ancora per l’abolizione di questa spada di Damocle.

 

Che cos’è il vincolo sportivo?

Il vincolo sportivo è un istituto per cui l’atleta rimane legato alla Società con la quale sottoscrive il “cartellino”, con la conseguenza fondamentale che lo stesso non può tesserarsi presso un’altra Società salvo che quest’ultima non paghi una cifra per lo svincolo.

Tale istituto è stato soppresso per gli atleti professionisti con l’art.16 della legge n.91/81[6], successivamente modificata dalla legge n.586/96[7]: l’art.16, infatti, specifica l’eliminazione delle “limitazioni    alla    liberta’    contrattuale   dell’atleta professionista,  individuate  come  “vincolo  sportivo”  nel  vigente ordinamento  sportivo (…)”.

Con l’espressione “atleta professionista”, si intendeva, secondo l’art.2 della legge n.91/81,  colui che esercitava l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI, che conseguivano la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.

L’art.3 poi stabiliva che la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituiva oggetto di contratto di lavoro subordinato, caratterizzato dai caratteri dell’onerosità e della continuità, salvo l’ipotesi di prestazione sportiva, oggetto di contratto di lavoro autonomo, svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni collegate tra di loro in un breve periodo. L’atleta, in quest’ultima ipotesi, non doveva essere vincolato a sedute di preparazione o allenamento e la prestazione de qua, pur avendo carattere continuativo non doveva superare le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Le modifiche introdotte nel 1996 sono state dettate dall’esigenza di una maggiore definizione e tutela tout courtdell’atleta, in considerazione anche di importanti pronunce giurisprudenziali, quali ad esempio la Sentenza Bosman[8], che sebbene non abbiano agito sul vincolo sportivo, sono comunque intervenute per regolamentare il rapporto di lavoro sportivo.

L’istituto oggetto del presente contributo rimase dunque in vigore per gli atleti dilettanti[9], nei confronti dei quali si pose la necessità della qualificazione della natura giuridica del rapporto contrattuale che li legava alla società, qualificazione che si ravvisò (o forse meglio “ravvisa”, alla luce della proroga del Decreto Legge 89/24?) all’applicabilità della disciplina ordinaria in materia di lavoro autonomo o subordinato[10].

Dibattuta è la natura giuridica del vincolo de quo. Apparentemente, la sua origine è da ricercare nell’iniziale concezione collettivistica e statalista dello sport in virtù del principio di autonomia regolamentare del diritto sportivo[11]; tale concezione venne successivamente superata a favore di una natura più contrattualistica, stante l’emanazione del Decreto Melandri, d.lgs.n.242/99[12], il quale riconobbe le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate quali enti con personalità giuridica privata (cfr.art.15).

Giurisprudenza e dottrina più recente, invece, qualificano la natura del vincolo sportivo quale contratto associativo aperto, stante l’approvazione del tesseramento (cioè del negozio in base al quale l’atleta entra a far parte dell’organizzazione federale): i regolamenti federali, qualificati quali atti di autonomia privata, troverebbero infatti la loro radice nella manifestazione di volontà dell’atleta di aderire alla Federazione e alla sua normativa[13].

Il D.Lgs 36/2021, all’articolo 15, sembrerebbe aver confermato quest’ultima tesi posto che con l’atto di tesseramento l’atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o societa’  sportiva  o,  nei casi ammessi, con la  Federazione  Sportiva  Nazionale  o  Disciplina Sportiva Associata.

Come già anticipato, il D.Lgs all’art.31 ha previsto l’abolizione del vincolo sportivo (inteso quale limitazione alla liberta’ contrattuale dell’atleta); a bilanciamento di tale eliminazione, è stato stabilito, in caso di primo contratto di lavoro sportivo, un premio di formazione tecnica, versato dalla societa’ sportiva professionistica, secondo  modalita’ e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, alle societa’  sportive  dilettantistiche (ovvero tra le societa’ sportive  professionistiche  presso  le  quali l’atleta ha svolto attivita’ giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione) presso  le quali l’atleta ha svolto attivita’ dilettantistica,  amatoriale  o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. Inoltre, le societa’ sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita’  e parametri  che  tengono  adeguatamente  conto  della  durata  e  del contenuto  formativo  del  rapporto,   tra   le  societa’   sportive dilettantistiche  presso  le  quali  l’atleta  ha svolto attivita’ amatoriale o giovanile e  il  proprio  percorso  di formazione.

E’ lasciata alle singole Federazioni la determinazione della misura del premio, tenendo adeguatamente in considerazione l’eta’ degli atleti, nonche’ la durata e il contenuto patrimoniale  del  rapporto  tra  questi  ultimi e la societa’ o associazione sportiva con le quali concludono  il  primo contratto di lavoro sportivo.

 Tale premio di formazione ricorda all’indennita’ di preparazione e di promozione   dell’atleta professionista, sancita dall’art.6 della L.n.91/81: le Federazioni  Sportive  Nazionali  potevano infatti stabilire il versamento, da  parte della  societa’ firmataria del nuovo contratto alla  societa’  sportiva  titolare  del  precedente  contratto, di un’ indennità di  preparazione  e   di   promozione dell’atleta professionista,  da  determinarsi secondo  coefficienti  e  parametri fissati  dalla  stessa  Federazione  in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.

Nel  caso  di  primo  contratto,  l’indennità poteva essere  dovuta  alla  societa’ o alla associazione sportiva  presso  la quale l’atleta aveva svolto la sua ultima attivita’ dilettantistica (a differenza dell’attuale Riforma che, come riportato sopra, prevede il versamento del premio di formazione a tutte le società e/o associazioni che hanno formato l’atleta: non solo, quindi, l’ultima dove l’atleta ha svolto la propria attività).

L’eliminazione del vincolo de quo non è, tuttavia, tout court posto che il Governo con il D.L. n.75/23, convertito in L.n.112/23, ha stabilito che l’articolo 31,  comma  1,  del D.Lgs. n.  36/21, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possano prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per  una  durata massima  di  due  anni.  Ciò “al fine di  tutelare  i  vivai giovanili e i relativi investimenti  operati  dalle  associazioni  e società sportive  dilettantistiche”.

Quindi gli atleti dilettanti si trovano nella medesima situazione ex L.n.91/81! Anzi, forse in una disparità tra loro ancora maggiore posto il discrimine del tempo di “due anni”. Il D.l. n.75/23 ha penalizzato ancora gli atleti dilettanti, favorendo invece i falsi dilettanti o professionisti di fatto (cioè gli sportivi dilettanti legati alle società o associazioni di appartenenza da un rapporto di lavoro subordinato o comunque a titolo oneroso, in spregio alla regolamentazione federale), nei confronti dei quali vi era ( e vi è tuttora) la necessità di parificare agli sportivi professionisti (quali essi stessi sono).

 

Il vincolo sportivo declinato nelle Federazioni: la FIGC e la FIN

E’ interessante notare come le singole Federazioni affrontano i cambiamenti concernenti il vincolo de quo.  A tal riguardo, di seguito sono riportati i casi di due Federazioni (la FIGC e la FIN) al fine di poter valutare e visionare come le stesse affrontano, in modo diverso e dissimile, tale tematica.

Il vincolo sportivo della FIGC

  La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel 2022, ha adeguato le NOIF (cioè le norme organizzative interne) al proprio Statuto Federale[14], stabilendo infatti all’art.32 bis la riduzione del vincolo sportivo a 3 anni e comunque non oltre il 24° anno di età dell’atleta[15]. Tale “svincolo”, tuttavia, non avviene in automatico ma a seguito di una richiesta,  inviata a mezzo lettera raccomandata o telegramma, entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno.

Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale.

Tale procedura è valevole anche per le ipotesi di svincolo previste dagli artt.106 e ss[16].

 

 Il vincolo sportivo nella FIN

 La Federazione Italiana Nuoto è molto sensibile alla questione in questa sede trattata; infatti, si è sempre adeguata con celerità ai continui aggiornamenti normativi.

L’art. 5 punto 9  dello Statuto della FIN[17] ha consentito il vincolo sportivo solo nei limiti eventualmente previsti dalla legge: il tesseramento ha durata annuale e, per tale periodo, l’atleta ha l’obbligo di praticare la disciplina federale (o le discipline sportive federali) esclusivamente nell’interesse dell’affiliato titolare del tesseramento.

Quest’ultimo si rinnova automaticamente, salvo il diritto di recesso dell’affiliato, da comunicarsi nel corso della stagione sportiva, entro il termine perentorio del 30 giugno.

La comunicazione di recesso non è necessaria nel caso la scadenza del tesseramento, al termine della stagione, sia prevista da un contratto di lavoro sportivo dilettantistico tra l’affiliato e l’atleta, depositato presso la Federazione, con le modalità indicate nella Normativa Generale (cfr. art.14 del Regolamento Organico della FIN[18]).

 Tutta la disciplina sopra descritta è altresì aggiornata alla Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti Stagione 2023- 2024[19] che dà atto del posticipo al 1°luglio 2024 dell’abolizione definitiva del vincolo sportivo come riportato nel D.lgs. 163/2022.

 Conclusioni

 Allo stato attuale, in virtù della Riforma dello Sport, la distinzione tra atleta dilettante e atleta professionista risulta essere sempre più labile e fumosa posto che il D.Lgs 36/2021, all’articolo 25 comma 1, definisce il lavoratore sportivo quale soggetto che esercita l’attivita’ sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali[20], senza  alcuna  distinzione  di  genere  e indipendentemente dal  settore  professionistico  o  dilettantistico.

Viene quindi scardinata la precedente distinzione basata sulla sussistenza della retribuzione che permetteva la qualificazione di professionista; la distinzione rileva tuttavia per quanto riguarda la normativa da applicare, posto che l’art.27 individua il rapporto di lavoro nei settori professionistici (il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attivita’ principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato, salvo qualora sussista almeno uno dei requisiti del comma 3 e, allora, è considerato lavoro autonomo[21]) e l’art.26 che disciplina il rapporto di lavoro subordinato sportivo.

Rimane comunque ferma la suddivisione tra settori professionistici e dilettantistici posto che “sono professionistiche le discipline che conseguono la  relativa qualificazione  dalle  Federazioni   Sportive   Nazionali   o   dalle Discipline  Sportive  Associate  secondo  le  norme   emanate   dalle federazioni e dalle  discipline  sportive  stesse,  con  l’osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per  la  distinzione dell’attivita’ dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale” (art.38).

Rammarica constatare che dal 2021 si siano susseguite continue proroghe e interventi legislativi, sempre volti a posporre l’eliminazione del vincolo de quo: il D.lgs. n.36/22 ha infatti stabilito il termine di eliminazione al 1 luglio 2022; successivamente, il decreto correttivo n.163/22 ha modificato il suddetto al 31 luglio 2022; il Decreto Milleproroghe ( decreto n.198/22) è nuovamente intervenuto posponendo tale limite contrattuale al 1 luglio 2023, salvo per i tesseramenti costituenti rinnovi senza soluzione di continuità dei precedenti (per questi il termine era fissato al 31 dicembre 2023); ulteriore proroga con la L.14/23 (la legge di conversione del Decreto Milleproproghe) al 1 luglio 2024, per poi approdare al D.L. 75/23 ( L. 10 agosto 2023, n. 112) che ha stabilito il mantenimento del vincolo sportivo per gli atleti dilettanti per i quali le FSN e DSA potranno prevedere il tesseramento soggetto a vincolo sportivo per la durata massima di due anni. E, infine, il D.L.89/24 che ha ulteriormente attuato una proroga del termine dell’art. 31 del D.Lgs. n. 36/2021 al 1 luglio 2025.

 Si comprende che tali interventi siano stati dettati dalla necessità di permettere ai vari enti di adeguarsi alla normativa, ma ciò è a discapito degli atleti dilettanti per i quali sussiste (e sussisterà ancora) un sistema di incertezza, che si spera possa definitivamente essere eliminata nel 2025, senza ulteriori slittamenti e indugi.

[1] Purgatorio Canto I, vv.71-72

[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/06/29/24G00106/SG

[3] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/18/21G00043/sg

[4] Riforma dello Sport promossa con la legge delega n.86/19 e attuata con i decreti legislativi nn.36/2021, 37/2021, 38/2021, 39/2021 e 40/2021.

[5] Al Capo IV , rubricato “Misure urgenti in materia di sport”, l’art.12 enuncia:

“1. All’articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  36 sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite  dalle seguenti: «1° luglio 2025»;     b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «1° luglio  2024»  sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».

[6] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/03/27/081U0091/sg

[7] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/11/20/096G0616/sg

[8] Si richiama la sent. del 15.12.1995 causa C-415/93 Corte di Giustizia Europea, Union Royale belge des sociiétés de football association ASBL e altri vs Jean Marc- Bosman e altri. A Jean Marc- Bosman, calciatore della RC Liège, era stata offerta dalla società sportiva una proposta di rinnovo contrattuale per una stagione. Il giocatore rifiutò e, come conseguenza, fu inserito nella lista dei trasferimenti: fu infatti concluso un contratto tra RC Liegè e la US Dunkerque, squadra francese, per la cessione temporanea del giocatore dietro pagamento di un’indennità che la società ricevente doveva versare a quella cedente. Il Liegè tuttavia non inviò la dovuta documentazione per il trasferimento e ciò rese inefficace il contratto di cessione di Bosman che si trovò in una situazione di stallo, non potendo giocare considerando altresì che la stessa società RCL, pochi giorni prima dell’avvio del campionato, sospendeva il giocatore. Bosman adì quindi la Corte di Giustizia Europea contestando la legittimità dell’impedimento al suo trasferimento e chiedendo altresì, alla squadra francese e alla Federazione calcistica Belga, il pagamento di una provvisionale sino alla conclusione di un nuovo ingaggio. La questione principe sottoposta alla Corte riguardava l’interpretazione di alcuni articoli del Trattato Istitutivo della C.E.E.: l’art.48 (il nuovo art.45 del TFUE) che sanciva la libera circolazione dei lavoratori), e gli artt. 85 e 86 (artt.101 e 102 TFUE) riguardanti il divieto di accordi restrittivi della concorrenza, stipulati dalle imprese, e l’abuso di posizione dominante sul mercato.

La Corte di Giustizia Europea, partendo dal presupposto che la libera circolazione dei lavoratori costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità e che le norme del Trattato garanti di tale libertà hanno effetto diretto, mirando a facilitare ai cittadini comunitari l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio della Comunità, stabilisce che le disposizioni che impediscano ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d’origine per esercitare il proprio diritto di libera circolazione, o che lo dissuadono dal farlo, costituiscono ostacoli frapposti a tale libertà. A nulla rileva che, nel caso di specie, le norme in contrasto con l’ordinamento europeo appartengano all’ordinamento sportivo il quale, sebbene abbia una propria autonomia, rimane comunque un ordinamento settoriale e, pertanto,  non può entrare in contrasto con un diritto fondamentale che, come già esplicitato, non tollera restrizioni (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0415).

[9]Interessante il contributo di P.MORO, “Natura e limiti del vincolo sportivo”, in Rivista diritto ed economia dello sport, fascicolo 1/05. L’autore, infatti, elenca una serie di pronunce giurisprudenziali le quali hanno evidenziato gli innumerevoli diritti dell’atleta lesi dalla sussistenza del vincolo sportivo. A titolo esplicativo ma non esaustivo: la libertà di associazione ex art.18 della Costituzione; il diritto di recedere dall’associazione qualora l’associato non abbia assunto l’obbligo di farne parte per un tempi determinato ex art.24 c.c.; l’art.16 co.1 D.Lgs.242/99; l’art.14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (L.848/95).

[10] L.CANTAMESSA, “Il contratto di lavoro sportivo professionistico”, in Lineamenti di diritto Sportivo, Milano, 2008.

  1. CROCETTI BERNARDI, “Rapporto di lavoro nel diritto sportivo”, in Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Commerciale, Aggiornamento 2, Torino, 2003.

[11] L’art. 1 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”, ha stabilito che la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Nazionale. Il Coni, con deliberazione n.1616/18, ha stabilito che gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.

[12] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/07/29/099G0324/sg

[13] In contrasto a tale concezione A.M. GAMBINO-V. OCCORSIO, “La riforma delle società sportive”, in Riv. dir. sport., 2021, 2.

  1. COLUCCI (coordinatore), “Il fenomeno dell’associazionismo sportivo”, in G. TOSCANO (a cura di), La riforma dello sport.

[14] Tale Statuto era già stato aggiornato nel 2020 con l’indicazione all’art.7 che il vincolo sportivo deve sempre essere a tempo determinato e la sua durata limitata in applicazione dei criteri di congruità e ragionevolezza.

[15] tit6_noif_art_da27a35_————aggiornato-al-02.07.2024 (figc.it)

[16] https://www.figc.it/media/244212/tit7_noif_art_da91_a118_-02072024.pdf

[17]https://www.federnuoto.it/home/federazione/norme-e-documenti-federazione/2592-statuto-fin/file.html

[18]https://www.federnuoto.it/home/federazione/norme-e-documenti-federazione/2593-regolamento-organico/file.html

[19]https://www.federnuoto.it/home/federazione/norme-e-documenti-federazione/8514-circolare-normativa-2023-2024/file.html

[20] L’art. 29 individua le prestazioni amatoriali sportive quali attività svolte da amatori che mettono a disposizione il  proprio  tempo  e  le  proprie capacita’ per promuovere lo sport, in  modo  personale,  spontaneo  e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita’ amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento  diretto  dell’attività  sportiva,  nonché  della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le suddette prestazioni non  possono essere retribuite  in  alcun  modo, salvo il riconoscimento di premi  e compensi  occasionali  in  relazione  ai risultati  ottenuti nelle competizioni sportive, nonché l’indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari.

Le stesse sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o  autonomo  e  con

ogni altro rapporto  di  lavoro  retribuito  con  l’ente  di  cui  il volontario e’ socio o associato o tramite il quale svolge la  propria attivita’ amatoriale.

[21] L’attivita’   sia svolta   nell’ambito   di   una   singola manifestazione sportiva o di piu’ manifestazioni tra  loro  collegate in un breve periodo di tempo; lo sportivo non sia contrattualmente vincolato  per  cio’  che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; la prestazione  che  e’  oggetto del  contratto,  pur  avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

 

 

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