venerdì, Marzo 29, 2024
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Le novità dell’ANAC sulle linee guida per la scelta dei commissari di gara

commissari

Rincorrendo una legislazione in materia di contratti pubblici sempre più cangiante e dinamica, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato il testo delle linee guida n.5 (recanti i criteri e le modalità di scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici) al d.lgs. 56/2017 (c.d. decreto correttivo), con la determina n.4 del 10 gennaio 2018.

In particolare, la principale novità introdotta riguarda l’obbligo di scegliere il Presidente della commissione giudicatrice tra gli esperti selezionati dall’Autorità per gli affidamenti relativi a contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità.

Inoltre, nel caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, relativi ad attività di ricerca e sviluppo, è lasciata alla stazione appaltante la possibilità di selezionare i componenti della commissione giudicatrice nell’ambito di propri esperti interni, previa richiesta e confronto con l’Anac.

Pertanto, qualora la stazione appaltante ritenga che ricorrano le ragioni di cui all’art. 77, comma 3[1], del Codice dei contratti pubblici, dovrà inviare entro i 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta dell’elenco di candidati, una richiesta motivata all’Autorità per la selezione di componenti scelti tra un ristretto numero di esperti anche interni della medesima.

In tale richiesta, andranno indicati specificatamente i motivi attestanti l’impossibilità di far ricorso a esperti selezionati con estrazione tra quelli presenti nelle sottosezioni dell’Albo dell’Autorità. Qualora tale motivazione non sia ritenuta congrua dall’Autorità, quest’ultima potrà poi richiedere integrazioni o convocare in audizione la stazione appaltante., procedendo in extremis con i criteri ordinari di estrazione interessati.

Per garantire inoltre la maggiore trasparenza possibile nella scelta dei commissari:

  • è stato specificato l’obbligo di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti relativamente al mancato possesso dei requisiti o della mancata dichiarazione sull’incompatibilità accertata nella fase di verifica, consentendo pertanto un adeguato raccordo con la nuova versione dell’art. 216 c. 12[2] e all’art. 77 c. 9 del codice appalti[3];
  • vengono ampliate le cause di “non nominabilità” dei soggetti interessati, indicando espressamente tra queste la mancanza dell’autorizzazione al dipendente da parte della stazione appaltante.

Al fine di garantire l’operatività delle modifiche introdotte, è stato infine introdotto un periodo transitorio di applicazione per quanto riguarda le banche dati utilizzate dalle stazioni appaltanti per la verifica delle autodichiarazioni presentate in ordine alla sussistenza dei requisiti dei commissari, oltre ad una serie di raccomandazioni dell’Autorità volte a garantire il perfetto adempimento delle nuove indicazioni da parte delle stazioni appaltanti.

 

 

[1]  Il testo risultante dalle modifiche introdotte dal Correttivo 56/2017 afferma che: “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante”.

[2] Il testo attuale dell’articolo recita: “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell’Albo di cui all’articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto”.

[3] L’attuale lettera prevede che: “al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all’articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all’articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini dell’eventuale cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto”.

Fabrizio Ciotta

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre, Fabrizio ha sviluppato fin da subito un forte interesse per le materie del diritto amministrativo e del diritto dell'ambiente, realizzando una tesi intitolata "Gli oneri di bonifica dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi". Si è specializzato in tale settore conseguendo con successo un Master di II livello in Diritto dell'Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre. Date le peculiari esperienze ha potuto svolgere un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il relativo Ufficio Appalti ed altresì con la Giunta e gli Uffici preposti alla stesura del "Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale", primo testo normativo e programmatico sulla gestione del verde della Capitale. Dopo una proficua esperienza lavorativa all'interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale Lexxat, ottiene l'abilitazione alla professione forense e svolge attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young, oltre varie collaborazioni. Contatti: ciotta.fabrizio@gmail.com

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