venerdì, Marzo 29, 2024
Diritto e Impresa

Novità in materia di redazione dei contratti di assicurazione

A cura di Nicola Spadafora, Partner dello Studio Legale Tonucci & Partners

INDICE

I. Premesse; II. Il Documento Informativo Precontrattuale; III. Il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo; IV. Le Condizioni di Assicurazione; V. Il Modulo di Proposta; VI. Conclusioni.

  I. Premesse

In data 20 gennaio 2016 è stata approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio la Direttiva (UE) 2016/97 recante disposizioni “sulla distribuzione assicurativa (qui di seguito anche solo la “Insurance Distribution Directive” ovvero la “IDD”).

Trattasi di provvedimento che ha abrogato la precedente direttiva 2002/92/UE (altresì nota come direttiva sulla intermediazione assicurativa) e ha assunto specificamente la denominazione di “direttiva sulla distribuzione assicurativa” al fine precipuo di sottolineare come essa sia rivolta non solo agli intermediari assicurativi quanto, piuttosto, a tutti i soggetti che, in qualsiasi modo, distribuiscono prodotti assicurativi (e.g., agenti, mediatori, operatori di banca e assicurazione, imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi).

Anche dal punto di vista contenutistico, la IDD ha avuto un impatto assai rilevante, essendo intervenuta su regole e processi per la creazione di prodotti assicurativi e per la loro distribuzione sul mercato (c.d. Product oversight Governance – POG).

Successivamente, il quadro normativo delineato dalla IDD è stato integrato da un regolamento di esecuzione della Commissione che ha stabilito il formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo (i.e., Regolamento (UE) 2017/1469) nonché da due ulteriori regolamenti, ovvero:

  1. il Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 recante i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi; e
  2. il Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, sempre del 21 settembre 2017, che disciplina gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

L’originario termine di recepimento della Insurance Distribution Directive da parte degli Stati membri era previsto per il 23 febbraio 2018; in seguito, tuttavia, con la Direttiva (UE) 2018/411, la scadenza per il recepimento è stata prorogata all’1 luglio 2018, mentre quella per l’applicazione della normativa interna (sempre di recepimento) è stata differita all’1 ottobre 2018.

Il Legislatore italiano, quindi, ferma la disciplina di cui al d.lgs 209/2005 (qui di seguito anche solo il “Codice delle Assicurazioni Private”) e ad integrazione della stessa, ha recepito le prescrizioni comunitarie attraverso il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68, rubricato, per l’appunto, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa”.

Va segnalato, altresì, che ad ulteriore definizione e specificazione di quanto previsto dalla normativa summenzionata, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (qui di seguito anche solo l’“IVASS”) ha emanato due regolamenti, in particolare:

  1. il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa; e
  2. il Regolamento n. 41, ancora del 2 agosto 2018, in tema di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (qui di seguito anche solo l’“ANIA”), a sua volta, ha elaborato un proprio autonomo documento in materia di redazione di contratti assicurativi e di adeguamento al nuovo quadro normativo comunitario, attraverso il c.d. “Tavolo di lavoro ANIA “Contratti Semplici e Chiari”” del 6 febbraio 2018.

In altri termini, dunque, sono stati delineati, di recente, nuovi dettami normativi con riferimento alla analisi ed elaborazione dei vari documenti che costituiscono il c.d. set informativo del contratto di assicurazione, ovvero il Documento Informativo Precontrattuale (qui di seguito anche solo il “DIP”), il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (qui di seguito anche solo il “DIP aggiuntivo”), le Condizioni di Assicurazione (qui di seguito anche solo le “CDA”) e il Modulo di Proposta.

Il presente articolo si prefigge, pertanto, l’obiettivo, alla luce del frastagliato quadro normativo sopra riportato, di sintetizzare, senza, dunque, alcuna pretesa di esaustività, gli obblighi attualmente vigenti a carico degli operatori di settore per quanto concerne la redazione dei singoli documenti contrattuali e precontrattuali facenti parte del set informativo.

In linea generale, la documentazione contrattuale così come quella precontrattuale deve:

  1. essere scritta in un linguaggio chiaro e sintetico (con l’utilizzo di termini comuni, eliminando, per quanto possibile, tecnicismi e formule di difficile interpretazione), così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute;
  2. essere presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura, nonché avere caratteri di dimensione leggibile (se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero);
  3. assicurare la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua parte; in particolare, tra l’altro, deve esistere corrispondenza tra la rubrica e il contenuto dell’articolo (e.g., anziché adottare l’espressione “casa sicura” con riferimento ad esclusioni che limitano la garanzia ai soli eventi piovosi, va, piuttosto, precisato “garanzia pioggia”); e
  4. utilizzare espressioni o formulazioni prive di carattere pubblicitario o promozionale.

    II. Il Documento Informativo Precontrattuale

Quanto al DIP, va segnalato che il Legislatore comunitario ha introdotto una serie di regole particolarmente dettagliate e stringenti relative alle tecniche di redazione ammissibili.

Il testo normativo di riferimento principale, in particolare, come verrà meglio chiarito nel prosieguo, è costituito dal Regolamento (UE) n. 1469/2017; ulteriori fonti normative sono costituite dalla IDD e dal Regolamento di attuazione dell’IVASS n. 41 del 2018.

Sulla base delle prescrizioni attualmente vigenti (si v., in particolare, art. 1, comma 1, Regolamento (UE) n. 1469/2017), nello specifico, è previsto che sulla prima pagina del documento, in alto, immediatamente dopo l’intestazione “Documento informativo relativo al prodotto assicurativo”, debbano essere riportati:

  1. il nome del soggetto che realizza il prodotto assicurativo non vita;
  2. lo Stato membro in cui il soggetto è registrato;
  3. il suo status regolamentare; e
  4. il suo numero di autorizzazione, se del caso.

Alla destra del titolo è possibile, poi, inserire il logo dell’impresa (si v. art. 1, comma 2, Regolamento (UE) n. 1469/2017).

Il Documento Informativo Precontrattuale, in ogni caso, occupa due pagine di formato A4 nella versione stampata o, in via eccezionale e solo se occorre più spazio, può occupare al massimo tre pagine (si v. art. 3, Regolamento (UE) n. 1469/2017).

A livello contenutistico (si v., in particolare, art. 20, paragrafo 8, IDD), invece, si segnala che il DIP deve contenere:

  1. le informazioni sul tipo di assicurazione;
  2. una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l’ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;
  3. le modalità e la durata di pagamento dei premi;
  4. le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;
  5. gli obblighi all’inizio del contratto;
  6. gli obblighi nel corso della durata del contratto;
  7. gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;
  8. le condizioni di contratto, inclusa la data di inizio e di fine del contratto stesso; e
  9. le modalità di scioglimento del contratto.

Inoltre (si v., in particolare, art. 4, comma 1, Regolamento IVASS 41/2018), il DIP:

  1. non deve contenere meri rinvii alle condizioni di polizza;
  2. deve limitare i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari; e
  3. non deve contenere formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del loro contenuto da parte dell’IVASS.

In base a quanto prescritto dall’art. 4 del Regolamento (UE) n. 1469/2017, tutte le informazioni sopracitate devono essere presentate in un carattere di stampa con occhio medio almeno pari a 1,2 mm, in sezioni distinte secondo la struttura, la disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza come meglio rappresentata nel documento allegato al Regolamento stesso; le sezioni avranno, poi, lunghezza variabile in funzione della mole di informazioni da inserire in ciascuna di esse.

Nessun segno di spunta, crocetta o punto esclamativo potrà precedere le informazioni sulle coperture supplementari o facoltative.

Solo qualora le informazioni siano riportate su supporto durevole non cartaceo, è ammesso modificare le dimensioni dei diversi elementi presentati, purché, comunque, siano mantenute la disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza. Tuttavia, se le dimensioni del supporto durevole non cartaceo non permettono la disposizione su due colonne, è ammessa la presentazione su una sola colonna, a condizione che le sezioni siano riportate nella sequenza seguente:

  1. Che tipo di assicurazione è?”;
  2. Che cosa è assicurato?”;
  3. Che cosa non è assicurato?”;
  4. Ci sono limiti di copertura?”;
  5. Dove vale la copertura?”;
  6. Che obblighi ho?”;
  7. Quando e come devo pagare?”;
  8. Quando comincia la copertura e quando finisce?”; e
  9. Come posso disdire la polizza?”.

Le finestre sovrapposte e le finestre a comparsa (che non possono, in ogni caso, includere materiale pubblicitario o di marketing) sono consentite a condizione che tutte le sopracitate informazioni siano riportate nel corpo del DIP e che tali dispositivi non distolgano l’attenzione del cliente dal contenuto del documento principale.

Le singole sezioni del Documento Informativo Precontrattuale sono strutturate come segue:

  1. nella rubrica “Che tipo di assicurazione è?”, in testa al documento, vanno inserite le informazioni sul tipo di assicurazione;
  2. nella rubrica “Che cosa è assicurato?” vanno inserite le informazioni sui principali rischi assicurati e le informazioni sulla somma assicurata. Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un segno di spunta di colore verde;
  3. nella rubrica “Dove vale la copertura?” vanno inserite le informazioni sull’ambito geografico eventualmente applicabili;
  4. nella rubrica “Che cosa non è assicurato?” vanno inserite le informazioni sulla sintesi dei rischi esclusi. Ogni voce di questa rubrica è preceduta da una croce di colore rosso;
  5. nella rubrica “Ci sono limiti di copertura?” vanno inserite le informazioni sulle principali esclusioni. Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un punto esclamativo di colore arancione;
  6. nella rubrica “Che obblighi ho?” vanno inserite le informazioni sugli obblighi applicabili;
  7. nella rubrica “Quando e come devo pagare?” vanno inserite le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi;
  8. nella rubrica “Quando comincia la copertura e quando finisce?” vanno inserite le informazioni sulle condizioni di contratto; e
  9. nella rubrica “Come posso disdire la polizza?” vanno inserite le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.

Le singole sezioni, poi, devono essere contraddistinte da un’icona (si v., in particolare, art. 7, Regolamento (UE) n. 1469/2017), posta al loro inizio, che ne rappresenti visivamente il loro contenuto, secondo le seguenti modalità:

  1. in testa alle informazioni sui principali rischi assicurati deve figurare l’icona di un ombrello, di colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;
  2. in testa alle informazioni sull’ambito geografico della copertura assicurativa deve figurare l’icona di un mappamondo, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;
  3. in testa alle informazioni sui rischi esclusi deve figurare l’icona di una croce racchiusa in un triangolo, di colore bianco su fondo rosso o rosso su fondo bianco;
  4. in testa alle informazioni sulle principali esclusioni deve figurare l’icona di un punto esclamativo, racchiuso in un triangolo, di colore bianco su fondo arancione o arancione su fondo bianco;
  5. in testa alle informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata del contratto e in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento, deve figurare l’icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;
  6. in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi deve figurare l’icona di monete, di colore bianco su fondo giallo o giallo su fondo bianco;
  7. in testa alle informazioni sulle condizioni di contratto deve figurare l’icona di una clessidra, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco; e
  8. in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto deve figurare l’icona di un palmo aperto racchiuso in uno scudo, di colore bianco su fondo nero o nero su fondo bianco.

È data, tuttavia, facoltà di rappresentare in bianco e nero le icone quando il Documento Informativo Precontrattuale è stampato o fotocopiato, anch’esso, in bianco e nero.

Ferme le regole appena esposte, tutte le icone, comunque, vanno raffigurate secondo il formato standardizzato di presentazione riportato nel documento allegato al Regolamento (UE) n. 1469/2017.

Da ultimo si segnala che, per i soli prodotti assicurativi non vita, è prescritto che sotto il nome del soggetto che realizza il prodotto sia indicato con il dovuto risalto grafico (grassetto e/o sottolineature) che le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti (si v. art. 2, Regolamento (UE) n. 1469/2017).

   III. Il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo

Il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo contiene, invece, le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP. Trattasi di informazioni che, tenuto conto della complessità e delle caratteristiche del prodotto, del tipo di cliente nonché delle caratteristiche dell’impresa di assicurazione, sono necessarie affinché il cliente possa pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e sulla situazione patrimoniale dell’impresa stessa.

Il DIP aggiuntivo, difatti, contiene anche il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa di cui all’art. 47-septies del Codice delle Assicurazioni Private.

Inoltre, il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l’organismo e/o l’autorità eventualmente competenti e la legge applicabile al contratto (si v. art. 185, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private).

Le tecniche di redazione del DIP aggiuntivo differiscono, anche sensibilmente, a seconda del tipo di prodotto assicurativo cui si riferiscono.

In primo luogo, quanto ai prodotti Vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (si v. art. 15, Regolamento IVASS 41/2018), si segnala che il DIP aggiuntivo fornisce informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto, e coerenti con quelle riportate nel DIP Vita, ad integrazione di quest’ultimo, senza che risulti apportata alcuna modifica.

Il DIP aggiuntivo Vita è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’Allegato 2 al Regolamento IVASS 41/2018.

Nello specifico, quanto alle regole di redazione, si segnala che sulla prima pagina, in alto, immediatamente dopo l’intestazione “Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)”, devono essere riportati:

  1. il nome dell’impresa e/o delle imprese e la relativa forma societaria ovvero il nome dell’eventuale intermediario che realizza il prodotto;
  2. il nome commerciale del prodotto; e
  3. la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile.

Il logo dell’impresa va sempre inserito a destra del titolo e immediatamente sotto lo stesso sono riportate:

  1. le informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP per i prodotti assicurativi Vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi;
  2. le informazioni sull’impresa riportate nell’Allegato 2 al Regolamento IVASS 41/2018;
  3. le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione, secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 al Regolamento IVASS 41/2018;
  4. la legge applicabile al contratto; e
  5. l’avvertenza che il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Le sezioni del DIP aggiuntivo Vita sono riportate nella sequenza seguente:

  1. Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?”;
  2. Che cosa NON è assicurato?”;
  3. Ci sono limiti di copertura?”;
  4. Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?”;
  5. Quando e come devo pagare?”;
  6. Quando comincia la copertura e quando finisce?”;
  7. Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?”;
  8. A chi è rivolto questo prodotto?”;
  9. Quali costi devo sostenere?”;
  10. Sono previsti riscatti o riduzioni?”;
  11. Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?”; e
  12. Regime fiscale”.

Dopo le predette sezioni vanno necessariamente riportate:

  1. l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di assicurazione di restituire la parte di premio pagata e non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del finanziamento;
  2. l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di trasmettere l’estratto conto annuale;
  3. l’avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;
  4. l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito internet un’area riservata con la possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso; e/o
  5. l’avvertenza che l’impresa non prevede nel proprio sito internet un’area riservata e che il contraente non avrà la possibilità né di consultare né di gestire telematicamente il proprio rapporto assicurativo.

Le sezioni del DIP aggiuntivo Vita sono contraddistinte da rubriche, che a loro volta contengono ulteriori informazioni, secondo l’ordine che segue:

  1. le informazioni sul cliente target individuato dall’impresa o dall’intermediario assicurativo che realizza il prodotto assicurativo sono inserite nella rubrica “A chi è rivolto questo prodotto?”;
  2. le informazioni relative ai costi a carico del contraente e, ove esistenti, a carico dell’aderente sono inserite nella rubrica “Quali costi devo sostenere?”;
  3. le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie sono inserite nella rubrica “Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?”; e
  4. le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto sono inserite nella rubrica “Regime fiscale”.

Qualora non fossero presenti informazioni integrative e complementari sul prodotto, in ciascuna delle rubriche interessate andrebbe inserita la frase: “Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita”.

Le singole sezioni del DIP aggiuntivo Vita sono, altresì, contraddistinte da icone, che figurano come segue:

  1. in testa alle informazioni sul cliente target figura l’icona di un uomo nero su fondo bianco; e
  2. in testa alle informazioni sui costi figura l’icona di un dollaro su fondo rosso e nero.

Con riferimento, invece, al DIP aggiuntivo relativo ai prodotti assicurativi multirischi (si v. art. 16, Regolamento IVASS 41/2018), si segnala che, fermo restando l’obbligo di redazione del DIP Vita e del DIP Danni, va, comunque, redatto un unico Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Multirischi), anche laddove le garanzie oggetto di abbinamento siano prestate da imprese assicurative differenti. Tale DIP aggiuntivo, in particolare, è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’Allegato 3 al Regolamento IVASS 41/2018.

Il DIP aggiuntivo Multirischi riporta le rubriche con il relativo contenuto e utilizza la grafica e le regole di presentazione e redazione del DIP aggiuntivo Vita e del DIP aggiuntivo Danni e, al pari di questi ultimi, qualora manchino informazioni integrative e complementari sul prodotto, reca in ciascuna delle rubriche interessate la frase: “Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni”.

Per quanto concerne il DIP aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento assicurativi o DIP aggiuntivo IBIP (si v. art. 21, Regolamento IVASS 41/2018), si segnala, innanzitutto, che il documento è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’Allegato 4 al Regolamento IVASS 41/2018 e, in secondo luogo, che sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione “Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)”, deve riportare:

  1. il nome dell’impresa e/o delle imprese di assicurazione, la relativa forma societaria nonché il nome dell’eventuale intermediario che realizza il prodotto;
  2. il nome commerciale del prodotto;
  3. la tipologia di contratto e il relativo ramo assicurativo, in alternativa tra le seguenti formulazioni:
  • contratto con partecipazione agli utili (Ramo I)”;
  • contratto rivalutabile (Ramo I)”;
  • contratto Unit linked (Ramo III)”;
  • contratto Index linked (Ramo III)”;
  • operazione di capitalizzazione (Ramo V)”;
  • contratto multiramo (Ramo I e Ramo III)”; e
  1. la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento con l’indicazione che il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile.

Il logo dell’impresa di assicurazione, in ogni caso, va sempre inserito a destra del titolo e immediatamente sotto quest’ultimo vanno riportate:

  1. le informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi, al fine di aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa;
  2. le informazioni sull’impresa di assicurazione riportate nell’Allegato 4 al Regolamento IVASS 41/2018;
  3. le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa stessa, secondo le indicazioni di cui all’Allegato 4 al Regolamento IVASS 41/2018;
  4. la legge applicabile al contratto; e
  5. l’avvertenza che il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Le sezioni del DIP aggiuntivo IBIP sono riportate nella sequenza seguente:

  1. Quali sono le prestazioni?”;
  2. Che cosa NON è assicurato?”;
  3. Ci sono limiti di copertura?”;
  4. Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?”;
  5. Quando e come devo pagare?”;
  6. Quando comincia la copertura e quando finisce?”;
  7. Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?”;
  8. A chi è rivolto questo prodotto?”;
  9. Quali costi devo sostenere?”;
  10. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”;
  11. Sono previsti riscatti o riduzioni?”;
  12. Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?”; e
  13. Regime fiscale”.

Dopo le predette sezioni, sono riportate le avvertenze:

  1. relative all’obbligo dell’impresa di trasmettere l’estratto conto annuale;
  2. relative alla compilazione del questionario sanitario;
  3. relative al fatto che l’impresa prevede nel proprio sito internet un’area riservata con la possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso; e/o
  4. relative al fatto che l’impresa non prevede nel proprio sito internet un’area riservata e che il contraente non avrà la possibilità né di consultare né di gestire telematicamente il proprio rapporto assicurativo.

Le sezioni sono, in ogni caso, contraddistinte da rubriche, che a loro volta contengono ulteriori informazioni, secondo l’ordine che segue:

  1. le informazioni sul cliente target individuato dall’impresa sono inserite nella rubrica “A chi è rivolto questo prodotto?”;
  2. le informazioni sulle prestazioni previste dal contratto, incluse le opzioni, sono inserite nella rubrica “Quali sono le prestazioni?”;
  3. la sintesi delle garanzie escluse sono inserite nella rubrica “Che cosa NON è assicurato?”;
  4. le informazioni sulle limitazioni sono inserite nella rubrica “Ci sono limiti di copertura?”;
  5. le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi sono inserite nella rubrica “Quando e come devo pagare?”;
  6. le informazioni relative ai costi a carico del contraente sono inserite nella rubrica “Quali costi devo sostenere?”;
  7. le informazioni relative all’eventuale garanzia di conservazione del capitale, al riconoscimento del tasso minimo garantito, alle modalità di rivalutazione delle prestazioni e alle modalità di accantonamento del fondo utili sono inserite nella rubrica “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”;
  8. le informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata del contratto e in caso di presentazione della richiesta di liquidazione della prestazione sono inserite nella rubrica “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?”;
  9. le informazioni sulla data di inizio e fine del periodo di copertura sono inserite nella rubrica “Quando comincia la copertura e quando finisce?”;
  10. le informazioni sulle modalità di revoca della proposta, di recesso o di risoluzione del contratto sono inserite nella rubrica “Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?”;
  11. le informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto sono inserite nella rubrica “Sono previsti riscatti o riduzioni?”;
  12. le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie sono inserite nella rubrica “Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?”; e
  13. le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto sono inserite nella rubrica “Regime fiscale”.

Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo IBIP è contraddistinta da icone, che figurano come segue:

  1. in testa alle informazioni sul cliente target figura l’icona di un uomo nero su fondo bianco;
  2. in testa alle informazioni sulle prestazioni assicurate figura l’icona di un ombrello, di colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;
  3. in testa alle informazioni sui rischi esclusi figura l’icona di una croce racchiusa in un triangolo, di colore bianco su fondo rosso o rosso su fondo bianco;
  4. in testa alle informazioni sulle principali esclusioni figura l’icona di un punto esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore bianco su fondo arancione o arancione su fondo bianco;
  5. in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi figura l’icona di due monete di euro di colore giallo;
  6. in testa alle informazioni sui costi figura l’icona di un dollaro su fondo rosso e nero;
  7. in testa alle informazioni relative all’eventuale garanzia di conservazione del capitale, al riconoscimento del tasso minimo garantito, alle modalità di rivalutazione delle prestazioni e alle modalità di accantonamento del fondo utili figura l’icona di quattro carte da gioco sovrapposte di colore bianco su fondo rosso;
  8. in testa alle informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata del contratto e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della prestazione, figura l’icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;
  9. in testa alle informazioni sulla data di inizio e fine del contratto figura l’icona di una clessidra, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;
  10. in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto figura l’icona di un palmo aperto racchiuso in uno scudo, di colore bianco su fondo nero o nero su fondo bianco; e
  11. in testa alle informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto figura l’icona di una moneta di dollaro con una freccia azzurra in basso rivolta a sinistra.

Da ultimo, per i prodotti assicurativi danni, inclusa l’R.C. auto (si v. art. 29, Regolamento IVASS 41/2018), si segnala che Il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto, assicurandone la coerenza con quanto riportato nel DIP e senza apportare alcuna modifica.

Il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi dei rami danni diversi dalla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo Danni) è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’Allegato 5 al Regolamento IVASS 41/2018, mentre il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo R.C. auto) è redatto secondo il formato standardizzato di cui al successivo Allegato 6 al Regolamento IVASS 41/2018.

Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione “Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)” o “Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP aggiuntivo R.C. auto)”, devono essere riportati:

  1. il nome dell’impresa e/o delle imprese di assicurazione, la relativa forma societaria e il nome dell’eventuale intermediario che realizza il prodotto;
  2. il nome commerciale del prodotto; e
  3. la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento indicando che il DIP aggiuntivo pubblicato è l’ultimo disponibile.

Il logo dell’impresa va sempre inserito a destra del titolo e immediatamente sotto il nome di quest’ultimo devono essere riportate:

  1. le informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa;
  2. le informazioni sull’impresa riportate nell’Allegato 5 o 6 al Regolamento IVASS 41/2018;
  3. le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa stessa, secondo le indicazioni di cui all’Allegato 5 o 6 Regolamento IVASS 41/2018;
  4. la legge applicabile al contratto; e
  5. l’avvertenza che il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Le sezioni del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto sono riportate nella sequenza seguente:

  1. Che cosa è assicurato?”;
  2. Che cosa NON è assicurato?”;
  3. Ci sono limiti di copertura?”;
  4. Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?”;
  5. Quando e come devo pagare?”;
  6. Quando comincia la copertura e quando finisce?”;
  7. Come posso disdire la polizza?”;
  8. A chi è rivolto questo prodotto?”;
  9. Quali costi devo sostenere?”; e
  10. Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?”.

Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto devono, poi, riportare:

  1. l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di restituire la parte di premio pagata e non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del finanziamento;
  2. l’avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;
  3. l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito internet un’area riservata con la possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso; e/o
  4. l’avvertenza che l’impresa non prevede nel proprio sito internet un’area riservata e che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire telematicamente il proprio rapporto assicurativo.

Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto sono suddivisi nelle sezioni contraddistinte dalle rubriche e relativo contenuto di cui al Regolamento (UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017 e nelle ulteriori sezioni e relativo contenuto di cui all’articolo 15 del Regolamento IVASS 41/2018.

Nello specifico, la rubrica “Come posso disdire la polizza?” reca le informazioni relative al diritto di recesso dal contratto o alla risoluzione dello stesso e, nel DIP aggiuntivo R.C. auto, relative all’assenza del tacito rinnovo anche per i rischi accessori; qualora manchino informazioni integrative e complementari sul prodotto, poi, le imprese devono inserire in ciascuna delle rubriche interessate la frase: “Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto è contraddistinta da un’icona secondo le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017 e di cui all’articolo 15 del Regolamento IVASS 41/2018.

Il DIP aggiuntivo R.C. auto, infine, deve essere redatto distintamente per le autovetture, per i ciclomotori, per i motocicli e per i natanti e deve riportare unicamente le informazioni ad essi relative; invece, per i veicoli a motore diversi da quelli indicati, l’impresa di assicurazione deve redigere un solo DIP aggiuntivo R.C. auto, oppure DIP aggiuntivi R.C. auto distinti per specifiche categorie di veicoli.

  IV. Le Condizioni di Assicurazione

Quanto alle CDA, va osservato, innanzitutto, che si è inteso superare la distinzione tra Condizioni Generali e Condizioni Speciali, articolando il contratto di assicurazione in sezioni, ove necessario divise in capitoli.

Segnatamente, una prima sezione, sinora spesso denominata Condizioni Generali, includerà le previsioni relative alla fase genetica, funzionale e conclusiva del rapporto contrattuale (e.g., clausole relative alla decorrenza e sospensione della copertura, al pagamento del premio, al foro competente), mentre una autonoma sezione potrà, invece, per la rilevanza rivestita, essere dedicata al particolare oggetto del contratto di assicurazione, che consta di coperture, esclusioni, limiti, franchigie e scoperti.

Anche alla fase di liquidazione del sinistro potrà essere riservata una ulteriore, separata sezione.

Sempre sotto il profilo della struttura contrattuale, devono tenersi nella debita considerazione taluni preliminari aspetti, in particolare:

  1. l’indice deve essere redatto in maniera da consentire al cliente un orientamento semplice e rapido: a tal fine è necessario indicare la pagina di ciascun argomento;
  2. la numerazione delle pagine dovrebbe includere, oltre al numero della singola pagina, anche il numero complessivo di pagine del contratto (e.g., pag. 1 di 12 ovvero 1/12); e
  3. le definizioni-glossario dovrebbero essere presenti in apertura di contratto.

Il formato del documento può essere cartaceo o elettronico; è consentito utilizzare finestre, purché finalizzate esclusivamente a fornire chiarimenti o approfondimenti su termini o temi specifici; il loro utilizzo, comunque, non deve essere eccessivo per evitare di ingenerare confusione o rendere difficile la lettura.

Può essere altresì ammessa la presenza, nel testo contrattuale o negli allegati, di riquadri esplicativi o box di consultazione. Tali elementi possono essere formattati, anche graficamente, in maniera differente rispetto al resto del testo, non hanno valenza contrattuale, ma possono costituire note e/o commenti di/ad alcune condizioni contrattuali o norme di legge che richiedono spiegazione.

A mero titolo di esempio, in tema di franchigie potrebbe essere utile dettagliare come si applicherebbe una franchigia relativa, una franchigia in giorni e/o uno scoperto, così introducendo una forma di comunicazione più colloquiale e vicina al grado di preparazione e conoscenza del cliente medio.

Laddove si introduca una variazione contrattuale, è sconsigliato l’utilizzo di appendici, poiché andrebbero ad incidere trasversalmente sul contenuto di più sezioni: laddove necessario, l’indirizzo è, piuttosto, quello di produrre una nuova scheda di polizza.

Alcune clausole contrattuali, segnatamente quelle relative a decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente e/o dell’assicurato, devono essere riportate con caratteri di particolare rilievo grafico, quali grassetto e/o sottolineature.

Le informazioni contenute nelle CDA, in ogni caso, devono sempre essere rilasciate su supporto cartaceo, salvo che il contraente non scelga di riceverle su supporto durevole non cartaceo o attraverso il sito internet (si v. art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private). Tale scelta, al pari di eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, va documentata dall’impresa assicuratrice e, più nello specifico, il contraente va informato della possibilità di modificare in ogni momento la scelta stessa.

Non può essere inviato materiale promozionale, pubblicitario o contenente altre comunicazioni commerciali attraverso il canale scelto dal contraente per la ricezione dell’informativa, come, in linea più generale, non vanno utilizzate, come anticipato, espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

Dal punto di vista più strettamente contenutistico, si segnala che termini quali “garanzia”, “garantito” , “garantisce” e/o termini ad essi similari vanno utilizzati  solo con riferimento a contratti per i quali l’impresa assicuratrice presta direttamente la specifica garanzia, evitando il ricorso all’impiego di tali termini laddove l’obbligazione di corrispondere l’indennizzo, tipica del contratto di assicurazione, sia stata assunta da un terzo.

Il termine “capitale protetto”, parimenti, va utilizzato solo con riferimento a contratti per i quali è prevista l’adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi va, altresì, evidenziato che la protezione non costituisce garanzia di assoluta conservazione del capitale o di rendimento minimo.

Deve essere predisposto un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del premio.

I criteri per la valutazione del danno devono essere indicati in modo chiaro, univoco e oggettivo; in particolare, vanno chiarite le modalità di stima e di liquidazione del danno, ad esempio chiarendo se si tratti di valore a nuovo, valore di ricostruzione o con l’applicazione di degrado.

Quanto alle coperture, invece, allo scopo di consentire la massima chiarezza espositiva e sistematica, si potrebbero adottare, in alternativa tra loro, due diverse soluzioni:

  1. disporre nella medesima sezione le norme relative a tutte le coperture e, ove fosse necessario, inserire norme specifiche per specifiche coperture, con particolare evidenza grafica (grassetto e/o sottolineature) laddove si riferiscano alle coperture; per ulteriore chiarezza tali disposizioni potrebbero essere anche accompagnate dall’icona delle coperture cui si riferiscono;
  2. qualora si rendesse necessario utilizzare un numero rilevante di previsioni che si riferiscono esclusivamente ad una o più coperture, potrebbero essere create una o più sottosezioni, chiaramente identificate con gli accorgimenti grafici del caso (eventualmente anche tramite impiego di icone).

Va, in ogni caso, sempre inserita, con caratteri grafici di particolare evidenza (grassetto e/o sottolineature), l’avvertenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Nel caso di utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing va, altresì, inserita l’informativa relativa ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente per la corresponsione dei premi ai componenti della rete.

A livello illustrativo, si segnala che le CDA possono essere precedute da una pagina di presentazione, la quale, qualora presente, dovrebbe avere lo scopo di anticipare, con un tono semplice, cosa il cliente troverà nel contratto.

Si osserva da ultimo che, limitatamente ai soli contratti di assicurazione contro i danni che coprono i grandi rischi, è previsto che siano consegnate al cliente solo le Condizioni di Assicurazione, esclusi, quindi, DIP, DIP aggiuntivo e Modulo di Proposta.

  V.  Il Modulo di Proposta

Il Modulo di Proposta attiene a prodotti assicurativi vita, a prodotti d’investimento assicurativi ed a prodotti assicurativi danni. Il suo scopo, come si evince dalla stessa denominazione, è quello di far concludere il contratto di assicurazione, trattandosi di documento che viene inviato all’oblato, potenziale contraente, il quale, in caso di sottoscrizione, diviene contraente a tutti gli effetti.

Secondo quanto chiarito dall’IVASS, tramite la Relazione al Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018, le caratteristiche dell’eventuale proposta di assicurazione sono state specificate anche al fine di evitare il fenomeno delle c.d. “polizze dormienti”, ovverosia le polizze assicurative che non sono state riscosse dai beneficiari e giacciono presso le imprese in attesa di prescrizione, come le polizze per il caso di morte dell’assicurato, della cui esistenza i beneficiari non erano a conoscenza, o polizze di risparmio che, giunte alla scadenza, non sono state riscosse per vari motivi.

Laddove non previsto espressamente, secondo quanto statuito dall’IVASS, il Modulo di Proposta è sostituito dal modulo di polizza, ovverosia il “documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile” (si v. art. 2, comma 1, lett. p), Regolamento IVASS 41/2018).

In ogni caso, qualora presente, il Modulo di Proposta (si v., in particolare, art. 11 del Regolamento IVASS 41/2018) è predisposto in modo che sia garantita l’identità tra la copia compilata e trattenuta dal proponente e quella consegnata al destinatario della proposta e contiene le avvertenze, riportate con caratteri grafici di particolare evidenza, quali grassetto e/o sottolineature, relative al fatto che:

  1. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; e
  2. per le prestazioni per il caso di morte ovvero per altre coperture che, comunque, richiedono di acquisire informazioni sullo stato di salute dell’assicurato:
  • prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto di cui al precedente punto i. deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario; e
  • l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

Il Modulo di Proposta deve contenere, altresì:

  1. un’apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica (grassetto e/o sottolineature), da far sottoscrivere al contraente, a conferma del ricevimento del set informativo;
  2. un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del premio; e
  3. l’informativa relativa all’eventuale utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente, in tal caso, per la corresponsione dei premi ai componenti della rete.

Il documento, in ogni caso, deve essere redatto in modo tale da favorire l’acquisizione, in sede di stipula dei nuovi contratti, della designazione del beneficiario in forma nominativa, salva espressa diversa volontà del contraente.

A tale scopo, il Modulo di Proposta:

  1. deve contenere lo spazio per l’indicazione dei dati anagrafici del beneficiario, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA, italiani o esteri, e dei relativi recapiti ove possa essere contattato (può essere indicato anche l’indirizzo di posta elettronica);
  2. deve contenere l’avvertenza, riportata con caratteristiche grafiche di particolare evidenza, quali grassetto e/o sottolineature, relativa al fatto che, qualora non sia compilato lo spazio di cui al punto precedente, l’impresa potrà incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei beneficiario e che la modifica o revoca di quest’ultimo deve essere comunicata all’impresa;
  3. deve contenere lo spazio riservato all’indicazione dei dati identificativi di un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui l’impresa possa far riferimento in caso di decesso dell’assicurato, qualora il contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza; e
  4. deve contenere l’opzione per escludere l’invio di comunicazioni al beneficiario, se indicato in forma nominativa, prima dell’evento.

Tutte le regole summenzionate sono valide anche con riferimento ai contratti in forma collettiva e si applicano, altresì, alle procedure di emissione dei contratti che non prevedono la proposta di assicurazione.

  VI. Conclusioni

Alla stregua della copiosa e dettagliata normativa comunitaria e nazionale concernente le tecniche di redazione della documentazione contrattuale e precontrattuale assicurativa, come sopra in sintesi rappresentata, si rende, pertanto, necessario per imprese di assicurazione e intermediari analizzare in dettaglio le recenti novità in merito ai nuovi obblighi di condotta in materia, che andranno recepiti nella elaborazione dei nuovi prodotti assicurativi di prossima distribuzione e/o delle edizioni 2019 di prodotti già in commercio.

Vale, infatti, notare che il Codice delle Assicurazioni Private demanda all’IVASS l’accertamento degli eventuali illeciti e, conseguentemente, l’esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle compagnie di assicurazione ovvero degli intermediari assicurativi che non si attengano alle regole di settore, ivi inclusi gli obblighi di informativa  meglio rappresentati nel presente articolo.

Invero, ai sensi dell’art. 183 del Codice delle Assicurazioni Private, rubricato “Regole di comportamento”, in particolare, “l’IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli” (si v. comma 2); quindi, secondo quanto prescritto dal successivo art. 184 del citato Codice delle Assicurazioni Private – recante disposizioni su “Misure cautelari ed interdittive” –, “avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni” sopra citate (si v. comma 1) e “vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell’impresa o dell’intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati” (si v. comma 2).

A fini di ulteriore salvaguardia, giova altresì rilevare che il soggetto interessato potrà, comunque, trasmettere preventivamente all’IVASS il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo, unitamente alle CDA, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti per legge, fermo restando che la conseguente valutazione (che verrà resa nota entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto) non potrà essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.

Alla luce dei citati rilievi, si raccomanda, quindi, un’attenta riflessione normativa e documentale prima di procedere con la distribuzione dei medesimi prodotti assicurativi.

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