giovedì, Aprile 25, 2024
Diritto e Impresa

Le nuove condizioni di assicurazione alla prova della I.d.d. – nuovi obblighi a carico di compagnie e intermediari

“Le nuove condizioni di assicurazione alla prova della I.d.d. – nuovi obblighi a carico di compagnie e intermediari”

A cura dell’Avv.to Nicola Spadafora, Partner, Studio Legale Tonucci & Partners.

 

  1. Premesse.

In data 20 gennaio 2016 è stata approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio la Direttiva (UE) 2016/97 recante disposizioni “sulla distribuzione assicurativa” (qui di seguito anche solo la “Insurance Distribution Directive” ovvero la “IDD”).

Trattasi di provvedimento che ha abrogato la precedente direttiva 2002/92/UE (altresì nota come direttiva sulla intermediazione assicurativa) e ha assunto specificamente la denominazione di “direttiva sulla distribuzione assicurativa” al fine precipuo di sottolineare come essa sia rivolta non solo agli intermediari assicurativi quanto, piuttosto, a tutti i soggetti che, in qualsiasi modo, distribuiscono prodotti assicurativi (e.g., agenti, mediatori, operatori di banca e assicurazione, imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi).

Anche dal punto di vista contenutistico, la IDD ha avuto un impatto assai rilevante, essendo intervenuta su regole e processi per la creazione di prodotti assicurativi e per la loro distribuzione sul mercato (c.d. Product oversight Governance – POG).

Successivamente, il quadro normativo delineato dalla IDD è stato integrato dal regolamento di esecuzione della Commissione che ha stabilito il formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo (i.e., Regolamento (UE) 2017/1469) nonché da due ulteriori regolamenti, ovvero:

  1. il Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 recante i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi; e
  2. il Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, sempre del 21 settembre 2017, che disciplina gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

L’originario termine di recepimento della Insurance Distribution Directive da parte degli Stati membri era previsto per il 23 febbraio 2018; in seguito, tuttavia, con la Direttiva (UE) 2018/411, la scadenza per il recepimento è stata prorogata all’1 luglio 2018, mentre quella per l’applicazione della normativa interna (sempre di recepimento) è stata differita all’1 ottobre 2018.

Il Legislatore italiano, quindi, ferma la disciplina di cui al d.lgs 209/2005 (qui di seguito anche solo il “Codice delle Assicurazioni Private”) e ad integrazione della stessa, ha recepito le prescrizioni comunitarie attraverso il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68, rubricato, per l’appunto, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa”.

Va segnalato, altresì, che ad ulteriore definizione e specificazione di quanto previsto dalla normativa summenzionata, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (qui di seguito anche solo l’“IVASS”) ha emanato due regolamenti, in particolare:

  1. il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa; e
  2. il Regolamento n. 41, ancora del 2 agosto 2018, in tema di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (qui di seguito anche solo l’“ANIA”), a sua volta, ha elaborato un proprio autonomo documento in materia di redazione di contratti assicurativi, e di adeguamento al nuovo quadro normativo comunitario, attraverso il c.d. “Tavolo di lavoro ANIA “Contratti Semplici e Chiari”” del 6 febbraio 2018.

In altri termini, dunque, sono stati delineati, di recente, nuovi dettami normativi con riferimento alla analisi ed elaborazione dei vari documenti che costituiscono il c.d. set informativo del contratto di assicurazione, ovvero il Documento Informativo Precontrattuale (qui di seguito anche solo il “DIP”), il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (qui di seguito anche solo il “DIP aggiuntivo”), le Condizioni di Assicurazione (qui di seguito anche solo le “CDA”) e il Modulo di Proposta, oltre agli ulteriori documenti da allegare.

Il presente articolo si prefigge, pertanto, l’obiettivo, alla luce del frastagliato quadro normativo sopra riportato, di sintetizzare, senza, dunque, alcuna pretesa di esaustività, i principi e gli obblighi attualmente vigenti a carico degli operatori di settore per quanto concerne la redazione delle nuove Condizioni di Assicurazione.

        2. Le nuove condizioni di assicurazione.

Come anticipato al paragrafo che precede, in presenza dell’attuale, complesso quadro normativo, che origina principalmente dalla adozione della IDD, è stata posta a carico di imprese assicurative ed intermediari (che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti) una serie di regole particolarmente stringenti ai fini della redazione delle nuove CDA.

In linea generale, la documentazione contrattuale (così come quella precontrattuale) deve:

(i) essere scritta in un linguaggio chiaro e sintetico (con l’utilizzo di termini comuni, eliminando, per quanto possibile, tecnicismi e formule di difficile interpretazione), così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute;

(ii) essere presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura, nonché avere caratteri di dimensione leggibile (se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero);

(iii) assicurare la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua parte; in particolare, tra l’altro, deve esistere corrispondenza tra la rubrica e il contenuto dell’articolo (e.g., anziché adottare l’espressione “casa sicura” con riferimento ad esclusioni che limitano la garanzia ai soli eventi piovosi, va, piuttosto, precisato “garanzia pioggia”); e

(iv) utilizzare espressioni o formulazioni prive di carattere pubblicitario o promozionale.

In particolare, si è inteso superare la distinzione tra Condizioni Generali e Condizioni Speciali, articolando il contratto di assicurazione in sezioni, ove necessario divise in capitoli.

Segnatamente, una prima sezione, sinora spesso denominata Condizioni Generali, includerà le previsioni relative alla fase genetica, funzionale e conclusiva del rapporto contrattuale (e.g., clausole relative alla decorrenza e sospensione della copertura, al pagamento del premio, al foro competente), mentre una autonoma sezione potrà, invece, per la rilevanza rivestita, essere dedicata al particolare oggetto del contratto di assicurazione, che consta di coperture, esclusioni, limiti, franchigie e scoperti.

Anche alla fase di liquidazione del sinistro potrà essere riservata una ulteriore, separata sezione.

Sempre sotto il profilo della struttura contrattuale, devono tenersi nella debita considerazione taluni ulteriori, preliminari aspetti, in particolare:

  1. l’indice deve essere redatto in maniera da consentire al cliente un orientamento semplice e rapido: a tal fine è necessario indicare la pagina di ciascun argomento;
  2. la numerazione delle pagine dovrebbe includere, oltre al numero della singola pagina, anche il numero complessivo di pagine del contratto (e.g., pag. 1 di 12 ovvero 1/12); e
  3. le definizioni-glossario dovrebbero essere presenti in apertura di contratto.Il formato del documento può essere cartaceo o elettronico; è consentito utilizzare finestre, purché finalizzate esclusivamente a fornire chiarimenti o approfondimenti su termini o temi specifici; il loro utilizzo, comunque, non deve essere eccessivo per evitare di ingenerare confusione o rendere difficile la lettura.A mero titolo di esempio, in tema di franchigie, potrebbe essere utile dettagliare come si applicherebbe una franchigia relativa, una franchigia in giorni e/o uno scoperto, così introducendo una forma di comunicazione più colloquiale e vicina al grado di preparazione e conoscenza del cliente medio.    Il termine “capitale protetto”, parimenti, va utilizzato solo con riferimento a contratti per i quali è prevista l’adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi va, altresì, evidenziato che la protezione non costituisce garanzia di assoluta conservazione del capitale o di rendimento minimo.I criteri per la valutazione del danno devono essere indicati in modo chiaro, univoco e oggettivo; in particolare, vanno chiarite le modalità di stima e di liquidazione del danno, ad esempio chiarendo se si tratti di valore a nuovo, valore di ricostruzione o con l’applicazione di degrado.
  4. Quanto alle coperture, invece, allo scopo di consentire la massima chiarezza espositiva e sistematica, si potrebbero adottare, in alternativa tra loro, due diverse soluzioni:
  5. Deve essere predisposto un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del premio.
  6. Dal punto di vista più strettamente contenutistico, si segnala che termini quali “garanzia”, “garantito”, “garantisce” e/o termini ad essi similari vanno utilizzati solo con riferimento a contratti per i quali l’impresa assicuratrice presta direttamente la specifica garanzia, evitando il ricorso all’impiego di tali termini laddove l’obbligazione di corrispondere l’indennizzo, tipica del contratto di assicurazione, sia stata assunta da un terzo.
  7. Non può essere inviato materiale promozionale, pubblicitario o contenente altre comunicazioni commerciali attraverso il canale scelto dal contraente per la ricezione dell’informativa, come, in linea più generale, non vanno utilizzate, come anticipato, espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.
  8. Le informazioni contenute nelle CDA, in ogni caso, devono sempre essere rilasciate su supporto cartaceo, salvo che il contraente non scelga di riceverle su supporto durevole non cartaceo o attraverso il sito internet (si v. art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private). Tale scelta, al pari di eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, va documentata dall’impresa assicuratrice e, più nello specifico, il contraente va informato della possibilità di modificare in ogni momento la scelta stessa.
  9. Alcune clausole contrattuali, segnatamente quelle relative a decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente e/o dell’assicurato, devono essere riportate con caratteri di particolare rilievo grafico, quali grassetto e/o sottolineature.
  10. Laddove si introduca una variazione contrattuale, è sconsigliato l’utilizzo di appendici, poiché andrebbero ad incidere trasversalmente sul contenuto di più sezioni: laddove necessario, l’indirizzo è, piuttosto, quello di produrre una nuova scheda di polizza.
  11. Può essere altresì ammessa la presenza, nel testo contrattuale o negli allegati, di riquadri esplicativi o box di consultazione. Tali elementi possono essere formattati, anche graficamente, in maniera differente rispetto al resto del testo, non hanno valenza contrattuale, ma possono costituire note e/o commenti di/ad alcune condizioni contrattuali o norme di legge che richiedono spiegazione.
  1. disporre nella medesima sezione le norme relative a tutte le coperture e, ove fosse necessario, inserire norme specifiche per specifiche coperture, con particolare evidenza grafica (grassetto e/o sottolineature) laddove si riferiscano alle coperture; per ulteriore chiarezza tali disposizioni potrebbero essere anche accompagnate dall’icona delle coperture cui si riferiscono;
  2. qualora si rendesse necessario utilizzare un numero rilevante di previsioni che si riferiscono esclusivamente ad una o più coperture, potrebbero essere create una o più sottosezioni, chiaramente identificate con gli accorgimenti grafici del caso (eventualmente anche tramite impiego di icone).

Va, in ogni caso, sempre inserita, con caratteri grafici di particolare evidenza (grassetto e/o sottolineature), l’avvertenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Nel caso di utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing va, altresì, inserita l’informativa relativa ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente per la corresponsione dei premi ai componenti della rete.

A livello illustrativo, si segnala che le CDA possono essere precedute da una pagina di presentazione, la quale, qualora presente, dovrebbe avere lo scopo di anticipare, con un tono semplice, cosa il cliente troverà nel contratto.

Si osserva da ultimo che, limitatamente ai soli contratti di assicurazione contro i danni che coprono i grandi rischi, è previsto che siano consegnate al cliente solo le Condizioni di Assicurazione, esclusi, quindi, DIP, DIP aggiuntivo e Modulo di Proposta.

3.        Conclusioni

Alla stregua della copiosa e dettagliata normativa comunitaria e nazionale concernente, tra l’altro, le tecniche di redazione della documentazione contrattuale assicurativa, come sopra in parte rappresentata, si rende, pertanto, necessario per imprese di assicurazione e intermediari analizzare in dettaglio le recenti novità in merito ai nuovi obblighi di condotta in materia, che andranno recepiti nella elaborazione dei nuovi prodotti assicurativi di prossima distribuzione e/o delle edizioni 2019 di prodotti già in commercio.

Vale, infatti, notare che il Codice delle Assicurazioni Private demanda all’IVASS l’accertamento degli eventuali illeciti e, conseguentemente, l’esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle compagnie di assicurazione ovvero degli intermediari assicurativi che non si attengono alle regole di settore, ivi incluso quanto rappresentato nel presente articolo.

Ai sensi dell’art. 183, del Codice delle Assicurazioni Private, rubricato “Regole di comportamento”, in particolare, “l’’IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli” (si v. comma 2); quindi, secondo quanto prescritto dal successivo art. 184 del citato Codice delle Assicurazioni Private – recante disposizioni su “Misure cautelari ed interdittive” -, “avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni” sopra citate (si v. comma 1) e “vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell’impresa o dell’intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati” (si v. comma 2).

A fini di ulteriore salvaguardia, il soggetto interessato potrà, comunque, trasmettere preventivamente all’IVASS il documento informativo aggiuntivo, unitamente alle CDA, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti per legge, fermo restando che la conseguente valutazione (che verrà resa nota entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto) non potrà essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.

Alla luce dei citati rilievi, si raccomanda, quindi, un’attenta riflessione normativa e documentale prima di procedere con la distribuzione dei medesimi prodotti assicurativi.

 

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