venerdì, Marzo 29, 2024
Uncategorized

Le obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato: fonti, nozione e legge applicabile

Tra gli ambiti nei quali  più trovano applicazione le norme del diritto internazionale privato figurano le obbligazioni alimentari, vale a dire rapporti di natura patrimoniale dovuti a persone in stato di bisogno, rilevanti soprattutto in ambito familiare. Invero, può accadere che, a seguito di cessazione di rapporti coniugali, di convivenza o civili, sorgano delle controversie di carattere transnazionale, laddove uno dei partner abbia nazionalità diversa da quella italiana. Il tal caso, quali fonti del diritto internazionale privato regolano le obbligazioni alimentari e qual è la legge applicabile?

Le fonti 

Il ruolo centrale delle obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato è testimoniato dalla pluralità di fonti che trattano la tematica. Per quanto riguarda il sistema italiano, infatti, si possono individuare, dapprima, le norme civilistiche (artt. 433 e ss. del codice civile, fino all’art. 448 bis), poi la l. 218/95 – che riserva alle obbligazioni alimentari il solo art. 45 – e, infine, il Regolamento UE 4/2009[1] ed il Protocollo dell’Aia, datato 23 novembre 2007[2].

Le norme del codice civile prevedono, anzitutto, un’ampia disciplina per le “prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico[3] laddove non vi siano elementi di estraneità. Orbene, a fronte di oltre quindici articoli del Codice, crea qualche perplessità il minimo riferimento offerto, ictu oculi, dalla l. 218/95, ove vi è il solo art. 45 incentrato sulle obbligazioni alimentari. La norma, rubricata “Obbligazioni alimentari nella famiglia” e modificata, da ultimo, dal d.lgs. n. 7/2017[4], stabilisce che “le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni”.

Per mezzo della tecnica del rinvio[5], dunque, l’art. 45[6] consente di ritenere che la terza fonte citata, ossia il Regolamento UE 4/2009, sia quella applicabile direttamente anche in Italia. A questo punto, tuttavia, vengono in rilievo altri due aspetti di primaria importanza: l’ulteriore rinvio compiuto dal regolamento europeo alla quarta fonte elencata – il Protocollo dell’Aia del 2007 – e la questione della mutevolezza degli atti normativi riguardanti le obbligazioni alimentari.

Partendo da quest’ultimo profilo, nella sua attuale formulazione, l’art. 45 della l. 218/95, facendo riferimento a “successive modificazioni”, consente il rinvio a futuri (e, ad oggi, imprevedibili) regolamenti o direttive che potrebbero cambiare la disciplina delle obbligazioni alimentari. In altri termini, il sistema italiano di diritto internazionale privato per le obbligazioni alimentari contiene un rinvio mobile alla normativa europea attualmente vigente, nonché a quella che sarà eventualmente approvata nei prossimi anni.

Se quanto detto poc’anzi può essere visto con un certo favore, l’ulteriore rinvio operato dal Regolamento 4/2009 al Protocollo dell’Aia redatto due anni prima genera, invece, una certa confusione o, se si preferisce, un “effetto (…) analogo a quello delle scatole cinesi[7]. Tale ennesimo rinvio permette di condividere l’opinione di chi ha parlato di una vera e propria comunitarizzazione apparente[8] in materia di obbligazioni alimentari; ciò in quanto la paventata riconduzione nello spazio giudiziario europeo si risolve, sostanzialmente, in un’incorporazione del materiale convenzionale.

Cercando di sintetizzare l’articolato e complesso quadro normativo sulle obbligazioni alimentari si può dire che: 1) il codice civile presenta un’ampia e completa disciplina che regola i rapporti “interni”; 2) la l. 218/95, col solo articolo 45, rinvia al Regolamento UE 4/2009 ed a tutti i successivi atti europei modificativi di tale regolamento; 3) il Regolamento UE 4/2009 che, a sua volta, ha come punto di riferimento 4) il Protocollo dell’Aia del 2007 che, in definitiva, è la fonte principale sulle obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato italiano.

La nozione di obbligazione alimentare e la legge applicabile

Nel diritto civile italiano esiste una nota nozione di obbligazioni alimentari attribuibile a C. M. Bianca, secondo cui esse sono “prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico[9]. Orbene, tale nozione non può essere traslata acriticamente sul piano internazionalprivatistico. Tant’è vero che sia il Regolamento UE 4/2009 sia il Protocollo dell’Aia del 2007 contengono un’autonoma definizione di obbligazione alimentare: si tratta delle “obbligazioni (…) derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli a prescindere dallo stato civile dei genitori[10].

L’elenco contenuto nel regolamento e nel protocollo ha portato soprattutto la dottrina italiana ad interrogarsi sulla sua tassatività o meno: superate alcune fisiologiche incertezze iniziali, la dottrina maggioritaria[11] propende oggi per l’inclusione, tra i rapporti suscettibili di generare obblighi alimentari, quantomeno le unioni civili, facendo leva anche sul riferimento ai “rapporti … di affinità”. Peraltro, un’interpretazione estensiva ben si concilia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo la quale, pur essendo legata ad uno stato di bisogno, alle risorse di chi deve versare la somma di denaro ed alle esigenze di chi riceve[12], l’obbligazione non deve essere versata secondo specifiche modalità né, tantomeno, risulta condizionata dal nomen attribuito al contratto. Possono, dunque, rientrare nella disciplina europea – e, di conseguenza, convenzionale – obblighi non qualificati o qualificabili come tali negli ordinamenti interni.

Per quanto attiene, infine, alla legge applicabile[13], posto il richiamo operato dal Regolamento 4/2009 al Protocollo dell’Aia[14], viene concessa ampia facoltà di scelta alle parti, libere di utilizzare uno dei quattro criteri stabiliti dal protocollo sia nel momento in  cui sorge il rapporto, sia successivamente. Le alternative proposte sono: 1) la legge dello Stato di cui una delle due parti ha la cittadinanza; 2) la legge dello Stato di residenza abituale di una parte; 3) la legge scelta per regolare i rapporti patrimoniali tra le parti o quella di fatto applicata agli stessi; 4) la legge scelta dalle parti come applicabile o di fatto applicata al divorzio o alla separazione (se trattasi di obbligazioni sorte a seguito di scioglimento del vincolo coniugale).

È prevista, in caso di assenza di scelta, l’applicazione della legge del Paese di residenza abituale del creditore; se si tratta, infine, di obbligazioni alimentari sorte tra genitori o figli, invece, è applicabile anche la lex fori.

[1] Per il testo completo del Regolamento si veda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0004&from=en

[2] Nello specifico il Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 riguarda la legge applicabile alle obbligazioni alimentari e, per espressa previsione dell’artt. 18, sostituisce la previgente convenzione siglata sempre all’Aia il 2 ottobre 1973.

[3] C. M. BIANCA, Diritto civile. Volume 4, Milano, Giuffrè, 2001, p. 419.

[4] Il D. lgs 7/2017, come è noto, ha introdotto nella L. 218/95 le unioni civili e le convivenze di fatto, perciò si è reso necessario coordinare tali modifiche con le obbligazioni alimentari, ora non più riservate esclusivamente alla famiglia ma estese anche a tali nuove forme di unione. Sul tema sia consentito il rinvio a https://www.iusinitinere.it/unioni-civili-e-convivenze-di-fatto-profili-evolutivi-della-l-218-95-23547

[5] Considerato uno dei tratti distintivi della L. 218/95. Sul punto cfr., per tutti e da ultimo, A. DAVÍ, Le questioni generali di diritto internazionale privato nel progetto di riforma, in Riv. dir. internaz., 1990, p. 576 ss.

[6] L’attuale art. 45 è frutto, come visto, delle modifiche compiute con il D. lgs. n. 7/2017, che ha sostituito al precedente richiamo alla Convenzione dell’Aia del 1973 il nuovo parametro del Reg. UE 4/2009.

[7] Il felice paragone è stato fatto, per primi, da A. DAVÍ – A. ZANOBETTI, Le obbligazioni alimentari tra parti di un’unione civile e tra conviventi nel diritto internazionale privato, in Riv. trim. dir. proc. civ., Fasc. 1/2017, p. 201.

[8] Cfr., tra gli altri, F. PESCE, Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea, Roma, Aracne Editrice, 2013, p. 19 ss.

[9] C. M. BIANCA, Ult. op. cit., Milano, Giuffrè, 2001, p. 419.

[10] Sia l’art. 1 del Protocollo dell’Aia sia il corrispondente articolo del Reg. UE 4/2009 contengono la medesima dizione.

[11] Tra cui si ricordano A. DAVÍ – A. ZANOBETTI, Ult. op. cit., p. 203 ss., F. MOSCONI – C. CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato. Volume 2: statuto personale e diritti reali, Milano, UTET, 2019, p. 210. Prima dell’entrata in vigore della L. n. 56/2016 si erano espressi in tal senso F. POCAR – I. VIARENGO, Il Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, in Riv. trim. dir. proc. civ., Fasc. 4/2009, p. 810 ss.

[12] Tali elementi si ricavano dalla sentenza 27 febbraio 1997, Van den Boogaard, C-225/95 consultabile su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0220&from=FR

[13] Per una panoramica esaustiva si rinvia a M. M.  SALVADORI, Giurisdizione, legge regolatrice, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, in Il nuovo diritto di famiglia. Profili sostanziali, processuali e notarili. Volume 4: tematiche di interesse notarile. Profili internazionalprivatistici (a cura di F. PREITE – A. CAGNAZZO – V. TAGLIAFERRI), Milano, Giuffrè, 2015, p. 1047 – 1076.

[14] L’art. 15 del Reg. 4/2009 afferma: “La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento.”

Lascia un commento