giovedì, Marzo 28, 2024
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Le operazioni con parti correlate alla luce del “Decreto Governance”

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei Paolo Savona e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che, in attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificativa della direttiva 2007/36/CE (“Shareholders’ Rights Directive“), ha introdotto nuove misure volte a incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti con il chiaro obiettivo   di   migliorare la “governance” delle società quotate, rafforzandone  non solo la competitività bensì la sostenibilità a lungo termine, in particolare attraverso un  più consapevole coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario.

1.  Modifiche al Codice Civile: le  Operazioni con Parti Correlate

Con riferimento alla  cd. “operazioni con parti correlate”, è opportuno ricordare come la Direttiva abbia introdotto alcune previsioni volte ad assicurare un’informativa tempestiva e  a garantire adeguati presidi di tutela nel processo di deliberazione di tali operazioni.   Su tutte,  si ricordi,  come la Direttiva non abbia  statuito una  competenza decisionale di uno specifico organo sociale ma ha rimesso agli Stati membri la definizione di adeguate procedure di approvazione   a tutela, quindi,  non solo degli interessi della società ma anche dei suoi azionisti ( si veda l’ art. 9 – quater della Direttiva).

L’art. 2391 – bis del Codice Civile, introdotto nell’ambito della riforma del diritto societario del 2003, già richiede alle società italiane quotate, e a quelle con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, di adottare regole di “trasparenza” e “correttezza”, sostanziale e procedurale, per il compimento di tali operazioni, affidando alla Consob la fissazione dei principi da  osservare nella definizione di procedure aziendali, necessarie al compimento delle predette operazioni.

Tali principi, definiti dalla Consob,  disciplinano le operazioni con parti correlate “in termini di competenza decisionale, di motivazione e documentazione”. La regolamentazione secondaria, adottata dalla Consob nel 2010, individua invece  specifici obblighi di trasparenza per le operazioni con parti correlate e principi procedurali che affidano un ruolo centrale agli amministratori indipendenti nell’istruzione e nell’approvazione di tali operazioni. Le regole di trasparenza e procedurali vengono diversamente graduate in funzione della “rilevanza” delle operazioni, definita sulla base di indicatori prevalentemente quantitativi.

Sulla base di quanto appena affermato, l’art. 1 del presente decreto legislativo ha introdotto alcune modifiche all’articolo 2391-bis c.c. in tema di operazioni con parti correlate, al fine di dare attuazione all’art. 9-quater introdotto dalla Direttiva, in un’ottica di mantenimento dei presidi di tutela già previsti dal diritto nazionale.

In particolare, il citato art. 1  modifica l’art. 2391-bis c.c., con l’introduzione di un nuovo comma, il terzo, volto a specificare i contenuti che la regolamentazione secondaria, emanata dalla Consob, deve prevedere qualora non fosse già in linea con quanto disposto dalla Direttiva. La nuova previsione del Codice Civile, orbene,  è chiara nell’affidare a  Consob l’individuazione, a livello regolamentare, degli aspetti di dettaglio della disciplina, con il chiaro obiettivo  di assicurare la conformità del quadro normativo italiano con le definizioni, le regole di trasparenza e procedurali e le relative possibilità di esenzione previste dall’art. 9-quater.

In altri termini, alla regolamentazione della Consob viene  affidata la definizione  dei seguenti aspetti:

a) le soglie di rilevanza applicabili alle operazioni, tramite la definizione di indici quantitativi (In linea con art. 9-quater, par. l della Direttiva) legati al controvalore dell’operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. Tali parametri potranno  essere di natura  patrimoniali o di altra natura, come, ad esempio, la capitalizzazione di mercato. Alla Consob è altresì consentito di tener conto della natura dell’operazione e della tipologia di parte correlata ai fini della definizione dei criteri di rilevanza. La delega regolamentare consente pertanto, come già nella disciplina vigente, di prevedere soglie di rilevanza differenziate sulle quali calibrare le regole procedurali e di trasparenza;

b) delle regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni delle società e al tipo di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio  nonché dei casi di esenzione dall’applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole alla luce dell’ art. 9 – quater, par. 2.8 della Direttiva;

c) dei casi in cui gli amministratori o gli azionisti, coinvolti nell’operazione con patti correlate, siano tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell’interesse della società in presenza delle quali gli azionisti coinvolti  possano prendere parte alla votazione sulla stessa.

Tra i nuovi contenuti della Direttiva si rende necessario  segnalare, in particolare, l’introduzione di un obbligo di astensione dalla deliberazione sull’operazione con parte correlate per gli amministratori e i soci coinvolti nella medesima operazione. Solo con riferimento agli azionisti, la Direttiva ha evidenziato la possibilità per gli Stati membri di individuare misure di salvaguardia al fine di consentirne la partecipazione al voto.

2..ed il coinvolgimento degli Amministratori ed i Soci

Con specifico riguardo agli Amministratori, l’individuazione delle ipotesi in cui sussista il coinvolgimento dell’amministratore nell’operazione e in cui è previsto, quindi, l’obbligo di astensione del medesimo amministratore,  è delegata alla regolamentazione secondaria della Consob. E’ bene precisare che tale previsione, sull’astensione dell’amministratore,  non deroga all’art. 2391 c.c. e, pertanto, non fa venir meno gli obblighi di trasparenza e motivazione previsti  in materia di interessi degli amministratori.

Con riferimento agli effetti dell’astensione degli amministratori sul quorum costitutivo per le delibere dell’organo amministrativo, si terrà quindi conto dei principi già enucleati in relazione alle norme vigenti che prevedono obblighi di astensione per gli amministratori portatori di un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi ( su tutti,  l’art. 53, comma 4, Testo Unico Bancario). Con riferimento agli effetti dell’eventuale obbligo di astensione in assemblea degli azionisti coinvolti nell’operazione con parte correlata si rinvia a quanto previsto dall’art. 2368, terzo comma, del codice civile, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

Con specifico riguardo ai Soci coinvolti in tali operazioni,  il decreto non impone un obbligo di astensione generalizzata.

Una tale previsione impedirebbe, difatti, agli azionisti di controllo di esercitare il proprio voto in operazioni di competenza assembleare che li coinvolgano, rappresentando una soluzione non ottimale in un contesto di assetti proprietari concentrati  in quanto (i) deresponsabilizzerebbe i soci di riferimento, (ii) attribuirebbe alle sole minoranze le decisioni su operazioni straordinarie talvolta strategiche per l’emittente, e (iii) disincentiverebbe la stessa quotazione delle imprese.

Si rende necessario ricordare, ad avviso dello scrivente,  come l’impatto di una tale previsione non possa  prescindere dall’analisi degli assetti proprietari delle società, nel nostro caso italiane, caratterizzate dalla netta prevalenza di strutture proprietarie concentrate.  In questo contesto, vista la frequenza, da parte delle società quotate, di operazioni con soci di controllo o che esercitano un’influenza significativa, è pacifico come  un eventuale obbligo di astensione dei soci coinvolti nell’operazione avrebbe una portata applicativa molto significativa.

3. Conclusioni

Concludendo,  ciò che viene  cosi delegata alla Consob è  la definizione di adeguate misure di salvaguardia che, in linea con la Direttiva, “si applicano prima o in occasione della procedura di  votazione per tutelare gli interessi della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, inclusi gli azionisti di minoranza”, in presenza delle quali il socio, coinvolto nell’operazione oggetto d’esame, può partecipare alla votazione.

Tale scelta consentirebbe di preservare i presidi già previsti dalla regolamentazione adottata dalla Consob, che, solo in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti sulla proposta di operazione da sottoporre al voto dei soci, prevede  che il compimento dell’operazione stessa sia impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario.

Fonte immagine: https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/governance-agenda-digitale-la-nuova-mappa-dal-2020-e-ancora-caos/

 

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