giovedì, Marzo 28, 2024
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Le ragioni del «no» della Corte costituzionale al referendum sull’eutanasia in Italia

Le ragioni del «no» della Corte costituzionale al referendum sull’eutanasia in Italia («abrogazione parziale ex art. dell’art. 579 del codice penale sull’omicidio del consenziente): un “salvacondotto” per il legislatore per intervenire con legge?

 

A cura di  Bruno Pitingolo

 

  1. Premesse al potere della Corte costituzionale di controllo di ammissibilità del referendum abrogativo in generale

 

Il tema dell’eutanasia legale in Italia è rilanciato e proposto a referendum a seguito di una campagna di raccolta firme da parte dei suoi promotori. Come prescritto dalle norme di legge[1], dopo il deposito delle firme presso la cancelleria della Corte di Cassazione[2], viene svolto un accertamento della legittimità della richiesta da parte dell’Ufficio centrale per il referendum, e prima dell’indizione a cura del Presidente della Repubblica, un preliminare giudizio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale.

Attraverso una sua passata giurisprudenza, il giudice delle leggi ha precisato che il vaglio a cui è chiamato investe “la domanda abrogativa, che va valutata nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti per esaminare se essa abbia per avventura un contenuto non consentito perché in contrasto con la Costituzione (…), con ciò a nulla rilevando i propositi e gli intenti dei promotori circa la futura disciplina legislativa che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata[3].

A titolo esplicativo, si può affermare che il sindacato di legittimità consiste in un duplice controllo di tipo formale-letterale da un lato e di carattere logico-sistematico dall’altro: in base al primo, la Corte accerta che l’oggetto del referendum non rientri in una delle materie di cui all’art.75 Cost. estromesse dalla procedura[4]; in base al secondo dispiegherebbe le sue indagini su quel concetto di costituzione materiale e nello specifico accerta che non vi sia una violazione di alcuni principi della nostra Carta, che per quanto inespressi, devono ritenersi irrinunciabili corollari di diritti di egual rango costituzionale e considerarsi insuscettibili di essere eliminati tramite abrogazione referendaria. Si tratta, più precisamente, delle c.d. «leggi costituzionalmente necessarie», “dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona[5], e contenenti, nel loro nucleo normativo, l’unica e indefettibile disciplina di un principio, organo o istituto della Carta fondamentale, dalla cui abrogazione deriverebbe uno specifico effetto di disapplicazione della Costituzione[6].

Avendo ravvisato questa Corte che per il caso di specie non sussiste una situazione di illegittimità costituzionale dell’oggetto della richiesta, quel che ha ritenuto assumere rilievo è “una valutazione limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all’applicazione di un precetto costituzionale”.

 

  1. Il quesito referendario

 

Il quesito referendario in discorso interviene sulla disposizione ex. art.579 c.p. relativa all’«Omicidio del consenziente» proponendo un’abrogazione parziale della norma incriminatrice[7], compresa delle aggravanti di cui al secondo comma[8], e mantenendo al di fuori del perimetro abrogativo le fattispecie di cui al comma terzo[9].

Le caratteristiche del consenso prestato per esimere da responsabilità penale devono rigorosamente corrispondere a una manifestazione di volontà esplicita e inequivoca che non ammette di essere desunta tramite presunzioni. È per questi motivi che l’intervento abrogativo non riguarderebbe quei soggetti che per stato naturale o di vulnerabilità in cui versano non sono ritenuti in grado di manifestare un consenso valido: quest’ultimo, benché prestato, non farebbe infatti venire meno la rilevanza penale della condotta che continuerebbe ad essere sanzionata con le disposizioni della fattispecie di omicidio.

Per effetto della natura ablativa del quesito referendario, dunque la disposizione risultante dall’abrogazione verrebbe ad essere privata dei suoi primi due commi e circoscritta ai soli casi passati in rassegna dal terzo comma per l’omicidio del consenziente incapace/infermo/vulnerabile: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno».

 

  1. Il giudizio negativo della Corte costituzionale

 

Come noto alle cronache, con sentenza n.50/2022 del 15 febbraio, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare.

Il ragionamento da cui la Corte ha mosso la propria decisione finale è da ricondurre alla volontà di mantenere vivente la tradizionale giurisprudenza rispetto alle caratteristiche fisionomiche del bene vita, da intendersi come diritto indisponibile e “riconosciuto implicitamente dall’art. 2 Cost. (…)tra i diritti inviolabili, cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione privilegiata[10].

La Corte ha ritenuto che il testo referendario non fosse sufficiente a garantire questo carattere irrinunciabile del bene vita, ma anzi, non ponendo vincoli ultronei alla libera manifestazione del consenso ai fini della liceità della condotta, liberalizzasse la facoltà di disporre della propria vita anche in situazioni di disagio momentaneo (sociale, economico, affettivo, professionale etc.).

Come fatto notare da alcuni commentatori, la volontà di chi chiede di morire assume pertanto un nuovo valore[11]: assurge a presupposto scriminante di tali comportamenti, salve le residuali eccezioni relative alla condizione delle persone offese di cui al comma terzo, e in questo senso, l’art. 579 c.p., da “norma-baluardo dell’indisponibilità del diritto alla vita, sembra diventare norma-riconoscimento della sua disponibilità[12]”.

La codificazione del bene vita a diritto disponibile che ammetterebbe il suo titolare ad atti di disposizione del proprio corpo, significherebbe un’indebita rimozione di una legge “diretta a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona (…) – cioè il diritto alla vita – che è «il primo dei diritti inviolabili dell’uomo e presupposto per l’esercizio di tutti gli altri[13]”. Trattasi, secondo la qualificazione della Corte, di una legge da considerarsi «costituzionalmente necessaria» e che, come detto poc’anzi, deve sfuggire ai contorni di ammissibilità di una proposta referendaria perché non passibile di essere puramente e semplicemente abrogata senza che vi fosse “la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale” che si impegna a tutelare.

Verrebbe a configurarsi, spiega in altre battute la Consulta, un incongruo contemperamento, meglio sbilanciamento, del diritto all’autodeterminazione del consenziente che, “in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale”, prevarrebbe in modo incondizionato su un diritto inviolabile della persona ex. art.2 Cost., facendo sottacere il “cardinale rilievo del bene vita”.

Siffatta riclassificazione del bene giuridico protetto dalla norma, non più la vita divenuta disponibile bensì l’autodeterminazione personale del singolo alla gestione, è stata respinta dalla Corte, la quale sul punto ha allegato l’orientamento dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione che, con ordinanza definitiva del 15 dicembre 2021, a sua volta ha respinto la richiesta dei promotori di aggiungere a tale denominazione la frase «Disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole, informato». Detta incisione di carattere nominalistico, imporrebbe peraltro una riflessione sulla congruità oppure no a poter parlare in Italia di una vera e propria legge sull’«eutanasia legale», di fatto essendo stato accolto il rubricato del testo referendario sotto la dicitura più limitativa di «Abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)».

Inoltre, la Corte non ha mancato di addurre alcune motivazioni di carattere pratico, affermando che la liberalizzazione latu sensu dell’omicidio del consenziente non assicurerebbe sufficienti garanzie sull’identità del soggetto attivo, qui si aggiunga a titolo personale sull’opportunità di un avveduto accertamento sulle relazioni interpersonali di egli con il consenziente (es. rapporti di debito, inimicizia pregressa etc.), nonché sull’eventualità che il consenso sia stato espresso per errore oppure estorto con violenza o inganno[14].

 

  1. Un’altra sentenza paternalista? Non proprio, una porta aperta per il legislatore la lascia

 

All’indomani della sentenza di inammissibilità, quella parte dell’opinione pubblica a favore della modifica normativa ha così visto affranti almeno provvisoriamente i suoi propositi, ma anche dai banchi del Parlamento sono pervenute reazioni distaccate, per avere la Corte costituzionale espresso un giudizio negativo sul testo.

Si può riflettere se la pronuncia della Consulta rappresenti per la riforma una sostanziale battuta d’arresto oppure un punto da cui ripartire. Chi scrive ritiene che, al di là della tenacia più o meno effettiva con cui le associazioni promotrici potrebbero ritornare sul referendum, un margine di intervento sarebbe da avvedersi per il Parlamento. Dalle motivazioni, infatti, non appare che la Corte abbia posto un veto alle possibilità di riforma, piuttosto la sua sentenza insiste sull’illegittimità di un’abrogazione incondizionata della disciplina. A questo proposito, ritenuta la ratio dell’art.579 c.p. di carattere servente rispetto alla tutela del bene vita, il giudice delle leggi, in virtù dello status del bene confermato indisponibile, ha dichiarato che una prevalenza indiscriminata del diritto all’autodeterminazione del consenziente costituisse un’illegittima eliminazione di una legge costituzionalmente vincolata.

Il monito che sembra giungere dalla Corte è presto detto: il diritto all’autodeterminazione del consenziente urge di un bilanciamento costituzionale che assicuri una tutela minima del bene vita e subordini la depenalizzazione della condotta a un riferimento limitativo. Questo limite potrebbe venire bene espresso in legge dal Parlamento, il quale, in conformità con la giurisprudenza della Corte, disporrebbe di un’occasione da sfruttare, cioè quella di elevare l’accertamento di uno stato di irreversibilità della malattia del paziente a presupposto ineludibile per l’irrilevanza penale della condotta del soggetto attivo, e con ciò alla definitiva liceità della fattispecie di omicidio del consenziente.

Dopo aver ribadito che “discipline come quella considerata non possono essere puramente e semplicemente abrogate”, la Corte lo dice anche a chiare lettere, e lascia presagire una possibilità di intervento del Parlamento affermando che non per questo non “possono essere modificate o sostituite dallo stesso legislatore con altra disciplina”.

Lo scenario accennato rappresenterebbe nondimeno un riuscito rapporto di collaborazione tra il Parlamento e la Corte costituzionale, su una tematica sociale che ormai da troppo tempo stimola la coscienze individuali e intrattiene il dibattito pubblico.

[15][16]

 

 

[1] Si tratta della legge 25 maggio 1970 n.232 disciplinante le fasi del procedimento referendario.

[2] Per il referendum in discorso, il sito del comitato promotore del referendum nel “Rendiconto firme aggiornato al 04-10-2021”, indica raccolte 1.239.423 firme (disponibile qui: https://referendum.eutanasialegale.it/), ed anche se alcune parti rilevano che il computo numerico sia inesatto (“Referendum fine-vita: i dati dei promotori e quelli veri”, disponibile qui: , la somma raggiunta è ben al di sopra del minimo numerico di cinquecento mila firme richiesto dall’art.75 Cost.

[3] Corte cost., sentenza n. 17/1997.

[4] «Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali» (art.75, 2.co.Cost.).

[5] Corte cost., sentenza n.49/2000.

[6] E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Giustizia costituzionale VI edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 296.

[7] «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni» (art.579 c.p., 1. co.).

[8] «Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61» (art.579 c.p., 2.co.).

[9] «Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore degli anni diciotto;

2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno» (art.579 c.p., 3.co.).

[10] Corte cost., sentenza n. 1146/1988.

[11] F. Paruzzo, Referendum abrogativo sull’eutanasia legale. Tra (in)ammissibilità del quesito e opportunità dello strumento referendario, in Costituzionalismo.it, 2/2021, p.100.

[12] T. Padovani, Note circa il referendum sull’art.579 c.p. e la portata sistematica della sua approvazione, in Giurisprudenza Penale, 7-8/2021, p. 2.

[13] Corte cost., sentenza n.223/1996.

[14] “(…) Egualmente irrilevanti risulterebbero la qualità del soggetto attivo (il quale potrebbe bene non identificarsi in un esercente la professione sanitaria), le ragioni da cui questo è mosso, le forme di manifestazione del consenso e i mezzi usati per provocare la morte (potendo l’agente servirsi non solo di farmaci che garantiscano una morte indolore, ma anche di armi o mezzi violenti di altro genere). Né può tacersi che tra le ipotesi di liceità rientrerebbe anche il caso del consenso prestato per errore spontaneo e non indotto da suggestione”.

[15] Sentenza Corte costituzionale disponibile qui: https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

[16] Sul tema del referendum dell’eutanasia legale in Italia si rimanda, su questa rivista a:  V.A. Lovero, Referendum eutanasia legale profili giuridici e politici, 9/11/2021,  disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/referendum-eutanasia-legale-profili-giuridici-e-politici-40349

Bruno Pitingolo

Bruno Pitingolo è praticante avvocato presso l'Avvocatura Distrettuale di Milano e dottorando di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca. Dal febbraio del 2023 è stato studente del master in "Istituzioni parlamentari per consulenti d'assemblea Mario Galizia", organizzato dalla Sapienza Università di Roma. È amico della Fondazione De Gasperi in Roma dal settembre 2020, ha partecipato alle scuole di formazione politica n. VI "EU People" e n. VII "Europe builders". Collabora con la rivista giuridica on-line "Ius in itinere", come componente della redazione di diritto costituzionale.

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