venerdì, Marzo 29, 2024
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Le riserve tecniche nelle assicurazioni

L’art. 36 del codice delle assicurazioni prescrive che “l’impresa che esercita i rami vita ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall’ISVAP con regolamento.”

Iniziamo specificando che l’aggettivo sufficienti significa tali per cui implicitamente contengano un margine di sicurezza tale da consentire la copertura di variazioni inattese sui driver specifici di calcolo.

Risulta conveniente fare delle considerazioni utili alla comprensione dell’articolo 36 del codice delle assicurazioni.

Le compagnie assicurative sono caratterizzate dall’inversione del ciclo economico.

Questa inversione dipende dal fatto che la compagnia, a differenza della generalità delle imprese, incassa prima di spendere.

La classica impresa industriale, infatti, sostiene prima il costo dei materiali, per esempio, e poi incassa i ricavi derivanti dalla vendita del prodotto creato con le materie prime, precedentemente acquistate.

L’impresa di assicurazione, invece, innanzitutto incassa i premi e poi paga, eventualmente, un capitale all’accadimento dell’evento assicurato.

Con le disponibilità derivanti dell’incasso anticipato del premio (premio che assumiamo per semplicità unico) la compagnia di assicurazione deve far fronte a tutti gli impegni futuri derivanti dal contratto.

Quindi, oltre all’evidente complessità di valutare oggi il valore attuale atteso di tutti gli impegni a cui si obbliga l’assicuratore, risulta non meno rilevante la gestione delle liquidità che la compagnia si trova a dover gestire durante tutta la durata contrattuale; tali disponibilità costituiscono la riserva che la compagnia ha da parte per le obbligazioni future.

Ricapitolando, la compagnia incassa un premio unico anticipatamente pari al valore attuale atteso degli impegni della compagnia nei confronti dell’assicurato, tale disponibilità è accantonata nelle riserve tecniche.

Per valore attuale atteso intendiamo il valore ad oggi di ciò che in media la compagnia ritiene di dover pagare in futuro, a seguito della stipula del contratto.

Una piccola equazione può aiutare a chiarire le idee: i premi riscossi dalla stipula alla scadenza s del contratto devono  essere uguali alle prestazione dovute dalla stipula alla scadenza del contratto, quindi

prestazioni[0,s] = premi[0,s]

questa equazione è però garantita solamente alla stipula, per far si che sia verificata per tutta la durata contrattuale, quindi in qualsiasi tempo t, occorre introdurre le riserve tecniche,

prestazioni[t,s] = premi[t,s] + riserva tecnica [t]

da cui riserva tecnica [t] = prestazioni[t,s] – premi[t,s]

quindi se positiva significa che nel periodo tra t ed s la compagnia dovrà qualcosa all’assicurato, l’assicurazione è in debito con l’assicurato, e viceversa se negativa.

L’accantonamento a riserva è importante perché dalla gestione degli attivi in riserva dipende il rendimento che la compagnia può retrocedere all’assicurato, il mantenimento del capitale assicurato, l’extra rendimento della gestione e la solvibilità dell’impresa.

Gli attivi delle riserve infatti vengono investiti dalla compagnia a seconda della tipologia di contratto assicurativo alla base. Questi possono essere investiti in quote di OICVM, in strumenti che replicano l’andamento di indici tenuti a  riferimento, in gestioni separate interne od esterne alla compagnia.

Introduciamo ora un nuovo elemento, nel Regolamento 21/2008 dell’ISVAP all’articolo 27 è scritto che “le imprese individuano le basi tecniche per una prudente valutazione delle riserve sulla base di ipotesi considerate maggiormente probabili e di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati”.

Le basi tecniche sono gli elementi economici, probabilistici e attuariali che si prendono a riferimento per il calcolo della tariffa del contratto.

Il margine ragionevole è rappresentato dalla base tecnica del primo ordine (a norma del codice civile) oppure dalla Best Estimate Liability, valore attuale delle passività, + il Risk Margin Value copertura di variazioni inattese dal valore che ci si attende dalla Best Estimate Liability (a norma di Solvency 2).

La base tecnica del primo ordine è una base tecnica prudenziale, ciò significa che la compagnia applica dei caricamenti, a fini di prudenza, sulla base tecnica realistica (di secondo ordine) per avere margini di profittabilità e di solvibilità.

la Best Estimate si trova esattamente sulla media della distribuzione delle prestazioni future agli assicurati mentre la riserva tecnica civilistica più a destra.

La distanza, in rosso, tra riserve tecniche civilistiche e valore atteso degli impegni rappresenta proprio l’elemento caratterizzante i principi local.

La differenza tra la normativa local e quella europea di solvency II sta principalmente nell’elemento della prudenza. Secondo il codice civile la prudenza deve essere alla base del calcolo della riserva mentre per il legislatore europeo la Best Estimate Liability non deve contenere elementi prudenziali ma solamente il valore attuale atteso degli impegni futuri, la prudenza è raggiunta con il Solvency Capital Requirement.

Nelle assicurazioni vita la riserva tecnica principale è quella matematica, normata dall’articolo 30 del regolamento 21 IVASS:

“le imprese  calcolano  le  riserve  matematiche  tenendo  conto  delle  obbligazioni  assunte nei  confronti  degli  assicurati  nonché  dei  premi  di  tariffa  al  netto  dei  caricamenti.”

Vale ancora la pena definire un’altra riserva del ramo vita, la riserva per  spese  future definita dall’articolo 31: “le  imprese,  sulla  base  di  valutazioni  prudenti,  calcolano  la  riserva  per  spese  future […] come  valore  attuale  dei  saldi  positivi  tra  le  spese amministrative  aumentate  delle  provvigioni  che  prevedono  di  dover  sostenere  e  detratti  i caricamenti  contenuti  negli  eventuali  premi  futuri  da  incassare  e  i  futuri  proventi  finanziari, derivanti  dall’investimento  dei  premi,  non  retrocessi  ai  contratti  e  destinati  a  finanziare  le spese  di  gestione.”

Nelle assicurazioni danni invece le riserve tecniche principali sono quella premi e quella sinistri.

Il regolamento 16 ISVAP all’art. 5 definisce la riserva premi come la riserva che “comprende l’ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione.” Inoltre è composta di due componenti: la “riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all’andamento tecnico del rischio.”

Lo stesso regolamento all’articolo 24 norma che “la riserva sinistri comprende l’ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri, avvenuti nell’esercizio stesso o in quelli precedenti qualunque sia la data di denuncia, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione, indipendentemente dalla loro origine.”

Riccardo Caramini

Riccardo Caramini nasce a Roma nel 1993. Dopo la laurea in Scienze Aziendali nel 2015 presso La Sapienza di Roma e il diploma in conservatorio nel 2016, nel 2018 si laurea con lode in finanza ed assicurazioni presso La Sapienza di Roma, specializzandosi nel comparto assicurativo. Dal 2018 ha deciso di collaborare con Ius in Itinere perché, citando Seneca nelle Epistulae ad Lucilium, «… nessuna cosa mi darà letizia, benché straordinaria e vantaggiosa, se la dovrò sapere unicamente per me. Se la sapienza mi fosse donata con questa clausola, affinché la tenga chiusa e non la diffonda, rinuncerei ...»

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