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Le sezioni unite si pronunciano sull’onere della prova nelle azioni edilizie

Le sezioni unite con sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019 sono state chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto la corretta interpretazione della “garanzia per i vizi della cosa venduta” gravante sul venditore ai sensi dell’art. 1490 c.c.[1]In detta occasione le sezioni unite hanno scelto di confermare l’orientamento tradizionale, con l’enunciazione del seguente principio di diritto: “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’articolo 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi.”

Tale interpretazione chiarificatrice si è resa necessaria per via del mutato orientamento della precedente giurisprudenza di legittimità a seguito della nota sentenza n. 13533 del 30 novembre del 2001, con la quale le sezioni unite avevano affermato il principio di unificazione del regime probatorio per le azioni a tutela del creditore, a prescindere dal tipo di azione esperita (sia essa di adempimento, di risoluzione contrattuale o di risarcimento del danno).

Come accuratamente evidenziato dalla Corte, prima del 2013 la giurisprudenza era pacifica[2]nel ritenere che nelle azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell’esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde, gravasse sul compratore che faceva valere la garanzia. Tuttavia, tale orientamento è stato ritenuto non più sostenibile a partire dalla sentenza n. 20110 del 20 settembre 2013, con cui le Sezioni Unite hanno ravvisato l’incompatibilità di un simile onere probatorio fatto gravare sul compratore, creditore della prestazione di garanzia da vizi del bene acquistato nei confronti del venditore-debitore, rispetto al principio di diritto affermato dalle stesse Sezioni Uniti nella sentenza n. 13533 del 30 novembre 2001, a mente del quale: “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell’attore”.

Partendo da tale massima, la sentenza n. 20110/2013 ha tratto la conclusione che anche nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dal venditore, ai sensi dell’art. 1476 c.c. – tra cui rientra a pieno titolo l’obbligazione di garanzia dei vizi della cosa venduta –, sarà sufficiente per il compratore (creditore) “allegare l’inesatto adempimento ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all’uso alla quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore), in virtù del principio di riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore.”.

Un nuovo intervento delle Sezioni Unite si è rivelato, tuttavia, necessario a causa delle eterogenee ed altalenanti prese di posizione della successiva giurisprudenza di legittimità.[3]
Il ragionamento seguito dalla Corte mira a smontare l’assunto di partenza di Cassazione 20110/13, ovverosia che effettivamente la consegna al compratore di una cosa viziata rappresenti un inesatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul venditore. Venuto meno tale presupposto, infatti, non vi sarebbero ulteriori ragioni per assoggettare le azioni edilizie (di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo) all’uniforme regime probatorio consacrato da SSUU n. 13533/01 per le azioni di adempimento, di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno.

Le Sezioni Unite analizzano le obbligazioni principali del venditore previste dall’art. 1476 c.c.[4], mettendo in luce come l’obbligazione di consegna della cosa al compratore (n. 1) non implichi altresì un ulteriore obbligo del venditore di premurarsi affinché la cosa venduta non presenti vizi (n. 3). In primo luogo, evidenzia la Suprema Corte come in realtà al momento della consegna la cosa venduta sia già normalmente nella proprietà del compratore – salvo il caso di vendita di cose determinate nel genere in cui, ai sensi dell’art. 1378 c.c., l’individuazione debba avvenire mediante consegna al compratore[5]–. Come è noto, infatti, l’art. 1376 c.c. prevede che l’effetto traslativo della proprietà della cosa compravenduta dal patrimonio del venditore a quello del compratore si produce con la pura e semplice conclusione del contratto.

L’obbligazione di consegna del venditore (art. 1476, n. 1) cc.) ha dunque ad oggetto il mero trasferimento materiale della cosa dedotta in contratto “nello stato in cui si trovava al momento della vendita” (art. 1477, comma 1 c.c.) – da intendere in senso lato come “trasferimento della proprietà”, così da farvi rientrare il momento dell’individuazione nella vendita di cose determinate solo nel genere –. Nessun obbligo di immunità della cosa venduta da vizi graverebbe, a rigore, sul venditore.

Infatti, la successiva obbligazione del venditore di “garantire il compratore…dai vizi della cosa”, normativamente descritta al n. 3) dell’art. 1476 c.c., non deve essere interpretata come una vera e propria obbligazione di garanzia, nel senso datole dalla dottrina tradizionale.[6]Non si tratterebbe, dunque, di un’obbligazione contrattuale indennitaria di tipo restitutorio diretta a ristorare, con l’equivalente in denaro, l’interesse deluso del compratore a godere di una resimmune da vizi, proprio perché nessun obbligo in tal senso è gravante sul venditore ex1476, n. 3 c.c.

Secondo la Suprema Corte, un simile orientamento non potrebbe essere accolto per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché non è possibile ricondurre allo schema assicurativo-indennitario i due rimedi previsti a tutela dell’interesse del compratore dall’art. 1492 c.c. (risoluzione del contratto e riduzione del prezzo); in secondo luogo, perché l’ulteriore rimedio del risarcimento del danno previsto dall’art. 1494 c.c. presuppone una valutazione in termini di colpa della condotta del venditore, la quale invece non ha alcuna rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contrattuale, in cui l’assicuratore risponde in termini oggettivi degli eventuali danni subiti dall’assicurato, in forza della pura e semplice assunzione del rischio.

Non va, da ultimo, trascurata l’incompatibilità ontologicatra l’immunità da vizi prevista dall’art. 1476, n. 3 c.c. ed il concetto stesso di obbligazione, il quale postula necessariamente l’adempimento di una prestazione futura e non può, al contrario, avere ad oggetto il modo di essere attuale della cosa dedotta in contratto, posto che tale “obbligazione di garanzia” dovrebbe sorgere in un momento contestuale, o comunque successivo, rispetto all’effetto traslativo contrattuale.

Da tali considerazioni, le Sezioni Unite interpretano il disposto dell’art. 1476 c.c. nella parte in cui qualifica la garanzia per vizi come oggetto di un’obbligazione, non come l’assunzione di un’obbligazione circa i modi di essere attuali della cosa, bensì come un assoggettamento ex legedel venditore all’esperimento da parte del compratore dei rimedi in cui si sostanzia la garanzia stessa (ossia quelli della risoluzione del contratto, della riduzione del prezzo e del risarcimento del danno). Pertanto, in linea con quanto affermato dalle SSUU nella sentenza n.19702 del 13 novembre 2012, il Collegio ribadisce che l’obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone “il venditore in una situazione non tanto di “obbligazione”, quanto piuttosto di “soggezione”, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione mediante, mediante l’esperimento rispettivamente dell’actio quanti minoris o dell’actio redibitoria”.

La consegna di una cosa viziata, pur non realizzando strettamente un inadempimento di obbligazioni contrattuali (rectius, non esatto adempimento), rappresenta comunque un inadempimento in senso lato del contratto, in quanto violazione della lex contractus[7](nello specifico, dell’art. 1476, n. 3). Soltanto accogliendo una nozione ampia ed estensiva di inadempimento contrattuale, che ricomprenda non solo il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ma più in generale l’imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso, è possibile interpretare la garanzia per vizi della cosa venduta – che pure non si configura propriamente come obbligazione contrattuale –  come fonte di una responsabilità contrattuale speciale, disciplinata interamente dalle norme dettate in materia di compravendita (lex contractus). Si tratta, cioè, di una responsabilità che trova propria giustificazione nell’inesatta realizzazione del risultato traslativo che il contratto di compravendita mirava a realizzare (e che la lex contractus violata mirava a preservare), scevra da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e fondata sul solo dato oggettivo della presenza di vizi, che fa da presupposto legale alle azioni edilizie che la legge attribuisce al compratore.

La specialità delle azioni edilizie rispetto alle generali azioni a tutela dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali giustifica, infine, la specialità del regime probatorio delle stesse, facendo venir meno ogni necessità di uniformazione rispetto al regime probatorio ordinario, giustamente unificato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30 novembre 2001. Il principio generale affermato da quest’ultima pronuncia ha come proprio presupposto la c.d. “presunzione di persistenza del diritto”, desumibile dall’art. 2697 c.c.[8]. Tale presunzione può funzionare fintanto che l’attore sia al momento della domanda creditore di una determinata prestazione da parte del debitore convenuto: in altri termini, la presunzione di persistenza del diritto rappresenta la proiezione processuale della presunzione sostanziale di persistenza dell’obbligazione.

È chiaro che un simile meccanismo processuale non possa trovare applicazione rispetto alle azioni edilizie, proprio perché nessun obbligo sostanziale di prestazione (e specularmente alcun diritto soggettivo) relativo alla immunità della cosa da vizi è posto dalla disciplina della compravendita in capo al venditore.

Rispetto a tali speciali azioni, dunque, opererà sic et simpliciter la regola di riparto dell’onere della prova prevista dall’art. 2697 c.c., secondo cui è onere dell’attore dar prova in giudizio dei fatti che costituiscono il fondamento del proprio diritto. Il compratore che intenda esperire le azioni (quanti minoris e redibitoria) di cui all’art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta – ossia per una violazione della lex contractus che rappresenta un inadempimento contrattuale in senso lato – sarà tenuto a provare i fatti su cui il proprio diritto (di azione) si fonda, ovverosia l’esistenza di vizi della cosa venduta.

Tale soluzione ermeneutica è ritenuta dalle Sezioni Unite coerente con i principali principi processuali in tema di onere della prova, ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

In primo luogo, il Collegio ne ravvisa la coerenza rispetto al principio di vicinanza della prova, espresso dalla SSUU nella sentenza n. 13533/01, al fine di attribuire l’onere della prova al soggetto che è concretamente dotato delle“possibilità di provare i fatti e le circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione”, limitando l’onore della prova dell’attore ai soli fatti costitutivi della pretesa che sono nella sua disponibilità. Nel caso delle azioni edilizie, infatti, il compratore che agisce è il soggetto maggiormente vicino alla prova del fatto costitutivo del proprio diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita: infatti, dopo che la cosa compravenduta gli sia stata consegnata dal venditore, è proprio il compratore ad essere nelle condizioni ottimali per effettuare le verifiche necessarie all’accertamento di eventuali vizi.

In secondo luogo, far ricadere sul compratore l’onere di provare i vizi della cosa venduta è coerente con il principio negativa non sunt probanda,anch’esso affermato dalla summenzionata sentenza n. 13533/01 delle Sezioni Unite. Secondo tale principio la tecnica probatoria di dimostrare i fatti negativi mediante la prova dei fatti positivi contrari non è agevolmente praticabile, stante “la difficoltà per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioè di fornire la prova di un fatto negativo”.[9]Posto che nell’azione di garanzia di vizi della cosa venduta il compratore non dovrà provare alcun inadempimento dell’obbligazione contrattuale, la prova dell’esistenza del vizio della cosa è una prova positiva (di un fatto costitutivo della domanda) che pertanto va ritenuta più agevole di quella negativa dell’inesistenza del vizio medesimo.

Infine, a sostegno delle proprie argomentazioni, la Suprema Corte ravvisa l’armonicità dell’interpretazione prospettata con analoghe soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di vizi della cosa nel contratto di appalto[10]e nel contratto di locazione[11]. Inoltre, il quadro nazionale così ricostruito si rivela rispondente a quanto previsto dalla disciplina dei contratti del consumatore dell’Unione Europea, la quale addossa al consumatore l’onere di provare le difformità della cosa rispetto alla relativa descrizione contrattuale.[12]

Dall’esame di tali convergenti posizioni normative e giurisprudenziali, la Suprema Corte ha dedotto il seguente principio generale di diritto: “ove venga in questione l’esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte all’altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l’onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità.”.

[1]Ai sensi dell’art. 1490 c.c., comma 1 “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.”.

[2]Si vedano in proposito Cass. 1035/68; Cass. 7986/91; Cass. 8533/94; Cass. 13695/07; Cass. 18125/13.

[3]L’indirizzo espresso da Cass. 20110/13 non è stato seguito da Cass. 21949/13, né da Cass. 3042/15, né da Cass. 18497/17, nelle quali si è continuato ad affermare che nelle azioni edilizie grava sul compratore l’onere di provare i vizi della cosa venduta; esso, tuttavia, è stato ripreso, nella Seconda Sezione, dalla sentenza del 2 dicembre 2016, n. 2473/16 e, nella Terza Sezione, dall’ordinanza del 21 settembre 2017 n. 21927; quest’ultima ha espressamente motivato la propria adesione alla sentenza n. 20110/13 proprio sulla ritenuta necessità di muoversi “nel solco dell’insegnamento” di SSUU n. 13533/01 (pag. 9).

[4]L’art. 1476 c.c., rubricato “Obbligazioni principali del venditore”, dispone che: “Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.”

[5]Come precisato dall’art. 1378 c.c., infatti, l’individuazione avviene “d’accordo tra le parti o nei modi da essa stabiliti”e, come affermato in giurisprudenza (si veda Cass. n. 4611/82; Cass. n. 3559/95), può essere contestuale o precedente alla consegna. Infine, quando si tratti di cose che devono essere trasportate da un luogo ad un altro, l’individuazione coincide con la consegna della cosa compravenduta al vettore o allo spedizioniere, la quale libera il venditore ai sensi dell’art. 1510, comma 2, c.c.

[6]Tradizionalmente considerata un’obbligazione a carattere assicurativo di accollo di un rischio al verificarsi di eventi che non si è obbligati ad evitare.

[7]É ormai pacifica la giurisprudenza – confortata dalla prevalente dottrina – nell’affermare che non tutte le violazioni della lex contraccusa realizzano per ciò solo delle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni. Cfr. Cass. sentt. nn. 5696/85, 7561/06, 14431/06, 20557/12.

[8]L’art. 2697 c.c., come è noto, afferma che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.”

[9]Tale principio processuale ha sicuramente pregio ove riferito alla prova del mancato adempimento (fatto negativo), mentre non è altrettanto valido in termini assoluti ove applicato alla prova dell’inesatto adempimento (fatto positivo, ma diverso da quello atteso), risultando preferibile una valutazione caso per caso.

[10]Cfr. Cass., sez. II, n. 19146/13, che ha stabilito che l’accettazione dell’opera da parte del committente segni il discrimine dell’onere della prova dei vizi nella domanda di garanzia per difformità e vizi dell’opera. Prima di tale momento tale onere graverà sull’appaltatore provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto; mentre dopo l’espressa o tacita accettazione della stessa, sarà il committente a dover dimostrare l’esistenza di vizi o di altre conseguenze dannose lamentate.

[11]Cfr. Cass., sez. III, n. 3548/17, che ha stabilità che in caso di domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c. spetterà al conduttore l’onere di provare i vizi che abbiano diminuito in modo apprezzabile l’idoneità del bene all’uso pattuito.

[12]Il riferimento è alla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni al consumo. In particolare, l’art. 2, par. 2 “…presume che i beni di consumo siano conformi al contratto…” in presenza delle condizioni ivi elencate; mentre l’art. 3, par. 1 dispone che “il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”. La giurisprudenza europea ha interpretato tali disposizioni nel senso che “in linea di principio, è compito del consumatore produrre prova che esiste un difetto di conformità e che quest’ultimo esisteva alla data di consegna del bene”: (Cfr. CGUE sentenza del 4 giugno 2015, causa C-497/13, punto 52). Tale regime probatorio è derogabile soltanto nell’ipotesi presa in esame dell’art. 5, par. 3 della medesima direttiva, a mente del quale “fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.”.

Andrea D'Introno

Grazie alla partecipazione al Percorso di Eccellenza (un percorso di studi personalizzato riservato agli studenti meritevoli), consegue con un anno di anticipo il titolo di Dottore magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Foggia, con votazione di 110 cum laude e plauso accademico, discutendo una tesi in Diritto Civile e Privato Europeo, dal titolo: "Il Meccanismo Unico di Tutela del Risparmio: un'indagine tra responsabilità e continuità delle imprese bancarie in risoluzione" Prima della laurea si iscrive al Registro dei Praticanti del Tribunale di Foggia, a far data da settembre 2018, per lo svolgimento del periodo di pratica forense anticipata presso lo studio Legale del Prof. Avv. Gianpaolo Impagnatiello. Tutor disciplinare di dipartimento presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato. Ha conseguito un Master di II livello in Diritto Privato Europeo alla Sapienza, diretto dal Prof. Avv. Guido Alpa. Vincitore di borsa Erasmus + for Traineeship, presso lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, sede di Bruxelles. Vincitore della selezione indetta dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma per 23 praticanti (collocandosi al quinto posto su scala nazionale) ed attualmente tirocinante presso la stessa ex art. 73 del D.L. 69/2013. Iscritto al Registro dei Praticanti del Tribunale di Roma da maggio 2019. Tirocinante presso l'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Attualmente perfezionando presso il Corso di perfezionamento in diritto dell'Unione europea dell'Università Federico II di Napoli.

Appassionato di Diritto Amministrativo, Diritto comparato e Diritto Europeo.

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