giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Le Sezioni Unite sul rapporto tra resistenza a più pubblici ufficiali e concorso formale di reati

Nota a sentenza Cass. Pen., Sez. un., sent. 22 febbraio 2018 (dep. 24 settembre 2018), n. 40981, Pres. Di Tomassi, Rel. De Crescienzo, Ric. Apolloni

A cura di: Chiara Papa e Carmela Petito. Il lavoro è frutto di una comune riflessione degli autori; la stesura dei paragrafi da 1 a 3 è opera di Carmela Petito, quelli da 4 a 7 di Chiara Papa.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il caso di specie. – 3. Concorso formale di reato: l’azione unica, scomposizione dell’evento fattuale e dolo dell’agente. – 4. Il reato di resistenza a pubblico ufficiale. – 4.1. Analisi strutturale della fattispecie legale (art. 337 cod. pen.). – 5. Il regolare andamento della P.A. come unico bene giuridico tutelato. – 5.1 La soluzione proposta dalle Sezioni Unite. – 6. Pluri- offensività del reato di cui all’art. 337 cod. pen. – 7. Conclusioni.

1.Introduzione

Con la sentenza depositata in data 24 Settembre 2018, le Sezioni Unite penali sono state chiamate a chiarire se, in tema di resistenza a più pubblici ufficiali, si configuri un unico reato o, al contrario, sussista un concorso formale di reati o un reato continuato. Da tale pronuncia emerge che le Sezioni Unite sono orientate nel senso della sussistenza di una pluralità di reati, per cui «in tema di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., integra concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio».

2. Il caso di specie

A.R. è stato tratto a giudizio per aver rivolto minacce di morte mediante l’uso di violenza, nei confronti di due funzionari di PS intervenuti per distoglierlo dall’aggressione avverso un soggetto terzo. Con sentenza in data 6 settembre 2010, il Tribunale di Ancona condannava alla pena di quattro mesi e venti giorni A.R., accusato dei reati di cui agli artt. 337 e 81, secondo comma, del codice penale. Il Tribunale, escludendo le attenuanti generiche, ha ritenuto sussistente la continuazione ex art. 81, secondo A pronunciarsi sulla questione è stata poi la Corte di Appello di Ancona che ha confermato la decisione del Tribunale. Infatti, con sentenza del 10 Aprile 2014, il concetto di “continuazione” è stato ricollegato alla presenza di più pubblici ufficiali lesi e non alla pluralità di condotte delittuose. A seguito della anzidetta sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, adducendo due motivi: « con un primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, vuoi per essere stata ritenuta la sussistenza di una pluralità di fatti in continuazione fra loro, pur a fronte di un’unica azione, vuoi per la mancanza di un’adeguata giustificazione dell’aumento della pena irrogata; con un secondo motivo, la carenza di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dolendosi per il trattamento sanzionatorio, definito eccessivo.»

La Sesta Sezione Penale ha rimesso il procedimento alle Sezioni Unite rilevando, con riferimento al primo motivo di ricorso, un contrasto giurisprudenziale in merito alla applicabilità della disciplina ex art. 81, primo comma in presenza di diversi pubblici ufficiali. Con ordinanza n. 57249/2017 è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «se commetta più violazioni dell’art. 337 l’agente che, con una sola azione usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o a più incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza».

La controversia sorgeva tra due orientamenti giurisprudenziali. Secondo il primo orientamento, espresso attraverso la Sent. 35227/2017 dalla Cassazione Penale Sez. VI, la violenza o la minaccia a più pubblici ufficiali configura un concorso formale omogeneo di reati. A motivare tale orientamento è la concezione di pubblica amministrazione quale entità astratta, per cui le persone fisiche che agiscono per mezzo di essa ne conservano una propria, suscettibile singolarmente di offesa. In altri termini, questo tipo di resistenza, pur ledendo, in modo unitario, il pubblico interesse alla tutela del funzionamento della pubblica funzione, si concreta in diverse offese al libero espletamento dell’attività funzionale di ciascun pubblico ufficiale. In tal caso, quindi, pur con un’unica azione, l’agente ha deliberatamente agito nella consapevolezza di ledere più pubblici ufficiali.

A favore del secondo orientamento, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata attraverso la sentenza n. 39341/2017. Con questa decisione il collegio ha stabilito, in modo opposto a ciò che si era affermato nella Sent. 35227/2017, che la resistenza a più di un pubblico ufficiale, anche se accompagnata da minacce, configura un singolo reato e non tanti reati quanti sono i pubblici ufficiali aggrediti. Per i giudici della Suprema Corte, si potrebbe derogare a questo principio solo qualora il soggetto resistente si rendesse colpevole di percosse contro gli ufficiali, dei quali stia già comunque ostacolandone le funzioni. Il caso di specie trattato dagli Ermellini riguardava il gestore di un Bar che si era rivolto ai pubblici ufficiali con espressioni minacciose intimando loro di abbandonare la sua attività. Secondo la Corte la minaccia per sua natura si può risolvere “in un’unica azione con plurimi destinatari”.

Per trovare un equilibrio tra i due orientamenti suddetti, le Sezioni Unite hanno proceduto alla trattazione di due temi di indagine: “a) Individuazione dell’ambito del concorso formale omogeneo di reati ex art. 81, primo comma, cod. pen.; b) analisi della fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen. con particolare riguardo al profilo strutturale (condotta e oggetto materiale della stessa, così come individuati nella norma incriminatrice) nonché alla ricognizione del bene giuridicamente protetto, al fine di stabilire se l’offesa punita è quella diretta all’atto amministrativo in sé considerato, o, viceversa, consiste nell’opposizione – violenta o minacciosa – al pubblico ufficiale che esegue detto atto.”

3. Il concorso formale di reato: l’azione unica, scomposizione dell’evento fattuale e dolo dell’agente

La Corte si sofferma sul concetto di “concorso formale di reato” e conseguentemente sul concetto di “azione unica”. L’art. 81 cod. pen. individua la fattispecie di concorso formale di reato sia omogeneo che eterogeneo. Dunque, rientra nella previsione del concorso formale omogeneo il caso in cui con una sola azione si violi più volte una disposizione di legge; rappresentano, invece, un concorso formale eterogeneo quei casi in cui con un’unica azione si violino più disposizioni di legge. Il Codice penale punisce il concorso di reati prevedendo che per esso si applichi la pena prevista per il reato più grave aumentato fino al triplo. Tale trattamento più mitigato è stato introdotto con la l. 220/1974, che ha sostituito il cd. cumulo materiale previsto in origine dal Codice Rocco tanto per il concorso formale quanto per il concorso materiale. Passando poi all’analisi della azione, per i giudici della Corte, il concetto di azione unica rileva a prescindere dall’univocità o meno degli atti posti in essere. La “sola azione” cui fa riferimento art. 81, primo comma, cod. pen. inerisce a tutti gli atti (singoli o plurimi), purché contestuali nello spazio e nel tempo e provvisti di un fine unico. La Corte è, inoltre, attenta nel precisare che, al fine di rispettare i caratteri propri di tali atti (contestualità ed unicità del fine) ed evitare ogni sorta di ambiguità, si rende necessario un continuo e capillare confronto del fatto concreto con la fattispecie normativa. Le Sezioni Unite prescelgono, quale criterio idoneo a discernere tra unicità e pluralità di reati, la teoria in ragione della quale si ha concorso formale omogeneo ogni qualvolta l’azione naturalisticamente intesa sia concretamente causa di una pluralità di lesioni del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Ne consegue che bisogna dichiararsi difformemente rispetto a quella dottrina[1] che, distinguendo tra norme a tutela di beni altamente personali (vita, integrità fisica, libertà personale, onore) e norme a tutela di beni di natura diversa, prevede una pluralità di reati nel solo caso in cui ad essere violate siano le prime, mentre per i reati attinenti alle altre norme incriminatrici non sarebbe sempre così. Le argomentazioni adottate dalla Corte per discostarsi da questa tesi sono due: a) non c’è, sul piano normativo, niente che potrebbe ricondurre alla distinzione suddetta; b) risulta arduo, mancando parametri oggettivi, addirittura distinguere tra beni di natura altamente personale e beni sprovvisti di tale caratteristica. Sul piano pratico, la Corte individua il modo attraverso il quale ricondurre la condotta tipizzata di cui all’art. 337 cod. pen. nella previsione dell’art. 81 Codice penale. Bisogna, a tal fine, scomporre l’evento fattuale in tante parti quante sarebbero gli eventi giuridici ed accertarsi che ogni singola parte integri tutti gli elementi, sia soggettivi che oggettivi, della norma incriminatrice. Ogni frammento della condotta analizzata deve essere accompagnato dal dolo dell’agente, non potendosi ricondurre la sussistenza di concorso formale di reato alla sola presenza di una pluralità di persone offese.

4. La resistenza a un pubblico ufficiale: il bene tutelato dall’art. 337 c.p.

In tema di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., risulta doveroso richiamare precedenti pronunce della Corte di Cassazione, nelle quali si afferma che: «la giurisprudenza di legittimità insegna che la violenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto per opporsi a più pubblici ufficiali non realizza un unico reato di resistenza di cui all’art. 337 cod. pen., ma tanti distinti reati – che possono essere uniti dal vincolo della continuazione – quanti sono i pubblici ufficiali verso i quali è stata esercitata violenza o minaccia, giacché l’azione delittuosa si perfeziona con l’offesa al libero espletamento dell’attività di ciascuno dei pubblici ufficiali operanti.»[2]. Ebbene, si ritiene che discostarsi da tale indirizzo condurrebbe alla mancata tutela della libertà di azione del pubblico ufficiale o dell’incaricato al pubblico servizio. A questa tesi si oppone quella emersa di recente, in base alla quale “in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato, e non una pluralità di reati avvinti dalla continuazione, la violenza o la minaccia posta in essere nel medesimo contesto fattuale per opporsi al compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio, anche se nei confronti di più pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio”[3]. La tesi in questione si fonda sul concetto che il bene giuridico espressamente tutelato dall’art. 337 cod. pen. è costituito dal regolare andamento della pubblica amministrazione, focalizzando l’attenzione sull’atto che deve essere eseguito. Quindi, ad integrare la condotta criminosa sarà unicamente l’opposizione all’atto della pubblica amministrazione, indipendentemente dal numero di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio di cui tale condotta si avvalga per perseguire i propri scopi. Detto ciò, se il momento consumativo del reato si concreta nell’opposizione ad un atto d’ufficio o di servizio della pubblica amministrazione, la violenza o minaccia subita dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio (e pertanto la sua integrità psico-fisica) rileva in via collaterale. Ne deriva che il reato di resistenza (ad uno o più pubblici ufficiali) rimarrebbe comunque unico, riscontrandosi a livello fattuale un unico soggetto passivo, vale a dire la pubblica amministrazione.

In questo stesso ambito, si pone altresì un orientamento simile [4], secondo cui la tesi opposta trascura il bene espressamente tutelato dall’art. 337 cod. pen. (ossia il regolare svolgimento dell’attività della pubblica amministrazione), mentre la persona fisica del pubblico ufficiale, ogniqualvolta l’opposizione all’atto d’ufficio (o di servizio) oltrepassi lo stadio minimale delle percosse o della minaccia semplice (integrante l’elemento costitutivo della “violenza o minaccia” di cui all’art. 337 cod. pen.), è tutelata dalle norme generali poste a presidio dell’integrità fisica dell’individuo.

Per quanto attiene all’elemento psicologico, la giurisprudenza di legittimità (in tema di concorso formale omogeneo), si è concentrata sul diverso dolo sussistente in capo all’agente, affinché possa essere operata una differenziazione tra unicità e pluralità di violazioni. È emerso che “Perché si abbia concorso formale di reati è necessario che l’azione unica sia accompagnata e sorretta dall’elemento soggettivo tipico proprio di ciascuna fattispecie criminosa. Ciò significa che non potendosi la pluralità di violazioni farsi puramente e semplicemente derivare dalla pluralità delle persone offese è necessario un “quid pluris”, consistente nella riconoscibile esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico diretto a realizzare l’evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti di ciascuna, distintamente, di dette persone“.[5]

A rafforzare tale orientamento, si è osservato [6] che la violenza o la minaccia (ex art. 337 cod. pen.) impiegata al fine di opporsi all’esecuzione di un atto d’ufficio (o di servizio) non si sostanzia necessariamente nella violenza o minaccia contro la persona del pubblico ufficiale, in quanto manifestabili anche attraverso una violenza o minaccia impropria, ossia mediante forme non rientranti in quelle previste agli artt. 610 o 612 cod. pen. La violenza o minaccia è detta impropria quando non aggredisce direttamente il pubblico ufficiale, ma ha riflessi comunque negativi sull’espletamento della funzione, sino ad impedirla o ad ostacolarla.

4.1. Analisi strutturale della fattispecie legale (art. 337 cod. pen.) 

Al fine di risolvere questo contrasto, per le Sezioni Unite si rende necessario analizzare l’interesse protetto dall’art. 337 cod. pen. e dunque la struttura oggettiva del reato previsto dalla disposizione. In altri termini, bisogna partire dall’esame della condotta violenta o minacciosa che deve caratterizzare il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In tal senso, il ragionamento inverso, consistente nel definire la condotta incriminata individuando a priori il bene giuridico tutelato, incorrerebbe “nel vizio logico di confondere oggetto materiale ed oggetto giuridico della tutela, che segna i limiti entro i quali il primo è tutelato”. Pertanto, codesto ragionamento contrasta con i principi di tassatività e materialità e non offre garanzie aggiuntive al principio di offensività che si ripercuote proprio sui limiti della tutela.

Orbene, per comprendere e descrivere quale sia l’offesa punita dall’art. 337 cod. pen., bisogna guardare alla condotta di violenza o minaccia esercitata “per opporsi ad un pubblico ufficiale (…) mentre compie un atto del suo ufficio”. Suddetta condotta (violenta o minacciosa) risulta tipizzata, tanto sotto il profilo modale quanto sotto il profilo teleologico, essendo comprensiva di tutte quelle condotte commissive ed oppositive, connotate simultaneamente da violenza o minaccia avverso il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio), allo scopo di ostacolare l’espletamento della sua funzione pubblica.

Al riguardo, la Suprema Corte sottolinea che tali elementi fattuali «rilevano nella loro idoneità ed univocità ad impedire o a turbare la libertà di azione del soggetto passivo, sicché il reato è integrato da qualsiasi condotta che si traduca in un atteggiamento, anche implicito, purché percepibile, che impedisca, intralci o valga a compromettere, anche solo parzialmente o temporaneamente, la regolarità del compimento dell’atto dell’ufficio o del servizio, restando così esclusa ogni resistenza meramente passiva, come la mera disobbedienza».

Dal dato normativo, più specificamente dall’espressione «mentre compie un atto di ufficio o di servizio», si ricava poi una circoscrizione della condotta oppositiva.

Ebbene, costituisce condizione necessaria la sussistenza di un nesso funzionale e temporale tra la condotta criminosa e l’esercizio dell’atto d’ufficio o di servizio, vale a dire tra la condotta del resistente e l’espletamento delle funzioni da parte dei pubblici ufficiali. Per questi motivi, in assenza del succitato nesso, la violenza o la minaccia avverso i pubblici agenti configurano fattispecie altre, riconducibili ad esempio alla violazione dell’art. 336 cod. pen. qualora la condotta criminosa anteceda l’atto dell’ufficio.

5. Il regolare andamento della A. come unico bene giuridico tutelato

In ragione di queste valutazioni, le Sezioni Unite individuano il bene giuridico tutelato nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione e, contemporaneamente, escludono la possibilità di considerare la fattispecie pluri-offensiva. Ciò avviene perché nella norma non sono rinvenibili più interessi giuridici di pari rango tutelati parallelamente, ossia il regolare andamento della pubblica amministrazione e l’integrità psico-fisica del pubblico ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio). A questo punto, non resta che delimitare il significato della locuzione “regolare funzionamento della pubblica amministrazione”. La dottrina e la giurisprudenza di diritto amministrativo sono concordi nel definire la pubblica amministrazione quale «organizzazione complessa costituita sia dai beni materiali strumentali al raggiungimento delle finalità pubbliche sia dalle persone che per essa agiscono». Ne deriva un rapporto organico tra pubblica amministrazione e la persona fisica esercente la pubblica funzione, ragion per cui a ledere il regolare andamento della pubblica amministrazione non sono solo le condotte che manomettono gli anzidetti beni strumentali, ma altresì ogni interferenza nel procedimento volitivo od esecutivo di coloro i quali sono preposti a realizzare e ad esplicare la volontà pubblica.

Di conseguenza, l’interesse al regolare funzionamento della pubblica amministrazione va inteso in senso lato, ossia comprensivo anche «della sicurezza e libertà di determinazione e di azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone fisiche che singolarmente o in collegio ne esercitano le funzioni o ne adempiono i servizi, così come previsto dagli artt. 336, 337 e 338 cod. pen.».

Alla luce di quanto affermato, non è corretto ritenere che, in caso di resistenza ad un pubblico ufficiale, sia solo l’atto pubblico a costituire l’oggetto materiale dell’opposizione punita e non l’azione dei singoli pubblici ufficiali o dei singoli incaricati di pubblico servizio. Invero, a sostegno di questa tesi, la violenza e la minaccia sono state adottate come modalità della condotta criminosa, le quali conferiscono centralità al singolo soggetto pubblico, preposto a manifestare la volontà della pubblica amministrazione.

5.1. La soluzione proposta dalle Sezioni

Dunque, la questione sottoposta originariamente alla Sesta Sezione Penale viene risolta sostenendo l’esistenza di un concorso formale omogeneo di reati, per cui «In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 cod. pen., integra il concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio». Nel caso in esame, l’imputato ha esercitato violenza e minaccia nello stesso spazio-temporale, avverso i due pubblici ufficiali, i quali erano nel mentre dell’espletamento delle loro funzioni. Perciò, l’aumento di pena, in applicazione dell’art. 81 cod. pen. (anche se relativo al reato continuato) risulta legittimo.

La pronuncia fornita dalle Sezioni Unite ha cercato di risolvere due problemi: 1)se integri uno solo o una pluralità di reati la condotta di colui che si oppone, nel medesimo arco temporale, a più pubblici ufficiali, mediante l’impiego di violenze o minacce; 2)in caso di pluralità di reati, è necessario precisare se gli stessi rientrino nel concorso formale o materiale (in quest’ultimo caso, legati eventualmente dalla continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen.). In realtà, questa fusione è presumibilmente derivabile dal modo in cui la quaestio iuris è stata sottoposta alle Sezioni Unite, riferendosi esplicitamente alla condotta di resistenza attuata mediante “una sola azione”. Per definire la nozione di “azione unica”, si sovrappongono i criteri utilizzati per risolvere i problemi di unità o pluralità di reati con quelli che delimitano l’area applicativa del concorso formale dei reati rispetto a quello materiale.

Al riguardo, la dottrina più recente [7] ha sottolineato che i criteri dell’identità del contesto spazio-temporale e dell’identità dello scopo sono stati creati proprio per distinguere situazioni ove il reato potesse ritenersi unico, malgrado il verificarsi di più atti. In seguito, cosiffatti criteri sono stati trasferiti nell’ambito dell’art. 81, primo comma, cod. pen. che di per sé presuppone tuttavia appunto la pluralità di reati [8].

Pertanto, una pluralità di offese a beni giuridici appartenenti a soggetti differenti configura una pluralità di reati. Onde applicare la disciplina attinente al concorso materiale o formale, sarebbe stato doveroso approfondire se questi reati differenti siano stati commessi con un’unica azione ovvero con più azioni. Nel caso in questione, la formale contestazione mossa all’imputato era a titolo di continuazione e perciò riferibile in modo implicito ad un concorso materiale di reati.

Effettivamente, affinché si configuri un concorso formale di reati, occorre che, dinanzi a condotte violente o minacciose plurime nei confronti di soggetti differenti, le azioni esecutive dei diversi reati si sovrappongano [9], risultando irrilevante l’identità del contesto ove si è consumato il reato.

6. Pluri-offensività del reato di cui all’art. 337 cod. pen.

Ebbene, non appare condivisibile, almeno in toto, la decisione delle Sezioni Unite di individuare il regolare andamento della pubblica amministrazione quale unico bene giuridico tutelato. Infatti, così facendo l’integrità psico-fisica lesa dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio finisce con l’essere assorbita dalla più generale lesione dell’interesse della pubblica Questo orientamento, in effetti, sminuisce la tipicità delle condotte criminose (violenze o minacce) descritte all’art. 337 cod. pen. Secondo parte della dottrina [10], valorizzare la anzidetta tipicità è indispensabile per conferire alle nozioni di violenza e minaccia un contenuto univoco ed uniforme nel nostro ordinamento giuridico in qualità di modalità della condotta, descrittive di peculiari forme di offesa a beni giuridici.

A questo punto, è evidente che ogni condotta violenta realizzata contro un individuo presenta una specifica offesa al bene giuridico della sfera fisica individuale [11], che non può ritenersi rientrante nell’offesa ad un bene quale è il buon andamento della pubblica amministrazione. Invece, obiettivo della condotta minacciosa è compromettere l’integrità psichica e la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo [12].

Così, si presenta contraddittorio qualificare il reato in questione come mono- offensivo, sulla base di argomentazioni aventi ad oggetto più offese contro diversi soggetti. Per questi motivi: a)bisogna riconoscere che il reato di resistenza a pubblico ufficiale offende altresì beni giuridici personali (appartenenti ai pubblici ufficiali o agli incaricati di un pubblico servizio) oltre a ledere il regolare funzionamento della pubblica amministrazione; b)oppure, sostenere che sia stato leso unicamente il buon andamento della pubblica amministrazione, nonostante la lesione abbia intaccato altresì l’estrinsecazione della volontà della pubblica amministrazione da parte di più soggetti a ciò preposti.

7. Conclusioni

Al cospetto di siffatte osservazioni, emerge la soluzione più valida, tesa a descrivere il reato di resistenza a pubblico ufficiale come reato pluri- offensivo. Concludendo, sussiste una pluralità di reati ex art. 337 cod. pen. allorquando risulti lesa l’integrità-psicofisica di soggetti diversi. In virtù di ciò, il ricorso viene rigettato e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente.

[1] In questo senso, T. PADOVANI, Diritto penale, XI; nello stesso senso anche MANTOVANI, per il quale, con riguardo ai casi di c.d. ripetizione o moltiplicazione della stessa fattispecie legale nello stesso contesto di tempo: «Si ha di certo, un solo reato quando la ripetizione contestuale avviene contro lo stesso soggetto passivo. Si ha, senza dubbio, pluralità di reati quando trattasi di contestuale ripetizione di fattispecie, tutelante un bene altamente personale (vita, integrità fisica, libertà personale e sessuale, onore, ecc.), ai danni di soggetti passivi diversi (come nel caso di ripetute azioni di lesioni o ingiurie commesse ciascuna contro una persona diversa).»

[2] Cass. Sez. VI, n. 38182 del 26/09/2011, DE MARCHI.

[3] Cass. Sez. VI, n. 37727 del 09/05/2014, PASTORE, Pv. 260374

[4] Cass. Sez. VI, n.4123 del 14/12/2016, MOZZI, Rv. 269005.

[5] Cass. Sez. II, sent. n. 12027 del 23.09.1997, Rv. 210458; conf. Sez. 1, sent. n. 5016 del 07.12.1987 – dep. 23.04.1988, Rv. 178225.

[6] Cass. Sez. VI, n. 39341 del 12/07/2017, Damiani, Rv. 270939

[7] A. AIMI, Le fattispecie “di durata”. Contributo alla teoria dell’unità o pluralità di reato, Pavia, in corso di pubblicazione, pp. 287-288.

[8] Cfr. A. AIMI, Le fattispecie “di durata”, cit., pp. 335-336; così del resto anche G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, VII ed., Milano, 2018, p. 559, osservano come «di concorso di reati potrà parlarsi solo quando si sciolga l’alternativa ‘unità- pluralità’ di reati a favore del secondo termine»

[9] F. ANTOLISEI – L. CONTI, Manuale di diritto penale, cit., pp. 519-520; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 451-453; contra, ad es., G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G. GATTA, Manuale di diritto penale, cit., p. 562.

[10] Cfr. in particolare F. VIGANO’, La tutela penale della libertà individuale. I – L’offesa mediante violenza, Milano, 2002, e G.L. GATTA, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante, Roma, 2013.

[11] F. VIGANO’, La tutela penale della libertà individuale, cit., p. 255 ss.

 [12] G.L. GATTA, La minaccia, cit., p. 53; in tema di resistenza a pubblico ufficiale, nello specifico, cfr. pp. 83-84.

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