giovedì, Aprile 18, 2024
Criminal & Compliance

Le sorti di chi presta la propria auto ad un commando omicida secondo la Corte di Cassazione

  1. La vicenda processuale.

Con la sentenza 7 settembre 2020, n. 25221 (udienza. 16 luglio 2020) la Quinta sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata, in tema di concorso di persone nel reato di omicidio doloso, circa l’indagine dell’elemento soggettivo in capo a colui che metta a disposizione dei componenti di un gruppo di fuoco la propria autovettura.

La vicenda processuale merita di essere ripercorsa alla luce delle interessanti statuizioni in tema di elemento soggettivo nel concorso di persone rese nella sentenza testè indicata.

Il g.i.p. napoletano e successivamente la Corte d’Assise d’Appello adita quale giudice di secondo grado, avevano ritenuto l’imputato responsabile di vari reati[1], tra cui quello di omicidio premeditato, per aver messo a disposizione di un commando omicida la propria autovettura, offrendo dunque un contributo materiale da cui scaturiva la morte della vittima designata dal gruppo di fuoco.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi mediante annullamento con rinvio, aveva ritenuto incompleta la valutazione operata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, la quale aveva fondato l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato sulla scorta degli esiti delle intercettazioni ambientali, aventi ad oggetto i colloqui intercorsi in carcere tra l’imputato ed i suoi familiari, successivi all’avvenuto agguato criminoso ad opera del gruppo armato. Rilevava la Suprema Corte come vi fossero talune espressioni proferite dall’imputato che non erano state approfondite in maniera adeguata dalla Corte di Assise d’Appello, donde non veniva acclarato in maniera incontrovertibile che l’imputato fosse a conoscenza dell’uso che il commando omicida avrebbe fatto della vettura messa a loro disposizione.

Ne derivava, secondo il Supremo Consesso, una manifesta illogicità del percorso motivazionale seguito dai giudici di secondo grado, dal momento che “la Corte territoriale avrebbe dovuto offrire una spiegazione razionale sull’intera operazione e sulla scelta da parte dell’imputato di mettere a disposizione degli esecutori del delitto proprio la vettura che risultava intestata a sè. E’ massima di esperienza comune, infatti, che giammai si sarebbe prestato il proprio veicolo, sapendo che di esso gli aventi causa ne avrebbero fatto quel tipo di uso e lo avrebbero impiegato nella fase commissiva di un omicidio. Ciò perché sarebbe stato immediatamente individuali il soggetto al quale l’auto era intestata”[2].

La Corte di Assise di Appello di Napoli, pronunciandosi in sede di annullamento con rinvio ex art. 627 c.p.p., aveva confermato la decisione di primo grado in merito alla condanna dell’imputato, tra gli altri reati, anche per il delitto di concorso in omicidio premeditato, traendo dalle intercettazioni ambientali, come i precedenti giudici investiti della questione, la consapevolezza dell’imputato[3] circa l’uso che il commando omicida avrebbe fatto dell’autovettura da lui messa a disposizione.

Avverso la decisione della Corte territoriale proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, sula scorta di tre motivi di ricorso[4].

In particolare, con il secondo motivo, eccepiva la violazione di legge con riferimento all’art. 110 c.p., non essendo stato dimostrato che l’imputato avesse concorso nei delitti innanzi indicati, sulla base di una consapevole rappresentazione della volontà di cooperare, con gli altri soggetti coinvolti nell’agguato, alla realizzazione della condotta criminosa.

La pronuncia in esame, dunque, dando per assodata l’efficacia causale della condotta posta in essere dall’imputato a titolo di concorso materiale nella condotta degli esecutori materiali dell’agguato, insita nell’aver fornito ai componenti del commando omicida l’autovettura utilizzata per gli spostamenti sul territorio alla ricerca della vittima designata, si concentra sull’analisi dei requisiti necessari affinché possa ritenersi acclarata la consapevolezza di concorrere nella commissione del reato, ex art. 110 c.p.

  1. L’elemento soggetto nel concorso di persone nel reato di omicidio volontario.

 Come noto, la figura del reato concorsuale nasce dalla reciproca integrazione tra la norma generale di cui all’art. 110 c.p. e la singola norma incriminatrice di parte speciale.

I requisiti costituitivi del reato concorsuale sono: la pluralità di agenti, la realizzazione di un fatto materiale di reato, il contributo di ciascun soggetto alla realizzazione di esso, ed il dolo o la colpa della partecipazione[5]. Mentre i primi tre requisiti attengono all’elemento oggettivo, l’ultimo riguarda la sfera soggettiva.

Con precipuo riguardo a quest’ultima, ciascuna condotta di partecipazione deve essere sorretta da un corrispondente requisito psicologico, che nel concorso di persone è costituito da due componenti: la coscienza e volontà del fatto criminoso, e la volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un reato comune.

La responsabilità di chi coopera alla realizzazione di un fatto criminoso, dunque, presuppone che il suo apporto sia stato prestato con la consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla realizzazione plurisoggettiva del fatto criminoso[6]. Pertanto, è necessario l’accertamento della conoscenza, anche unilaterale, della condotta altrui da parte del concorrente[7], non sussistendo alcun concorso nell’ipotesi in cui più persone compiano un’analoga azione criminosa l’uno all’insaputa dell’altro, integrando quindi distinti ed autonomi reati monosoggettivi.

Inoltre, nonostante voci di avviso opposto che propendono per il principio di unicità del titolo di responsabilità dei concorrenti[8], viene ritenuto possibile dalla prevalente dottrina e giurisprudenza che si verifichi l’ipotesi di concorso di persone con elemento soggettivo eterogeneo, laddove in capo ai concorrenti sia ravvisabile un diverso atteggiamento psicologico[9].

Dunque, per la sussistenza del concorso di persone nel reato, occorre dimostrare che il compartecipe, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti, sia stato in grado di prevedere in concerto l’evento, mostrando piena adesione psichica e fornendo un contributo casuale efficiente al suo verificarsi.

Come noto, nei reati di evento, quale l’omicidio doloso ex art. 575 c.p., il dolo può configurarsi come dolo diretto o indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale) in cui l’evento viene considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata. Infatti, affinché il concorrente risponda di un reato di evento, non è necessario – come per l’esecutore materiale – che l’evento sia stato da lui voluto con dolo diretto, ma è sufficiente che sia stato voluto con dolo eventuale, e pertanto il concorrente deve avere concorso all’azione dell’esecutore materiale non soltanto prevedendo in concreto l’evento come possibile conseguenza dell’azione concordata, ma anche accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzare l’azione concordata e sempre che l’evento rientri, naturalmente, nello schema esecutivo di tale azione[10].

Per la configurabilità del dolo eventuale, dunque, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa: a tal fine, come osservato dalla giurisprudenza, l’indagine giudiziaria potrà fondarsi su una serie di indicatori, quali la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; la durata e la ripetizione dell’azione; il comportamento successivo al fatto; il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; la probabilità di verificazione dell’evento; le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione, nonché la possibilità di ritenere che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento[11].

Con precipuo riguardo al concorso nel delitto di omicidio volontario, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario che il concorrente sia informato sull’identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull’identità della vittima, bastando che vi sia la consapevolezza da parte sua che la propria azione si iscriva in un progetto delittuoso finalizzato alla realizzazione di un omicidio, la cui ideazione ed esecuzione è affidata ad altri, ovvero, in alternativa, in un piano delittuoso il cui evento letale sia solo una eventuale e possibile conseguenza dell’azione concordata, il cui verificarsi è accettato dal concorrente come un rischio possibile, che non gli impedisce di fornire il suo contributo materiale alla realizzazione del progetto[12].

  1. La decisione della Corte.

Sulla scorta dei principi suindicati in materia di elemento soggettivo nel concorso di persone, la Quinta Sezione della Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d’Assise di Appello di Napoli, quale giudice del rinvio, non si fosse conformata al principio di diritto enunciato dalla Prima Sezione, e, dunque, non avesse spiegato in modo convincente la presenza della consapevolezza in capo all’imputato dell’impiego che il gruppo di fuoco avrebbe operato della vettura[13].

Inoltre, la pronuncia in esame osserva come le ragioni addotte dalla Corte d’Assiste d’Appello in veste di giudice di rinvio (si veda, in proposito, la nota n. 2 del presente contributo), consentono, al più, di affermare la consapevolezza dell’imputato di una possibile, ma generica, destinazione illecita della propria autovettura. Pertanto, non si ritiene raggiunta la dimostrazione che l’imputato si sia confrontato con la specifica categoria di evento (l’uccisione di un uomo) che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa, ed abbia agito nella piena consapevolezza che la sua autovettura sarebbe stata utilizzata per gli spostamenti sul territorio di un gruppo di fuoco, incaricato di commettere un omicidio, o quanto meno accettando il rischio del verificarsi dell’evento letale. Non vi sono, secondo la Cassazione, indizi gravi, precisi e concordanti che possano deporre in altro modo[14].

La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso, ritenendo fondati il primo (per non essersi il giudice del rinvio uniformato al principio di diritto della prima Sezione penale di Cassazione)[15] ed il secondo motivo (in tema di violazione di legge ex art. 110 c.p.), ed ha quindi annullato la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della Corte di Assiste di Appello l’analisi della vicenda giuridica, da condurre sulla scorte dei principi indicati in tema di dolo“anche nella prospettiva di una eventuale configurabilità del concorso cosiddetto “anomalo” di cui all’art. 116 c.p., secondo cui l’evento diverso non deve essere voluto da uno dei concorrenti nel reato, neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale[16] e di valutazione della prova indiziaria, senza fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti carenti da questo Collegio”.

[1] in particolare dei delitti di omicidio premeditato, di lesioni volontarie personali aggravate e di simulazione di reato aggravata.

[2] Cass. Pen., Sez. V, n. 25221 del 7.09.2020, p. 3.

[3] In particolare, la Corte d’Assise di Appello rilevava come:

  1. risultavano ampliamente dimostrati gli stretti legami criminali nel settore del commercio delle sostanze stupefacenti, che uniscono l’imputato alla famiglia camorristica di cui fa parte colui che ha incaricato il commando omicida dell’agguato
  2. l’imputato svolgeva attività di compravendita di autovettura di provenienza delittuosa, e pertanto la scelta del commando omicida di rivolgersi a lui non fu casuale
  3. l’imputato nel corso del procedimento manteneva un atteggiamento di omertà , tacendo circa il collegamento tra lui ed il commando omicida
  4. dalle intercettazioni ambientali tra l’imputato ed i genitori emergeva la smaniosa volontà del primo di sottolineare l’assenza di elementi raccolti a suo carico dagli investigatori.

[4] Con il primo motivo il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’art. 627 co. 3 c.p.p., in quanto il giudice di rinvio non si era uniformato ai principi affermati nella pronuncia di annullamento della Prima Sezione penale di Cassazione, non avendo fornito la Corte territoriale una motivazione in grado di superare la criticità evidenziata dalla Suprema Corte; con il secondo motivo si lamentava, come evidenziato, violazione di legge con riferimento all’art. 110 c.p.; con il terzo motivo si lamentava la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla pretesa di desumere la sussistenza del dolo dell’imputato sia da una conversazione ambientale intercorsa con il padre.

[5] Cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, Parte Generale, VIII ed., Zanichelli editore, Torino, 2019, p. 522

[6] C. PEDRAZZI, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952, p. 83; F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte Generale, III ed., Padova, 1992, p. 529 e ss.; ex plurimis, Cass. Pen., Sez. I, n. 15860 del 9.12.2014, rv. 263089.

[7] Cass. Pen., Sez. II, n. 44859 del 17.10.2019, rv. 277773.

[8] In senso critico G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., p. 536-537.

[9] Per un’analisi approfondita sul tema si veda R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Parte Generale, XII ed., Neldiritto Editore, 2020, p. 1224 e ss.

[10] Cass. Pen., Sez. II, n. 20793 del 15.04.2016, rv. 267038.

[11] Così Cass. Pen., Sez. Un., n. 38343 del 24.04.2014, rv. 261105; Cass. Pen., Sez. V, n. 23992 del 23.02.2015, rv. 265306.

[12] Cass. Sez. I, n. 25846 del 30.11.2015, rv. 267297.

[13] In particolare, la Suprema Corte ritiene che il primo giudice di appello, e così il secondo, non abbia spiegato in modo puntuale perché l’espressione “mi trovo coinvolto in una cosa che Io non so niente” emersa dalle intercettazioni ambientali delle conversazioni in carcere tra l’imputato ed i suoi genitori, non dimostrasse l’estraneità dell’imputato alla vicenda criminosa. Inoltre, secondo la Suprema Corte, il secondo giudicante non avrebbe offerto una spiegazione razionale sulla scelta dell’imputato di mettere a disposizione degli esecutori del delitto proprio la vettura che risultava intestata a sè.

[14] Cass. Pen., Sez. V, n. 25221 del 7.09.2020, p. 10.

[15] La pronuncia in esame accoglie il primo motivo ritenendo “come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, ove l’annullamento di una sentenza sia avvenuto, come nel caso in esame, per vizio di motivazione, il giudice del rinvio […] non può fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione, gravando, inoltre, su di lui l’obbligo di conformarsi all’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questioni di diritto e di fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame”.

[16] Ex plurimis Cass., Sez. I, n. 44579 del 11.9.2018, rv. 273977.

Si leggano inoltre: D’Esposito, Concorso doloso nel reato colposo e concorso colposo nel reato doloso, Ius in itinere, disponibile al link: https://www.iusinitinere.it/concorso-doloso-nel-reato-colposo-e-concorso-colposo-nel-reato-doloso-9959

Fonte immagine: www.pixabay.com

Jeannette Baracco

Avvocato, nata a Padova il 19.08.1993. Dopo aver conseguito la Maturità Scientifica, si è iscritta nell’anno 2012 alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova. Nel corso del periodo universitario è stata eletta e riconfermata per il secondo mandato rappresentante degli studenti, nel Consiglio di Scuola, Consiglio di Corso di Laurea e Commissione Paritetica, Dipartimento di diritto privato e critica del diritto, Dipartimento di diritto pubblico ed internazionale. Si è laureata nel 2017 con una tesi in diritto processuale penale comparato dal titolo “Giustizia negoziata e distorsione cognitiva tra patteggiamento e plea bargaining” (relatore Ill.mo Prof. Marcello Daniele), conseguendo la valutazione di 110 e lode. A maggio 2017 ha vinto il premio “Miglior Oratore” alla “Padova Moot Court Competition”, simulazione di discussione di un caso riguardante tematiche di diritto penale e processuale penale, organizzata da ELSA Padova e dall’Università degli Studi di Padova presso il Tribunale di Padova, collegio giudicante presieduto dal magistrato Dott. Vincenzo Sgubbi. Ha scritto il capitolo relativo a “Traffico di influenze illecite e d.lgs. 231 del 2001” all’interno del libro “Le nuove frontiere della corruzione – Il traffico di influenze illecite”, pubblicato nel 2019 dalla casa editrice Cleup, con la supervisione del Prof. Enrico Mario Ambrosetti ed ELSA Padova. A partire dall’anno 2020 frequenta il Corso biennale di Formazione tecnica e deontologica dell’Avvocato penalista, tenuto dalla Camera Penale di Padova “Francesco De Castello”. Da marzo 2020 a luglio 2020 ha frequentato il corso a distanza di studio ed approfondimento delle principali tematiche di Diritto penale dell’economia, presieduto dal Prof. Adelmo Manna, conseguendo il massimo dei voti. A novembre 2020, all’età di 27 anni, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia. E' autrice di molteplici contributi scientifici e divulgativi, collaborando periodicamente con varie riviste giuridiche (tra cui Altalex, Cammino Diritto, Cleup Editrice, Giuricivile, Ius in Itinere). Dal 2021 è socia AIGA. Attualmente è Avvocato iscritta nel Foro di Padova, specializzata in diritto penale, protezione dei diritti umani e diritto dell’immigrazione.

Lascia un commento