giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Le SS.UU. sull’unicità o meno del reato di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.

“Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta attiva od omissiva che si traduca in un atteggiamento – anche implicito, purché percepibile “ex adverso” – volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell’atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (dovendosi pertanto interpretare in senso lato il concetto di violenza cui ha riguardo la norma)”, così si è espressa la Suprema Corte in materia con sentenza  Sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 5147 (Rv. 258631).

Non volendo addentrarsi oltre negli elementi che contraddistinguono la fattispecie in esame (si veda https://www.iusinitinere.it/resistenza-pubblico-ufficiale-art-337-c-p-7181),  di seguito si rende necessario, per completezza di  analisi, soffermarsi sul dibattito – di recente chiarito dalle Sezioni Unite – nato in relazione all’unicità o meno del reato ex art. 337 c.p., qualora le vittime fossero state più pubblici ufficiali[1].

La controversia sorgeva tra due orientamenti giurisprudenziali:

  • Cass. Pen., Sez. VI, 12.7.2017, n. 39341: “In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato e non il concorso formale omogeneo di reati, la minaccia nei confronti di più pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, posta in essere nel medesimo contesto fattuale per impedire il compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio”;
  • Cass. Pen., Sez. VI, 25.5.2017, n. 35227: “La resistenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto fattuale per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell’art. 337 cod. pen., ma un concorso formale omogeneo di reati e dunque tanti distinti reati quanti sono i pubblici ufficiali operanti, giacché la resistenza, pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica funzione, si risolve in distinte offese al libero espletamento dell’attività funzionale di ciascun pubblico ufficiale”.

Stante il palese contrasto ora richiamato, la Cassazione Penale Sez. VI, Ord., 12.12-21.12.2017, n. 57249 ha rimesso alle Sezioni Unite la questione: «se commetta più violazioni dell’art. 337 l’agente che, con una sola azione usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o a più incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza»[2].

Orbene, secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte a  SS. UU.: «E’ integrato il concorso formale di reati»[3].

Ciò significa che chi agisce con violenza e minaccia contro più pubblici ufficiali lede non solo l’astratto concetto di pubblica amministrazione, ma in particolare più persone fisiche, mediante una condotta idonea ad impedire, ostacolare o intralciare l’atto d’ufficio. Per questo motivo, si configurano “più resistenze”, in rapporto non di continuazione, bensì di concorso formale.

A questo punto, per quanto ad esprimersi siano state le Sezioni Unite, si può ragionare in ordine alla ragionevolezza o meno di configurare più resistenze a pubblico ufficiale. È vero che la ratio sottesa alle resistenze può avere una sua ragion d’essere, pensando di tutelare non solo il regolare funzionamento della pubblica amministrazione, ma soprattutto la persona fisica che veste la divisa. È anche vero però che, a parare di chi scrive, reati che tutelino la persona fisica lesa esistono già.

Non è da dimenticare, infatti, che qualora l’imputato valichi il limite previsto dall’art. 337 c.p. per opporsi ai pubblici ufficiali, producendo non semplicemente delle percosse, bensì delle lesioni personali, questo viene ad integrare anche la fattispecie illecita di cui all’art. 582 c.p..

Come ricorda una consolidata giurisprudenza[4], anche allorquando resistenza e lesioni scaturiscono da una unica condotta, diversi sono gli eventi ed i beni giuridici tutelati, potendo il delitto di resistenza assorbire solo quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse e non quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali.

Nello stesso senso, per il reato di minaccia ex art. 612 c.p., qualora l’imputato esprima delle minacce che non sono dirette ad ostacolare il regolare svolgimento delle funzioni dei pubblici ufficiali, si integra il reato di minaccia[5], in quanto l’imputato, supera quei limiti che fanno parte dell’art. 337 c.p..

Appare, dunque, evidente che per la tutela dei pubblici ufficiali in quanto tali fossero già previsti degli accorgimenti. Forse l’obiettivo era proprio quello di permettere al mero art. 337 c.p. la precipua tutela della libertà di determinazione e di azione della pubblica amministrazione.

In conclusione, al di là del commento appena svolto, secondo le Sezioni Unite dal 2018 si parla di resistenze ai pubblici ufficiali, quando ci sono più persone fisiche coinvolte. E questo rimane un monito di fondamentale importanza da ricordare in tutte le occasioni, in primis, durante la scrittura dei capi di imputazione.

 

[1] Per le sezioni unite commette più reati (in concorso formale) chi si oppone contemporaneamente, con violenza o minaccia, ad una pluralità di pubblici ufficiali, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 26 febbraio 2018.

[2] http://studiolegale.leggiditalia.it, vedi commento all’art. 337 c.p..

[3] Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2018, Pres. Di Tomassi, Rel. De Crescienzo, ric. Apolloni (informazione provvisoria).

[4] Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 27703, 15 aprile 2008, Rv. 240880.

[5] Cass. pen. Sez. VI, 29-01-2009, n. 22453 Rv. 244060.

Avv. Maria Vittoria Maggi

Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell'area di Criminologia di Ius in Itinere. Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992. Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea  in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo "L'esame del testimone minorenne". Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla  sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza. Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze. Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l'università "La Sapienza" di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo "L'interrogatorio e l'analisi finalizzata all'individuazione del colpevole". Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell'ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l'esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista. Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all'esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi). Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere. email: mvittoria.maggi92@gmail.com

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