venerdì, Aprile 19, 2024
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Le tutele dei diritti di credito e l’azione revocatoria ordinaria.

Il creditore ha diversi strumenti per assicurarsi l’adempimento delle obbligazioni da parte del debitore. Sappiamo che nel nostro ordinamento vige il principio della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) il base al quale “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.
Esistono al riguardo diversi specifici istituti ed azioni, alcuni dei quali diretti a rafforzare la garanzia generale patrimoniale (tali sono le costituzioni di garanzie personali-fideiussione, avallo- o reali -pegno ed ipoteca-), altri aventi un effetto anticipatorio dell’esecuzione della prestazione (la caparra), altri ancora che si traducono in mezzi cosiddetti di conservazione della suddetta garanzia (quali l’azione surrogatoria, il sequestro conservativo e l’azione revocatoria).
Tale ultima categoria di azioni, in particolare, ha come scopo di evitare gli effetti dell’eventuale depauperazione del patrimonio del debitore, patrimonio che, ribadiamo, risponde alle esigenze di tutela della soddisfazione delle ragioni creditorie.
L’azione revocatoria ordinaria rientra tra i predetti strumenti ed è regolamentata dagli artt. 2901-2904 c.c..
Con l’esercizio dell’azione in parola il creditore può ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore dai quali possa derivare pregiudizio alle sue legittime pretese.
Quando il creditore può accedere a tale tutela?
Uno degli elementi che deve ricorrere è il cd “eventus damni”, ossia che l’atto posto in essere dal debitore incida sulla consistenza delle sue sostanze in modo da rendere verosimilmente incerta o di difficile realizzazione l’aspettativa del creditore a veder soddisfatta la sua pretesa in sede esecutiva.
Altra condizione posta dall’art. 2901 c.c. è la sussistenza del “consilium fraudis”, consistente nella posizione del debitore che compie l’atto di disposizione sul suo patrimonio, prevedendo la potenzialità dello stesso ad arrecare un pregiudizio ai creditori.
In più, se l’atto è a titolo oneroso (e prevede pertanto il pagamento del corrispettivo/prezzo da parte di un terzo contraente) la norma richiede altresì la prova della “partecipatio fraudis” ovverosia la consapevolezza, seppur generica, del terzo acquirente della pregiudizialità dell’atto, che si rileva allorquando “debitore alienante e terzo acquirente” abbiano la cognizione “della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta” la revocatoria (Cass. Civ. Sez. II, 23666/2015).
La normativa sancisce che l’azione possa essere rivolta altresì contro gli atti posti in essere anteriormente al sorgere del credito, in tali casi è necessario che il debitore abbia dolosamente preordinato l’atto al fine di vanificare la garanzia generale e, nel caso di onerosità della disposizione, che il terzo abbia partecipato alla predetta preordinazione.
Quali sono i crediti tutelati?
Dalla norma si ricava che la posizione creditoria può essere preesistente o nasca successivamente alla conclusione dell’atto con cui il debitore si spoglia di alcuni suoi beni.
Nel caso di credito antecedente la giurisprudenza ha unanimemente affermato che lo stesso non debba essere già essere esigibile, riconoscendo l’esperibilità dell’azione anche a tutela di crediti oggetto di contenzioso giudiziale per il relativo accertamento (cosiddetti “crediti litigiosi”). È stato affermato infatti che “ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria […], il credito va inteso in senso lato, comprensivo della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; anche il credito eventuale scaturente da un legato del quale è discussa la validità è idoneo, quale credito litigioso, a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. Civ. Sez. II, 23666/2015). Questo orientamento trova fondamento nella circostanza che l’azione revocatoria è un vero e proprio strumento di tutela della posizione creditoria e, nel caso questa non dovesse essere confermata, il creditore non potrà far valere in alcun modo la pronuncia emessa nel giudizio per la revocatoria, in quanto per l’esecuzione della stessa deve necessariamente allegare il titolo attestante l’esistenza del credito.
Come rilevato l’accoglimento dell’azione ex art. 2901 c.c. non comporta la riacquisizione del bene al patrimonio del debitore, ma permette al creditore di promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sul predetto bene (art. 2902 c.c.), potendo i terzi, che a loro volta vantino verso il debitore dei crediti dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, concorrere sul ricavato della vendita del predetto bene solo dopo che il primo creditore sia stato soddisfatto.
Sono altresì soggette alla revocatoria “le prestazioni di garanzia” come ad esempio l’assunzione di fideiussioni da parte del debitore; in tali circostanze infatti il sorgere del credito oggetto di garanzia “modifica con effetti immediati la complessiva situazione patrimoniale del fideiussore, anche se il credito non è ancora azionabile nei confronti dello stesso” (Tribunale di Milano – Sez. II- 4173/2014). Anche in questi casi sarà necessario provare la sussistenza dell’eventus damni e della partecipatio fraudis”.
Ovviamente il legislatore, al fine di garantire la certezza del diritto e dei rapporti giuridici, ha sottoposto l’azione al termine prescrizionale quinquennale, decorrente dalla data del compimento dell’atto di cui si richiede la revocatoria.

Avv. Paola Minopoli

Avvocato civilista specializzato in contrattualistica commerciale, real estate, diritto di famiglia e delle successioni, diritto fallimentare, contenzioso civile e procedure espropriative. Conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con la II cattedra di Storia del Diritto Italiano dell'ateneo federiciano, dedicandosi poi alla professione forense. Ha esercitato prima a Napoli e poi nel foro di Milano, fornendo assistenza e consulenza a società e primari gruppi assicurativi/bancari italiani. Attualmente è il responsabile dell’ufficio legale di un’azienda elvetica leader nella vendita di metalli preziosi, occupandosi della compliance, fornendo assistenza per la governance e garantendo supporto legale alle diverse aree aziendali. Email: paola.minopoli@iusinitinere.it

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