venerdì, Marzo 29, 2024
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L’efficacia civile del matrimonio canonico

Ai sensi dell’art. 7 della nostra Costituzione, i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica sono regolamentati dai Patti Lateranensi.

Sia lo Stato che la Chiesa Cattolica hanno cercato di ritagliarsi della materie specifiche di competenza, ma il matrimonio ha sempre destato qualche perplessità.

Fino al 1929, esisteva il sistema del c.d. doppio binario, in virtù del quale non si attribuiva efficacia civile al matrimonio religioso, e quindi chi voleva risultare sposato  per l’ordinamento civile, era costretto a celebrare anche il matrimonio civile.

Con la stipula dei Patti Lateranensi, in particolar modo con il Concordato, questo sistema è venuto meno e viene dunque riconosciuta la possibilità che il matrimonio religioso acquisti efficacia civile mediante lo strumento della trascrizione.

Il meccanismo è abbastanza semplice: una volta celebrato il matrimonio canonico, e cioè un matrimonio celebrato secondo le regole e le norme del diritto canonico, il ministro di culto dovrà redigere un atto di matrimonio in duplice originale; una copia di questo atto verrà poi trasmessa all’ufficiale di stato civile entro 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio, dopodichè quest’ultimo procederà all’effettiva trascrizione.

Il termine di 5 giorni è inderogabile, a meno che i coniugi non intendano procedere ad una trascrizione tardiva.

Non è un caso che si sia parlato di “possibilità di trascrizione” perché il matrimonio civile e quello religioso si pongono su diversi presupposti, per cui ci si potrebbe trovare di fronte ad un matrimonio religioso che non abbia i presupposti del  matrimonio civile o viceversa e non si potrà dunque procedere a trascrizione.

Quali potrebbero essere questi casi?

A titolo esemplificativo prendiamo il caso in cui uno dei due coniugi sia interdetto: nell’ordinamento civile non è possibile celebrare un matrimonio tra due coniugi interdetti poiché l’interdizione implica di per sé la perdita della capacità di agire; nell’ordinamento canonico invece, si potrà procedere a celebrare matrimonio anche in presenza di una sentenza civile di interdizione a patto che venga dimostrata la capacità minima del soggetto interdetto di comprendere la sostanza del matrimonio. In questo caso suddetto matrimonio non potrà essere trascritto e non avrà dunque efficacia civile.

Altro esempio potrebbe essere quello dell’impedimento da delitto: quando il matrimonio rappresenta il frutto di un reato commesso. Supponiamo che uno dei coniugi abbiamo ucciso l’ex coniuge dell’altro. Questo per il nostro ordinamento rappresenta un evidente limite per cui non si consentirà di contrarre matrimonio. Nell’ordinamento canonico, invece, teoricamente ci potrebbe essere un matrimonio del genere poiché non è escluso da nessuna norma specifica.

Per quanto concerne invece la possibilità riconosciuta ai coniugi di procedere ad una trascrizione tardiva (trascrizione oltre i 5 giorni normalmente previsti), questa deve soggiacere ad una serie di regole:

  • Innanzitutto gli effetti di questa trascrizione, che potrebbe avvenire anche dopo decenni, saranno retroattivi retroagiranno cioè al momento della celebrazione del matrimonio;
  • La richiesta di trascrizione tardiva deve pervenire da entrambi coniugi a meno che non ci sia la conoscenza e la non opposizione dell’altro coniuge. In questo caso uno dei coniugi avverte l’altro di voler procedere a trascrivere tardivamente il matrimonio e questi avrà la possibilità di opporsi a tale eventualità entro 40 giorni; in assenza di opposizione si procederà alla trascrizione tardiva quindi pure in assenza di una volontà espressa da parte dell’altro coniuge;
  • Questa trascrizione non potrà compromettere i diritti legittimamente acquisiti dai terzi;
  • Le parti dovranno però mantenere ininterrottamente lo stato civile “libero”, nel senso che non potranno contrarre un matrimonio civile con un soggetto diverso da quello con cui hanno contratto matrimonio canonico altrimenti, a seguito di trascrizione tardiva con effetti retroattivi, ci sarebbe un’ipotesi di bigamia.

 

Ma perché mai i coniugi dovrebbero trascrivere tardivamente il loro matrimonio?

I motivi potrebbero essere diversi si pensi ad una vedova di un funzionario statale che riceve la pensione di reversibilità del marito, in caso di nuovo matrimonio questa donna perderebbe una fonte fondamentale di reddito e quindi preferisce evitare una trascrizione immediata dello stesso.

Altro motivo frequente riguarda le situazioni patrimoniali di due coniugi molto maturi, di solito anziani, e andare a trascrivere la loro celebrazione creerebbe anche problemi ereditari e di confusione tra i vari figli. Con la trascrizione tardiva si vanno dunque ad evitare interferenze ereditarie.

È il caso però di sottolineare che il matrimonio concordatario anche se trascritto sarà sempre un matrimonio disciplinato secondo le norme di diritto canonico, e non è un caso che con la legge 898 del 1970, la legge sul divorzio, e anche la sua successiva riforma, distinguono nettamente il matrimonio civile da quello religioso: si parla infatti di “scioglimento del matrimonio civile” e “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”.

Il matrimonio religioso non verrà intaccato dalla sentenza di divorzio; per intaccarlo sarà necessaria una dichiarazione di nullità del matrimonio da parte dei tribunali ecclesiastici competenti.

Anna Formicola

Anna Formicola, iscritta all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, ha iniziato il suo corso di studi già con una matura passione per l'ambito civilistico. La sua penna è semplice, ma diretta. Arrivare al dunque e rendere l'argomento accessibile a tutti i lettori, è il suo obiettivo principale. Masticare il diritto non è una cosa facile, ma grazie all'ausilio di casi concreti e vicini alla relatà quotidiana, i suoi articoli saranno piacevoli da leggere e accresceranno di certo le vostre conoscenze.

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